Regolamento

ZRSP- denominata "Prugneto" nel torrente Scoltenna: nel tratto di torrente compreso fra il Ponte di Prugneto e il Ponte Romanico di Olina:
In tale ZRSP la fauna ittica è tutelata e la pesca è regolamentata limitando ulteriormente quanto previsto dalla legge e dalle norme regionali, secondo le modalità di seguito riportate:
- è consentito pescare ma rispettando il divieto di trattenere, detenere e/o sopprimere, le specie oggetto della tutela della LR 11/1993 (fauna ittica) ed è fatto altresì generale divieto dì uso e detenzione di imitazioni gommose (note come Jigs"), cestini, guadini, esche ed attrezzi non consentiti: la manipolazione dei pesci catturati, per il rilascio, può avvenire solo a mani bagnate e con le dovute cautele; tale finalità e forma dì pesca è indicata con il termine "cattura e rilascia" più noto tra i pescatori con l'espressione anglosassone "Gatch & release" O "No killl" l'ultimo dei quali è apposto per brevità, comprensione ed efficacia sulle tabelle segnaletiche unitamente al logo da tempo in uso e formato da un pesce fra due mani a loro volta delimitate da due frecce circolari;
- vi è consentito pescare utilizzando e detenendo unicamente le seguenti attrezzature ed esche: moschera, camolera, valsesiana, coda di topo, mosche ed imitazioni artificiali con non più di tre imitazioni montate sul filo terminale; è altresì consentito detenere ed utilizzare gli strumenti e le esche artificiali da lancio e spinning, con amo singolo e privato dì ardiglione:
- la pesca in tali ZRSP è consentita tutti i giorni; l'accesso dei pescatori non è programmato ed ogni pescatore può accedervi ed esercitarvi la pesca rispettando le norme vigenti generali previste integrate da quelle particolari sopraprescritte:
- fino a venerdì 14 maggio 1999 la pesca è consentita solo "a piede asciutto".
- Ai sensi dell'art. 13, 30 comma lett. a della L.R. 11/1993, nelle acque della Zona a Regime Speciale denominata "Prugneto" la pesca è vietata in ogni sua forma a partire dalle ore 19 della prima domenica di ottobre fino all'ultima domenica del successivo mese di marzo, periodo coincidente con quello stagionale dì rotazione della  specie "trota fario", ai sensi dell'art. 9 del Re . Regionale 29/1993