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L'associazione pendolari di Piacenza è stata fondata nel 1992
con un atto costitutivo depositato presso la Prefettura di Piacenza nel 1993. Statuto dell'Associazione in vigore dall'1/1/2002
1) E costituita in Piacenza lAssociazione denominata "Associazione Pendolari di Piacenza" senza fini di lucro, con sede in Piacenza Piazz.le Marconi n° 32 A. 2) La durata dellAssociazione è illimitata.
1) LAssociazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare i mezzi di trasporto. 2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, lAssociazione si propone di: Contribuire al miglioramento del servizio ferroviario; 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dallAssociazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Lattività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dallAssociazione le spese vive effettivamente sostenute per lattività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo. Ogni forma di rapporto economico con lAssociazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
RISORSE ECONOMICHE 1) LAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
2) Lesercizio finanziario dellAssociazione ha inizio e termina rispettivamente i 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone allAssemblea dei soci entro i due mesi successivi.
MEMBRI DELLASSOCIAZIONE 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dellAssociazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dellAssociazione.
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 1) Lammissione a socio, è subordinata al pagamento della quota annuale. 2) Il Comitato direttivo cura lannotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa minima, proposta dal Comitato direttivo, in base alle esigenze di cassa come da bilancio preventivo. 3) La qualità di socio, compresi i componenti del Comitato direttivo, si perde: a) per recesso; 4) Lesclusione dei soci è deliberata dallAssemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso prima di procedere allesclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 1) I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse
dallAssociazione;
1) Sono organi dellAssociazione: a) lAssemblea dei soci;
LASSEMBLEA 1) LAssemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. 2) LAssemblea ordinaria indirizza tutta lattività dellAssociazione ed inoltre: a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ( consuntivo e
preventivo); 3) LAssemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta allanno per lapprovazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino lopportunità. 4) LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dellAssociazione e può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza del Comitato Direttivo. 5) LAssemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 6) LAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, lAssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 7) Le deliberazioni dellAssemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
IL COMITATO DIRETTIVO 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dallAssemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dallincarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dellintero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, lAssemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. 4) Al Comitato direttivo spetta: a) curare lesecuzione delle deliberazioni dellAssemblea; 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano. 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta ogni quindici giorni e assume le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti. Per decisioni di particolare importanza il quorum in prima istanza dovrà essere pari ad almeno i 2/3 dei componenti il Comitato direttivo e la maggioranza necessaria dovrà essere i 2/3 dei presenti.( i 2/3 vanno arrotondati in eccesso).Per seconda istanza si intende la riunione successiva e vale la maggioranza assoluta. 7) I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
IL PRESIDENTE 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché lAssemblea dei soci. 2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dellAssociazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anchesso nominato dal Comitato direttivo. 3) Il Presidente cura lesecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso durgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
NORMA FINALE 1) In caso dello scioglimento dellAssociazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
RINVIO 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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