CONSIDERAZIONI DI DIRITTO AMBIENTALE E PRINCIPALI NORME DI TUTELA

 

In un generale sviluppo d'Interesse verso i problemi della natura. Con ritardo sono state avanzate proposte di nuova legislazione che riconsiderino l'ambiente, ormai diffusamente e profondamente alterato come un valore ovvero un bene inteso nella sua complessità suolo, aria, acqua, verde, fauna, paesaggio e centri urbani da preservare dall'azione speculatrice e distruttrice di una parte della società e da conservare e valorizzare per Il presente e per le generazioni future. L'emergenza ambiente ha assunto, un significato rIlevante nella coscienza dei cittadini più Interessati e più disponibili. I quali organizzandosi In associazioni, circoli o centri d'iniziativa hanno promosso un movimento di Idee avanzato rispetto alla dottrina giuridica, alle Intenzioni del legislatore, alla decisioni degli organi  di giurisdizione  alla Incapacità del burocrati dell'esecutivo e degli amministratori degli enti locali.

 

Nel Paese. solo dopo il 1970 Istituzione delle Regioni , si è conseguita una più diffusa maturità culturale ed una sensibilità ecologica (interrelazione tra organismi, viventi ed ambiente) di massa che è stata infine recepita negli atti statutari delle varie Regioni con finalità protezionistiche e di contrasto al degrado e all'inquinamento. Il concetto di Natura è ovviamente interpretato non più In base a parametri Individuali quali bellezza non comune  o godimento dei valori estetici e tradizionali , ma come bene ambientale costituito da più componenti quali quelli culturali storico sociali. estetici produttivi naturalistici ed altri, da armonizzare e mantenere nel giusto equilibrio.


PRINCIPALE NORMATIVA DI TUTELA

   L'art.9 della Costituzione dice: La Repubblica ... tutela il paesaggio ed

     il patrimonio storico ed artistico.

     L.21/6/1939 N.1497 e regolamento di attuazione 1940 sulla protezione

     delle bellezze naturali.

L.29/1/1975 N.5 concernente l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. D.P.R.616/1977 art.82 che ha delegato alle Regioni le funzioni della

L.1497/1939. Leggi regionali di gestione diretta di  delegato e di sub delega ad alcuni Comuni. D.M.21/9/1984 denominata Decreto GALASSO. Decreto Legge 312/1985 convertito In Legge 431/1985 denominato Legge GALASSO Legge 34911986 concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente.

 

Protezione delle bellezze naturali

L. 29 giugno 1939, n. 1497

Art. l. - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:


1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

 

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

,

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

,

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

 

Pur oggetto di censure e di rilievi critici giustamente fondati per i criteri soggettivi cui si ispirava. la 0149 ha reso possibile un'azione dei poteri pubblici di minima salvaguardia e conservazione. i punti più rilevanti sono costituiti da quelle norme che prevedono:

 

l'imposizione del provvedimento denominato comunemente vincolo paesistico con un complesso Iter burocratico (proposta della Coma. paesist.  PROV. di Inclusione nell'elenco delle bellezze e delle località da tutelare consistente nel verbale di commissione e descrizione del confini con allegata planimetria , pubblicazione per tre mesi nell'Albo Pretorio del Comune Interessato , ricorso nel periodo predetto per Il tramite dei Soprint. al Ministro , pubblicazione nella G.U. dello Stato e nel Bollettino uff. della Regione , ricorsi entro i tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri che sentito il Ministro competente e Il Consiglio di Stato. Da predisposizione di un P.T.P. (piano territoriale paesistico ) da parte del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali facoltà trasferita ora alle Regioni con il D.P.R.15/1/72 n.80

 

 

le sanzioni della demolizione delle opere abusive realizzate e del pagamento di un' Indennità pecuniaria pari "alla maggior somma tra Il danno arrecato e Il profitto conseguito.

 

ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI   Legge 29 del gennaio 1975 n°5.

 

 

L'art. 2 (IV coma ) prevede tra l'altro che Il Ministero d' intesa con le Regioni. Promuova le Iniziative necessarie per la protezione dell’ ambiente e che Il Ministro, sentiti I Ministri competenti, curi studi e programmi scelti, in materia di parchi e riserve naturali.

