LA TUTELA DEL
CONSUMATORE NEI CONTRATTI A DISTANZA
Il
caso
Un cittadino si rivolge al comando di polizia municipale in quanto ha stipulato
un contratto per corrispondenza per la fornitura di una macchina "tosaerba" e
non ha ricevuto le dovute informazioni sul diritto di recesso. Sulla copia del contratto
che esibisce infatti non sono indicate le modalità per esercitare tale diritto di
recesso.
Redigete gli atti relativi.
Oggetto della verifica
La tutela del consumatore nei contratti a distanza.
Fonti normative
· decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 "Attuazione della direttiva
n. 85/577/Cee in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali"
· decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/Cee
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" |
Chiarimenti
La disciplina per la
protezione dei consumatori nei contratti stipulati "a distanza" è contenuta in
due disposizioni adottate in attuazione di direttive Cee e precisamente:
- nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 'Attuazione della direttiva n. 85/577/Cee
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali";
- nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/Ce
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".
Questo secondo decreto di recente pubblicazione non ha abrogato il d.lgs.n.50/92 ma
all'art.15, comma 2, dispone che, fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso con la disciplina prevista dal
decreto legislativo n. 50/92, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del
decreto legislativo n. 50/92, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 114/98,
si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente
decreto legislativo n. 185/99.
Per individuare quindi la corretta disciplina da applicare per la tutela del consumatore
è necessario comparare le disposizioni contenute in entrambi i decreti: solo questa
comparazione consente di riconoscere la disposizione più favorevole.
Questa duplice normativa si applica a quei contratti aventi per oggetto la fornitura di
beni o la prestazione di servizi negoziati fuori dai locali commerciali e in particolare,
per il disposto del d.lgs.n.50/92:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro
consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri
locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine,
comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo
di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
Il d.lgs.n.185/99 prevede comunque che i contratti soggetti a questa particolare forma di
tutela siano tutti i con tratti a distanza, stipulati tra un fornitore e un consumatore,
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso.
Da questa tutela sono comunque esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II al d.lgs.n.185/99;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili,
con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
La tutela si concretizza in modo particolare nell'obbligo che il fornitore ha di dare
precise informazioni al consumatore che può esercitare il diritto di recesso da qualunque
contratto soggetto alla disciplina in argomento.
In particolare, dalla comparazione dei due decreti, le informazioni che devono essere
fornite, in modo inequivocabile, chiaro e comprensibile al consumatore prima della
conclusione di qualsiasi contratto, sono:
a) l'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) le spese di consegna;
e) le modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e
di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
i) l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
g) le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso;
h) il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
i) la durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Queste informazioni devono essere confermate, per il disposto dell'art.4 del
d.lgs.n.185/99, in forma scritta al consumatore o, a sua scelta, confermate su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, prima od al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche altre informazioni e precisamente:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
b) l' indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad
un anno.
Il consumatore, ai sensi
dell'art.5, del d.lgs.n.185/99, ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza
(o comunque concluso fuori dei locali commerciali), senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (il d.lgs.n.50/92 ne
prevede solo 7):
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati
soddisfatti gli obblighi di conferma scritta delle informazioni di cui all'articolo 4 del
d.lgs.n.185/99 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non crocevia 7-82000 oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di conferma scritta delle informazioni di cui all'articolo
4 del d.lgs.n.185/99, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
Qualora però il fornitore
non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4 del d.lgs.n.185/99 e quindi non
abbia dato conferma per iscritto o con altro supporto a scelta del consumatore di tutte le
informazioni obbligatorie prima od al momento della esecuzione del contratto, il termine
per I' esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Per esercitare il diritto
di recesso il consumatore:
- deve inviare, entro il termine previsto, una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro 10 stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive;
- qualora sia avvenuta la consegna del bene, deve restituirlo o metterlo a disposizione
del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene;
- è tenuto a pagare solamente le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è esercitato correttamente, il fornitore è tenuto a rimborsare
al consumatore le somme versate gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio
del diritto
di recesso da parte del consumatore.
Per alcuni contratti a distanza, individuati dal comma 3, dell'art.5 del d.lgs.n.185/99,
fatto salvo un diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto
di recesso e precisamente per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con I' accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto per l'esercizio del diritto di
recesso;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del
mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per
loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal
consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Il diritto di recesso è comunque un diritto irrinunciabile del consumatore ed è nulla
ogni diversa pattuizione e, qualora le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da
quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal decreto legislativo n. 185/99.
