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La querela

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LA QUERELA

La querela (artt.336-340 C.P.P.) è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d’ufficio.

Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela: è sufficiente che, oltre alla descrizione del fatto-reato, risulti la chiara manifestazione di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto medesimo e se ne punisca il colpevole.

Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto-reato (art.124 C.P.). La presentazione della querela va fatta -personalmente o a mezzo di procuratore speciale- al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente consolare all’estero; la dichiarazione di querela può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta.

La querela può essere presentata in forma orale o in forma scritta. Nel primo caso, il ricevente la querela deve redigere un apposito verbale, che verrà sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale; nel secondo caso, l’atto di querela dovrà essere sottoscritto personalmente dal querelante o da un suo procuratore speciale, con il diritto di ottenere l’attestazione di ricezione.

L’autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, la querela può essere proposta in forma orale anche con dichiarazione resa ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo che la inserirà nel verbale di arresto.

Al diritto di querela si può rinunciare, in maniera espressa o tacita, prima di averlo esercitato.

Dopo aver proposto validamente una querela, la si può revocare, dando luogo così all’estinzione del reato (art.152 C.P.). La remissione di querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale; può essere espressa (dichiarazione - scritta o orale - all’autorità che procede o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che gliela trasmette immediatamente ) o tacita, e cioè consistere in fatti oggettivi univoci, incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione di querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 C.P.), che può avere interesse a vedere dimostrata, con il processo, la propria innocenza. Se il querelato rifiuta, espressamente o tacitamente, la remissione, questa non ha effetto.

Una eccezione alla revocabilità è prevista per alcune ipotesi di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenne, perseguibili a querela di parte; in questi casi la querela una volta proposta diventa irrevocabile.

 

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