Abusivismo edilizio
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Abusivismo edilizio

Il prefetto potrà procedere alle demolizioni nell'inerzia degli enti locali
Abusivismo edilizio, norme più severe
(Ddl Cdm 22.10.99)

Il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre ha approvato un disegno di legge che inasprisce le norme per la repressione dell’abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela. Il provvedimento prevede norme più incisive nella lotta agli abusi edilizi, commessi su aree e immobili tutelati, che non siano suscettibili di sanatoria edilizia in quanto dichiaratamente incompatibili con la tutela del vincolo. Il prefetto avrà in questi casi il potere di intervenire per fare demolire le opere abusive in caso di inerzia delle amministrazioni locali. Inoltre, in particolari casi in cui l’opera abusiva è destinata ad essere l’abitazione del responsabile dell’abuso o di un componente il suo nucleo familiare, è prevista l’acquisizione degli immobili abusivi e la possibilità di lasciare usare temporaneamente la stessa abitazione, per un massimo di tre anni, in attesa dell’esecuzione differita della demolizione. I termini per beneficiare di questa possibilità, però, sono molto severi: la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993, non si devono possedere altre case, il reddito non deve essere superiore a quello previsto per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’area sul quale è stata costruita l’opera abusiva deve appartenere allo stesso proprietario e il responsabile dell’abuso deve infine corrispondere allo Stato un’indennità del 15% del reddito imponibile annuo del suo nucleo familiare. Vengono infine potenziate la vigilanza sul territorio e inasprite le sanzioni in materia di repressione degli abusi edilizi, prevedendo, tra l’altro, che vengano istituiti presso ogni Comune dei nuclei di controllo del territorio, composti da vigili urbani e tecnici, con funzioni di polizia giudiziaria e in grado quindi di accertare e contestare i reati urbanistici. (10 novembre 1999)

Schema di disegno di legge in materia di repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Testo emendato su proposta delle Regioni e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999.

Capo I

Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e norme per recupero ambientale

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le previsioni del presente capo si applicano in ordine alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, realizzate nelle aree ed immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della predetta legge n. 47 del 1985 realizzate entro il 31.12.93 per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge Regioni e Comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla legge n. 47 del 1985.

Articolo 2

(Definizione)

1.Ai fini della applicazione delle norme di cui alla presente legge:

a) per "responsabile dell'abuso" si intende colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5 al responsabile dell'abuso è equiparato colui che a qualsiasi titolo detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo.

b) per "dirigente" si intende il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del . servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

l. Le opere abusive di cui all'articolo 1 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzate la demolizione ed il ripristino dei luoghi, da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

2.1 provvedimenti di cui al precedente primo comma sono notificati anche al . proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificato dall'art. 8 , comma 1, lettera d), della presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Segretario Comunale trasmette al Prefetto, informandone per conoscenza il Presidente della Giunta Regionale, l'elenco delle opere di cui all'articolo 1 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma l. Il Segretario Comunale entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Prefetto, informandone per conoscenza il Presidente della Giunta Regionale. l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, previste dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1985, n.47. Decorso inutilmente il predetto termine ,di 180 giorni, il Prefetto sostituisce all'Amministrazione Comunale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7 della legge V febbraio 1985, n.47 propedeutici per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del presente capo. Qualora il Segretario Comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi 60 giorni. Nel medesimo termine le amministrazioni statali regionali preposte alla tutela, trasmettono al Prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. Ciò anche ai fini di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), della legge n. 112 del 1998 Sono esclusi dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma gli elenchi di cui al successivo comma 4.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente dell'Ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497 e 8 agosto1985, n. 431 il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al Presidente della Giunta Regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale, provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la documentazione necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n.68, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di inattività dell'amministrazione locale" il Presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti previsti nel presente comma. 1 pareri negativi emessi ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 sulle istanze di sanatoria, ovvero degli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio - rifiuto, sono trasmessi dal Segretario Comunale al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo e di cui agli articoli 4 e 5 del presente capo, entro 60 giorni dalla loro emissione.

5. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1 gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della legge n. 426 del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati in dette aree naturali protette prima del 1 gennaio 1994 qualora il Prefetto competente non provveda, per sua causa, entro. sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli 4 e 5.

