Alcune sentenze della
Corte di Cassazione hanno stabilito che anche i reati in materia di tutela
degli animali sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria senza
distinzione di competenze selettive o esclusive per settori.
Nessun organo di polizia
può quindi rifiutare un intervento (che anzi dovrebbe essere operato
di propria iniziativa) pena l'omissione d'atti d'ufficio secondo l'articolo
328 del Codice penale.
Ci si può rivolgere,
indifferentemente, a Carabinieri, Polizia di Stato,Corpo Forestale dello
Stato e delle regioni a Statuto speciale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale,
Guardia-parco, Guardie particolari giurate.
Anche i veterinari delle
Aziende USL e degli uffici del Ministero della Sanità svolgono questa
funzione.
E' vero, comunque, che
esiste una specializzazione, di fatto, degli organi di polizia che, del
tutto indicativamente, riportiamo per l'esperienza acquisita sul campo.
Qualunque ipotesi di
maltrattamento degli animali:
Veterinari Azienda USL
competente per territorio Abbandoni e maltrattamenti su animali domestici,
Polizia Municipale.
Mostre con animali:
Nucleo Operativo Ecologico
dei Carabinieri Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale.
Sperimentazione sugli
animali:
Carabinieri Sanità
NAS; Uffici Veterinari Adempimenti CEE Allevamenti.
Carabinieri Sanità
NAS e Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.
Trasporti di animali:
Carabinieri Sanità
NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale.
Uffici Veterinari:
Adempimenti CEE, Posti
d'Ispezione Frontaliera del Ministero della Sanità.
Caccia, animali selvatici
ed esotici:
Corpo Forestale, Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri, Guardia-parco.
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