STATUTO

Art. 1°- E' costituita con sede a Lazise (Vr) in via S.S. 450 Km 5,033 lato DX a Lazise (Vr) un'associazione culturale che assume la denominazione di: “Heli 3000 ”.

Art. 2°- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere culturale, volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.

Art. 3°- Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere attività di Volo da diporto e sportive, nel rispetto delle leggi ed in sicurezza, nonché fornire servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Sono compiti dell'Associazione:
  • a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/lle cittadini/e promovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione con altre culture e la difesa delle libertà civili individuali e collettive;
  • b) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei/lle soci/e e dei/lle cittadini/e, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, mezzi di comunicazione, cooperative, che non siano in contrasto con il presente statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi. L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

    Art. 4° - Il numero dei/lle soci/e è illimitato. All'associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzioni.
    L’associazione può avere le seguenti categorie di soci:
  • a)Soci fondatori
  • b)Soci piloti
  • c)Soci ordinari
  • d)Soci sostenitori

    Art. 5- La qualifica di socio pilota viene attribuita alle persone in possesso dell'attestato di idoneità al volo o da altri titoli aeronautici di volo anche scaduti.

    Art. 6- La qualifica di socio ordinario viene conferita dal Presidente dell’associazione su richiesta degli interessati.

    Art. 7°- I soci sostenitori contribuiscono al sostentamento della associazione senza diritto di voto.

    Art. 8- L'iscrizione decorre dal 10 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le iscrizioni sono aperte dal 10 Novembre dell'anno precedente.

    Art. 9°- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.14°.

    Art. 10° - Per essere ammessi a socio/a è necessario:
  • 1) Formulare richiesta al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
  • 2) Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

    Art. 11° - E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro soci.
    A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
    Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

    Art. 12° - I/Le soci/e di cui art. 4° comma (a), (b) e (c) hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'associazione stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

    Art. 13° - I/Le soci/e sono tenuti/e;
    - al pagamento annuale della quota sociale;
    - alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione. La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.

    Art. 14° - La qualifica di socio/a si perde per:
  • - decesso;
  • - mancato pagamento della quota sociale;
  • - dimissioni;
  • - espulsione o radiazione.
    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio/a, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
  • a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;
  • b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
  • c) quando sia accertato che un socio/a si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.
    Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

    Art. 15° - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
  • a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
  • b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
  • c) contributi, erogazioni e lasciti diversi.

    Art. 16° - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

    Art. 17° - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:
    - il 10% a fondo riserva;
    - il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.3 e per nuovi impianti o attrezzature.

    Art. 18°- Le assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all'interno della sede contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/5 dei/Ile soci/e.

    Art. 19° - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/lle soci/e. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/lle presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/lle partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe.

    Art. 20° - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo.
    Essa:
  • - approva il rendiconto economico finanziario;
  • - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e il relativo documento economico programmatico;
  • - elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo e collegio dei sindaci revisori) secondo la scadenza prevista;
  • - approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell’art.17° del presente statuto;

    Art. 21° - L'assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, necessita della presenza di almeno 1/3 dei soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all’art. 30°.

    Art. 22° - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

    Art. 23° - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una presidente nominato/a dall'assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

    Art. 24° - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 eletti/e fra i/le soci/e, il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili.
    Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
    - il/la presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attitivà, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • - il/la vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • - il/la segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente.
    I verbali del consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.
    Il Direttivo può fissare le responsabilità degli/lle altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al consiglio direttivo il potere di cooptare altri/e componenti fino ad un massimo di 1/3.

    Art. 25° - Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/lle consiglieri/e, le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

    Art. 26° - Il consiglio direttivo deve:
  • - redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei/lle soci/e;
  • - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  • - redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
  • - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  • - deliberare circa 1' ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
  • - favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell'associazione.
    Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

    Art. 27°-I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
    Il Consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade, il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea dei soci indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

    Art. 28° - Il consiglio direttivo può nominare un Collegio dei/lle sindaci/chesse revisori formato da tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio e all'Assemblea.
    I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

    Art. 29° - Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili tra di loro.

    Art. 30° - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
    Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
    L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità sociale.

    Art. 31° - Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.
  • IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO/A

    Doss Johann               Coller Sergio