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ANAGRAFE - CANCELLAZIONI - IRREPERIBILITA' - STRANIERI - PROCEDURE

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D: Questo ufficio anagrafe ha appurato che alcuni cittadini stranieri, iscritti da anni nel registro della popolazione residente, non hanno presentato la documentazione relativa al rinnovo permesso di soggiorno.
Lo scrivente ha richiesto al comando di polizia municipale di effettuare ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, al fine di verificare se i cittadini risultano irreperibili.
Ha inoltre invitato gli stessi cittadini, a mezzo raccomandata A.R., a rendere la dichiarazione di cui all'art. 15 c. 2 d.P.R. 394/1999, ma le comunicazioni sono state restituite dall'ufficio postale per mancato ritiro da parte dei destinatari.
Questo ufficio anagrafe rilevato che i permessi di soggiorno dei cittadini di cui trattasi, annotati sulle schede individuali, risultano scaduti da oltre un anno chiede se la cancellazione dall'anagrafe puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso agli interessati, oppure occorre attendere che l'ufficio di polizia effettui per un anno gli accertamenti atti a rilevare l'irreperibilita'.

R: Le modifiche introdotte al regolamento anagrafico dall'art. 15 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 fanno si' che gli stranieri possano essere cancellati per irreperibilita' per le medesime motivazioni che possono giustificare tale provvedimento per i cittadini e, in aggiunta, anche per altre due, cioe' per irreperibilita' accertata o per omesso rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da effettuare entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Tali disposizioni si applicano tanto agli stranieri cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, quanto agli stranieri di altra cittadinanza (extracomunitari).
Rispetto a questi ultimi, la procedura della seconda ipotesi "aggiuntiva" di cancellazione per irreperibilita' per gli stranieri e' oggi anche regolata dal d.m. 18 dicembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8), procedura che sembra potersi applicare, per analogia, anche ai cittadini comunitari, cui tale d.m. non si applica, regolando l'Archivio informatico dei lavoratori extracomunitari (AILE).
Nel caso segnalato, sembrano sussistere tutti gli elementi che consentono all'ufficiale di anagrafe di disporre con provvedimento motivato, la cancellazione per "irreperibilita' accertata", cioe' la prima delle due motivazioni che trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli stranieri.

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