S T A T U T 0
Art.1
E' costituita una associazione, denominata "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEI PEDONI DI ROMA E DEL LAZIO", con la sigla ADP Roma. Essa ha sede in Roma.
Art.2
La ADP Roma si ispira ai valori della Costituzione ed e' suo fine quello di operare per la tutela dei diritti dei pedoni e della loro mobilita', e comunque sostenere e promuovere ogni iniziativa finalizzata e coerente con detta tutela, per realizzare un diverso e giusto equilibrio socio-economico-ambientale.
Art.3
La ADP Roma potra' aderire ad altri organismi pubblici o privati che perseguano i fini di cui all' Art. 2; essa potrà altresi' promuovere o aderire, anche come sezione territoriale, ad altri soggetti esistenti in Italia o all'estero, al fine di coordinare o rafforzare le comuni iniziative di studio, ricerca o promozione culturale per un equilibrio sociale che garantisca un nuovo modo di vivere, specie nelle aree metropolitane.
Art.4
La ADP Roma non ha fini di lucro. Il suo patrimonio e' costituito dal versamento iniziale dei soci fondatori, dalle quote annuali dei soci, dai proventi derivanti dalle iniziative sociali, da versamenti di terzi, Istituzioni, Enti o privati, da lasciti o da quanto altro sara' versato all'ADP Roma.
Il patrimonio dell'Associazione, detratte le spese per l'attività associativa, e' destinato esclusivamente ai fini istituzionali.
Art.5
Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18-mo anno di età, condividano gli scopi, l'impostazione e l'attività dell'Associazione, e si impegnino a rispettare il presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno l'entita' della quota sociale, il cui versamento e' condizione necessaria per essere soci dell'Associazione.
Art.6
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.7
L'Assemblea e' costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Art.8
L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno un quinto dei soci o tre membri del Consiglio Direttivo.
Art.9
Sono compiti dell'Assemblea:
- deliberare sui programmi annuali e pluriennali dell'Associazione, secondo le proposte del Consiglio Direttivo, nel quadro delle finalità dell'Associazione stessa;
- ratificare le convenzioni eventualmente stipulate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- approvare annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- eleggere annualmente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alla espulsione dall'Associazione di soci che abbiano avuto un comportamento incompatibile con le finalità o la linea dell'Associazione.
Art.10
L'Assemblea e' valida in prima Convocazione con la maggioranza semplice dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci stessi.
Art.11
L'Assemblea delibera a maggioranza. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea con delega da un altro socio. Nessun socio puo' cumulare piu' di una delega. Le modificazioni dello Statuto debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti. Il voto su questo specifico punto non puo' essere oggetto di delega, ma puo' essere espresso con lettera che dovrà pervenire al Presidente prima che l'Assemblea proceda alla votazione.
Art.12
Il Consiglio Direttivo e' formato da sette soci eletti dalla Assemblea.
Le elezioni avvengono di norma con voto segreto su lista unica di candidature, aperta a tutti i soci, con un numero di preferenze esprimibili pari a quattro.
Qualora lo richieda almeno il 5% degli aventi diritto al voto e' ammessa la presentazione di più liste di candidati, con applicazione del sistema della proporzionale pura.
Per volonta' unanime dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può essere eletto con voto palese unanime con una composizione nominativa concordata e proposta all'Assemblea dal Consiglio Direttivo uscente.
I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Art.13
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri, sino ad un massimo di due, in sostituzione di Consiglieri cessati per qualunque causa.
In caso di ulteriori cessazioni di Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovra' procedere alla rielezione del Consiglio da parte dell'Assemblea che sarà a tal fine convocata.
Art.14
Sono compiti del Consiglio Direttivo.
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i programmi di attività dell'Associazione e sovraintendere alla loro esecuzione;
- esprimere la linea politica dell'Associazione;
- esercitare i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- compilare ed approvare i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè la relazione sull'attività svolta dall'Associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci;
- provvedere alla costituzione di una Commissione scientifica con funzioni di organismo di consulenza, elaborazione e ricerca dell'Associazione, operante in completa autonomia ed indipendenza di giudizio, ma in stretto contatto con il Consiglio Direttivo, chiamandone a far parte studiosi ed esperti delle materie attinenti ai campi di intervento dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare, ove opportuno, la costituzione di Gruppi di lavoro e/o di progetto per l'espletamento delle attivita' ordinarie e/o di specifici progetti dell'Associazione.
Art.15
Il Consiglio Direttivo e' convocato in seduta ordinaria mensilmente.
Esso e' altresi' convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.
Art.16
Il Consiglio Direttiva elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice-Presidente, che durano in carica un anno, salvo revoca da parte del Consiglio stesso.
Art.17
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni sede; convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli Direttivi; coordina e sovraintende all'insieme delle attivita' dell'Associazione.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
Art.18
Il Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea annuale dei soci ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente del Collegio. I Revisori durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi vigilano sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.
Art.19
Le spese relative al funzionamento dell'Associazione debbono essere deliberate e approvate dal Consiglio Direttivo in conformità al bilancio preventivo o alle sue variazioni. In caso di urgenza possono essere deliberate ed effettuate dal Presidente o da chi per lui; in questo caso debbono essere convalidate dal Consiglia Direttivo entro due mesi dalla loro erogazione.
Art.20
L'Assemblea statuira' in caso di necessita' sulla liquidazione dell'Associazione e sulla destinazione del residuo attivo, con una maggioranza di almeno due terzi dei voti.