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In conformitą ai principi dettati
dall'art. 47 del Dlgs 213 del 1998, anche per i tributi indiretti diversi
dall'Iva i contribuenti possono indicare in euro i valori.
Per
quanto riguarda l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999 sarą indicato
anche il controvalore in euro, per i valori di importo non inferiore alle
1.000 lire, con arrotondamento al centesimo di euro, secondo i criteri
generali posti dal Regolamento Ce n. 1103/97.
Durante il periodo
transitorio, tuttavia, continueranno a essere utilizzabili anche i valori
bollati che riportano la sola indicazione dell'importo in lire.
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