L'art. 16 del Dlgs n. 213/98 stabilisce:

• al comma primo, che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira per la rilevazione delle operazioni di gestione

• al comma secondo, che i documenti obbligatori di rilevanza esterna (bilancio d'esercizio bilancio consolidato, altri rendiconti annuali e infrannuali, periodici e straordinari destinati al pubblico) possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro.

moneta di conto utilizzata

pubblicazione del bilancio

lire

      in lire
      in lire ed anche in euro

euro

      in lire
      in euro
      in lire ed anche in euro

• al comma sesto, che il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva

• al comma ottavo, che il quinto comma dell'art. 2423 del c.c è sostituito dal seguente " Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro"

La redazione del bilancio in unità di euro (arrotondamento secondo la regola matematica), a fronte della tenuta della contabilità in euro con due cifre decimali, comporta l'emergere, in sede di formazione del documento, di differenze di arrotondamento.
In assenza di una specifica norma, gli studiosi del problema ritengono, in via interpretativa e in applicazione dei principi che regolano le differenze di traduzione (comma sesto), che il saldo delle differenze, sia positivo sia negativo, possa essere trattato in due modi:

prima modalità
Nello Stato patrimoniale la differenza é iscritta in apposita riserva di patrimonio netto, denominata ad esempio "Riserva di arrotondamento", da iscrivere nella voce A VII "Altre riserve".
Nel Conto economico la differenza é iscritta, a seconda del segno, nelle voci E 20 ed E 21,rispettivamente "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari"

seconda modalità
Nel Conto economico si determina l'utile come differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito già arrotondati all'unità di euro.
Nello Stato patrimoniale si riporta l'utile d'esercizio così ottenuto (voce A IX), poi, si determina il pareggio tra l'attivo e il passivo iscrivendo la differenza a "Riserva di arrotondamento".

Ritengono, inoltre, che la rilevazione degli arrotondamenti sia effettuata extra contabilmente senza operare alcuna registrazione contabile.  

Introduzione all'euro