In conformitą ai principi dettati dall'art. 47 del Dlgs 213 del 1998, anche per i tributi indiretti diversi dall'Iva i contribuenti possono indicare in euro i valori.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999 sarą indicato anche il controvalore in euro, per i valori di importo non inferiore alle 1.000 lire, con arrotondamento al centesimo di euro, secondo i criteri generali posti dal Regolamento Ce n. 1103/97.

Durante il periodo transitorio, tuttavia, continueranno a essere utilizzabili anche i valori bollati che riportano la sola indicazione dell'importo in lire.  

Introduzione all'euro