Le sanzioni per il non rispetto della disciplina, che tutela il consumatore nei contratti
a distanza o comunque stipulati fuori dai locali commerciali, sono previste in modo
analogo dai due decreti legislativi in argomento.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il
fornitore che non rispetta gli obblighi posti a tutela del consumatore nella stipulazione
di questi particolari
contratti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni (L. 2.000.000 per il pagamento in misura ridotta) ma nei casi di particolare
gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria sono
raddoppiati.
Il legislatore non ha precisato la competenza per il raddoppio della sanzione. Tenuto
conto comunque che le sanzioni di cui sopra sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, si ritiene che, al fine di consentire agli interessati il pagamento
in misura ridotta, il raddoppio debba essere applicato dall'organo accertatore che dovrà
contestare nel verbale di accertata violazione la particolare gravità o la recidiva.
Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689/81 deve essere presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Si rammenta però che l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha
soppresso gli uffici provinciali per l' industria, il commercio e l'artigianato
(Uu.pp.i.c.a.), in seguito al trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e di attività produttive.
L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti doveva decorrere a far data
dal 1°gennaio 1999, come stabilito dal comma 3 del citato art.50, ma le funzioni degli
Uu.pp.i.c.a. sono state prorogate.
Le funzioni degli Uu.pp.i.c.a. devono essere trasferite alle camere di commercio, fatta
salva una diversa disposizione legislativa.
Da ultimo si rammenta che gli artt.18 e 19 del d.lgs.n.114/98 hanno confermato che alle
vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e alle vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori, si applicano altresì le disposizioni di
cui al d.lgs. n. 50/92 e - è doveroso aggiungere - se più favorevoli quelle di cui al
d.lgs.n.185/99 per il disposto contenuto nell'art.15 di quest'ultimo decreto.
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA |
I violazione |
Illecito |
Quale operatore commerciale, prima della conclusione di un contratto stipulato
per corrispondenza per la fornitura di un tosaerba non forniva al consumatore, prima o al
momento del contratto stipulato in data ...... e in forma scritta alcuna informazione
sulle modalità per esercitare il diritto di recesso. |
Norma violata |
Art.3, comma 1, del d.l. 22maggio 1999, n.185 |
Sanzione pecuniaria |
Da £. 1.000.000 a £. 10.000.000 (EU= da 516,46 a 5164 57) art. 12,
comma1, del d.l. 22 maggio 1999, n. 185 |
Pagamento in misura ridotta |
£. 2.000.000 (EU= 1032,91) |
Devoluzione dei proventi |
Allo Stato tramite concessionario servizio riscossione tributi |
Autorità competente
(art.17 della l.n.689/81) |
Camera di commercio (o U.pp.i.c.a.) |
Procedura |
Amministrativa |
Atti da redigere |
Verbale di accertata violazione amministrativa |
EDILIZIA - LA
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
di Elena Fiore - Comandante del Corpo di p.m. di Lugo, Sant'Agata sul Santerno,
Bagnara di Romagna e Massalombarda
Il
caso
A seguito di un esposto di un cittadino, effettuate un controllo edilizio ed
accertate che in un appartamento sono state realizzate opere interne in assenza di
denuncia di inizio attività.
Oggetto della verifica
La denuncia di inizio attività per opere edilizie.
Fonti normative
· decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n.662, "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a
sostegno dell'occupazione e per la semplificazione amministrativa" |
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA |
Violazione
|
Illecito
|
per aver realizzato opere interne in un
appartamento, consistenti in lievi modifiche alle tramezzature interne e in una modifica
di prospetto del vano delle scale, in assenza di denuncia di inizio attività |
Norma
violata |
art.4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.193, come sostituito
dall'art.2, comma 60, delle legge 23 dicembre 1996, n.662 |
Sanzione
pecuniaria |
una somma pari al doppio del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non
inferiore a lire1.000.000 - art.4, comma 13 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come sostituito
dall'art.2, comma 60, dalla legge 23 dicembre 1996, n.662 - |
Sanzione
accessoria |
nessuna
|
Autorità
competente |
sindaco
|
Procedura
|
amministrativa
|
Atti
da redigere |
- verbale di ispezione in cantiere edile,
- comunicazione di abuso edilizio all'ufficio edilizia privata,
- ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria per opere in assenza di denuncia di
inizio attività |
Di
seguito ti proponiamo un caso irrisolto.
LA
CONCESSIONE EDILIZIA
Il
caso
Effettuate un controllo in un cantiere edile ed accertate che la ricostruzione del
tetto di un edificio è stata realizzata (e già terminata) in parziale difformità
rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la ristrutturazione.
Oggetto della verifica
La concessione edilizia
Fonti normative
· L. 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica";
· L. 6 agosto 1967, n. 765 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150";
· L. 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per
ledificabilità dei suoli";
· L. 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dellattività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive |
|