 

Tali poteri sono attualmente di competenza regionale come le funzioni amministrative della 1497 delegate alle Regioni dall'art. 82 del D.P.R. 616/77, Sono state trasferite alle Regioni altresì la funzioni relative agli Interventi per la protezione della natura, le riserve ed I parchi naturali, dall'art. 83 10° comma del soprarichiamato D.P.R.616.

 

LEGGI REGIONALI DI GESTIONE DIRETTA E LEGGI DI SUBDELEGA AI COMUNI

 

Più Interessante per un ambientalista che opera nel territorio è Il modello della sub delega che ad es. nella Regione Emilia Romagna ( L.R. 1/8/781 n?26) ha attribuito al Comuni (Consigli Comunali) tutta una serie di poteri, riservando all'ente Regione un ruolo di Indirizzo e di coordinamento.

 

DECRETO GALASSO ( D.M. 2119184)

 

Emanato per ovviare agli Irresponsabili ritardi delle Regioni nella predisposizione del piani paesistici è stato Impugnato presso la Corte Costituzionale ed alcuni T.A.R. da parte della Regioni stesse è stato parzialmente annullato dal T.A.R. del Lazio nel maggio 1985 (art.1 che elenca i beni ambientali oggetti a vincolo).

 

LEGGE GALASSO (li,8 agosto 1985 n. 431)

 

Art. 1

 

Il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni

sizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,

. è convertito in legge con  le  seguenti rnodifìcazioni:

 

L'a rticolo 1 è sostituito dal seguente: decreto del presidente della repubblica.

 

                               

« all'articolo 82 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio

1997, n° 616, sono aggiunti i seguenti commi:

 

“sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n° 1497:

 

a)       I territori costieri  compresi in una fascia della

profondità  di 300 m. dalla linea di battigia, anche per

i terreni elevati sul mare.

b)       I territori con termini ai laghi  compresi in una fascia

della profondità di 300m. dalla line di battigia,

anche per i territori elevati sui laghi.

c)       I fiumi i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti

negli elenchi di cui al testo unico  delle disposizioni di legge

 sulle acque degli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775,

e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna.

d)       Le montagne per la parte eccedente i 1600m

sul livello del mare per la catena alpina e 1200m

per la catena appenninica e per le isole.

e)       I ghiacciai e i circoli glaciali:

f)        I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche i territori

di protezione esterna dei parchi.

g)    I territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi

o danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

h)    le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

i)     le zone umide  incluse nell’elenco di cui al decreto del P.R.

13 marzo 1976 n° 448.

l)    I vulcani

m)  le zone di interesse archeologico.

 

 

Con tale legge è stata sancita la tutela delle principali categorie di beni naturali sottoponendoli automaticamente a vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497.

Si tratta di una tutela sistematica che si richiama a parametri di obbiettività e scientificità.

Sono richieste autorizzazioni preventive delle regioni per progetti di opere che possano modificare o alterare o arrecare pregiudizio allo stato dei luoghi, all’aspetto esteriore degli edifici  e all’assetto idrogeologico del territorio.Al ministero per i beni culturali e ambientali competono anche azioni di controllo sul rispetto ei vincoli ed è soprattutto attribuito il potere di annullamento delle delibere autorizzative della regione con provvedimento motivato.in caso di inosservanza da parte delle regioni il ministero stesso può esercitare i poteri sostitutivi ed integrazione nella relazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali (tali piani dovevano essere approvati entro il 31/12/86).

Le sanzioni previste per le violazioni comprendono l’obbligo della riduzione in pristino dello stato originario dei luoghi a carico degli autori dell’abuso.Oltre che con un’ammenda da 2 a 12.000.000(art. 734 del c.p.). Le violazioni alla legge sono sanzionate anche dalle norme della L.47/85 sulla sanatoria dell’abusivismo edilizio. Le opere edilizie illegalmente realizzate in zona vincolata comportano l’arresto dei responsabili fino a 2 anni e di un’ammenda da 30 a 100.000.000.

Sono pertanto consentite tutte le normali attività di manutenzione , di restauro e le iniziative agricole e silvo-pastorali purchè non modifichino o alterino permanentemente e non siano di pregiudizio al territorio.