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• al comma primo, che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira per la rilevazione delle operazioni di gestione • al comma secondo, che i documenti obbligatori di rilevanza esterna (bilancio d'esercizio bilancio consolidato, altri rendiconti annuali e infrannuali, periodici e straordinari destinati al pubblico) possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro.
• al comma sesto, che il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva • al comma ottavo, che il quinto comma dell'art. 2423 del c.c è sostituito dal seguente " Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro" La redazione del bilancio in unità di euro
(arrotondamento secondo la regola matematica), a fronte della tenuta della
contabilità in euro con due cifre decimali, comporta l'emergere, in sede
di formazione del documento, di differenze di arrotondamento. prima modalità seconda modalità Ritengono, inoltre, che la rilevazione degli arrotondamenti sia effettuata extra contabilmente senza operare alcuna registrazione contabile. |