Art. 1°- E' costituita con sede a Lazise (Vr) in via S.S. 450 Km 5,033
lato DX a Lazise (Vr) un'associazione culturale che assume la denominazione di:
“Heli 3000 ”.
Art. 2°- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere
culturale, volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.
Art. 3°- Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere attività
di Volo da diporto e sportive, nel rispetto delle leggi ed in sicurezza, nonché
fornire servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile
dei propri soci.
Sono compiti dell'Associazione:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/lle cittadini/e
promovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione
con altre culture e la difesa delle libertà civili individuali e collettive;
b) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione
e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive,
turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare
le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei/lle soci/e e dei/lle cittadini/e,
anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, mezzi di comunicazione,
cooperative, che non siano in contrasto con il presente statuto e che agevolino
l'attuazione degli scopi associativi. L'associazione per il raggiungimento dei
propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie
che riterrà opportune.
Art. 4° - Il numero dei/lle soci/e è illimitato. All'associazione possono
aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzioni.
L’associazione può avere le seguenti categorie di soci:
a)Soci fondatori
b)Soci piloti
c)Soci ordinari
d)Soci sostenitori
Art. 5- La qualifica di socio pilota viene attribuita alle persone in
possesso dell'attestato di idoneità al volo o da altri titoli aeronautici di
volo anche scaduti.
Art. 6- La qualifica di socio ordinario viene conferita dal Presidente
dell’associazione su richiesta degli interessati.
Art. 7°- I soci sostenitori contribuiscono al sostentamento della associazione
senza diritto di voto.
Art. 8- L'iscrizione decorre dal 10 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Le iscrizioni sono aperte dal 10 Novembre dell'anno precedente.
Art. 9°- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente,
e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.14°.
Art. 10° - Per essere ammessi a socio/a è necessario:
1) Formulare richiesta al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome,
luogo e data di nascita, professione e residenza.
2) Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni
degli organi sociali.
Art. 11° - E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri
da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta,
in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano
in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo
socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel
libro soci.
A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei
confronti dell'Associazione.
Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso,
sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima
convocazione.
Art. 12° - I/Le soci/e di cui art. 4° comma (a), (b) e (c) hanno diritto
di frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative
e manifestazioni indette dall'associazione stessa, a riunirsi in assemblea per
discutere e votare sulle questioni inerenti all'associazione, ad eleggere ed
essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 13° - I/Le soci/e sono tenuti/e;
- al pagamento annuale della quota sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile
condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione. La quota
sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico
del sodalizio, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.
Art. 14° - La qualifica di socio/a si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione o radiazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare
nei confronti del socio/a, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione
o radiazione per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai
regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
c) quando sia accertato che un socio/a si sia appropriato indebitamente
di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.
Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso
il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima
assemblea dei soci.
Art. 15° - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed
è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
c) contributi, erogazioni e lasciti diversi.
Art. 16° - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre
di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario
all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga
può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto
dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio
e le partite creditorie e debitorie.
Art. 17° - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:
- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.3
e per nuovi impianti o attrezzature.
Art. 18°- Le assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie e straordinarie.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso
all'interno della sede contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione
e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata
di 1/5 dei/Ile soci/e.
Art. 19° - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/lle soci/e. In
seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualsiasi sia il numero dei/lle presenti e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei/lle partecipanti. La seconda convocazione può avere
luogo mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe.
Art. 20° - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo
che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo.
Essa:
- approva il rendiconto economico finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso
e il relativo documento economico programmatico;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo e collegio dei sindaci
revisori) secondo la scadenza prevista;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell’art.17°
del presente statuto;
Art. 21° - L'assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche
dello statuto, necessita della presenza di almeno 1/3 dei soci/e con diritto
di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. Per delibere riguardanti
lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui
all’art. 30°.
Art. 22° - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle
cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Art. 23° - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta
da un/una presidente nominato/a dall'assemblea stessa; le delibere adottate
dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà
poi essere messo a disposizione dei soci.
Art. 24° - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo
di 7 eletti/e fra i/le soci/e, il consiglio direttivo dura in carica tre anni
ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
- il/la presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti
gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di
tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attitivà, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo;
- il/la vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di
questi, ne assume le mansioni;
- il/la segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione,
redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente.
I verbali del consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.
Il Direttivo può fissare le responsabilità degli/lle altri/e consiglieri/e in
ordine alle attività dell'associazione per il conseguimento dei propri fini
sociali. E' riconosciuto al consiglio direttivo il potere di cooptare altri/e
componenti fino ad un massimo di 1/3.
Art. 25° - Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30
giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la presidente
o ne faccia richiesta 1/3 dei/lle consiglieri/e, le sedute sono valide quando
è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono
essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Art. 26° - Il consiglio direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base
delle linee approvate dall'assemblea dei/lle soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico finanziario; - compilare i progetti per
l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale;
- deliberare circa 1' ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o
più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell'associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili
di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare
alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.
Art. 27°-I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni.
Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive,
decade.
Il Consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista,
dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a
discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3
dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade, il Direttivo
decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea dei soci indicendo
nuove elezioni entro 15 giorni.
Art. 28° - Il consiglio direttivo può nominare un Collegio dei/lle sindaci/chesse
revisori formato da tre componenti, che possono essere individuati anche tra
persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche,
conoscenza dell’associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta
l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare
l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio
e all'Assemblea.
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo,
con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Art. 29° - Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili
tra di loro.
Art. 30° - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve
essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un'Assemblea valida alla presenza della
maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive
convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui
l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere
deliberato.
L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali
passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per
scopi di utilità sociale.
Art. 31° - Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea
ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.