Articolo 4

(Acquisizioni degli immobili ed esecuzione delle demolizioni)

1. Il Prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

2. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal Prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

3. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.

4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi dei comma 1 dell'articolo 3 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 2, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai sensi dei commi precedenti, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1 dell'articolo 2, può esserne richiesto l'uso temporaneo al Prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 5.

6.Il Prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione delle presenti norme, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, delle finanze, dell'ambiente e al Presidente della regione.

Articolo 5

(Uso temporaneo delle abitazioni abusive acquisite)

1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 4, il Prefetto, entro trenta giorni dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il Prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo.

2. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze sono attestate con dichiarazioni innanzi al competente giudice del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al Segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere .proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono utilizzati per le finalità previste dal successivo comma 2 dell'articolo 10;

d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.

4. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storicoartistici ed ambientalepaesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del Presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali.

5. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

6. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla lettera e) del comma 2 del presente articolo e qualora siano trascorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definiti dal comune,

Articolo 6

(Programmi di intervento)

1. Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della lettera c) dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali 	interessati, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l’emergenza abitativa, derivante dalla esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, sono stabilite le priorità di intervento a livello nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le amministrazioni comunali, d'intesa con gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare dei responsabile dell'abuso è disciplinata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 7

(Regolamento di attuazione)

I. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, dell'Ambiente e dell'Interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo II

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47

Articolo 8

(Misure volte al potenziamento dell'efficacia della vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli abusi edilizi)

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto il seguente articolo: "Art. 3" bis -(Definizioni) Ai fini della presente legge:

- per "dirigente" si intende il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

- per "responsabile dell'abuso" si intende colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4" - (Vigilanza sull'attività urbanistico-ediìizia)

"1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi ai procedimenti anzidetti.

2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui alle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, 8 agosto 1985, n. 431, 18 maggio 1989, n.183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, 2 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure di cui all'articolo 7, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela dei bene e sono ammesse ad effettuare direttamente la demolizione su loro proposta.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone la notifica senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, il provvedimento di immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai comma che precedono sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.

5. In ogni Comune è istituito un apposito Nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti dei ruolo tecnico. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige un rapporto sull'attività di vigilanza. anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al Presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive 48 ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, anche di natura cautelare, entro le successive 24 ore.

7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal Prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.".

c) - l'art.6 è sostituito dal seguente: Art. n. 6 (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e dei direttore dei lavori)-

"1. Il titolare della concessione, il committente, il costruttore - appaltatore, ed il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché alle autorizzazioni e nulla osta per la tutela storico - artistica e paesaggistica - ambientale. Essi sono, altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi qualora sia dimostrata che la violazione è dipesa anche dal loro comportamento.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile, se ha segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e fornisce al dirigente motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto (...) all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza contemporanea

3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima comunicata dal dirigente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) -

"1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa. ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di trenta giorni dall’accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisite, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

5. Con ordinanza del dirigente è disposta la demolizione dell'opera acquisita ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

Con deliberazione del comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, può essere dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono l'adozione della predetta ordinanza. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposte dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che. provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto, ai fini dell'acquisizione della prova del reato. E' fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso.

6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti da leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità, la demolizione è effettuata secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi che precedono sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.

8. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite della competente Prefettura, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio. che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, delle autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.

9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 4, la regione, nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al Prefetto per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive ed alla procura regionale della Corte dei conti. Resto fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché l'obbligo di applicazione, da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.

10. Per le opere abusive dì cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone. quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive, se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27.".

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Accertamento di conformità) -

11. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessioni o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero, nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n.493.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.

5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da lire cinquecentomila a due milioni.".

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14 - (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)" -

"1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza dì concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54. e 55 del R.d. 30 marzo 1942, n.327, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, nonché il ripristino dello stato dei luoghi è eseguita a cura del Prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27."

g) - all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, dopo le parole "di diritti reali", le parole "ovvero la locazione" e dopo le parole "dell'alienante", le parole "ovvero del locatario".

h) l'art.27 è sostituito dal seguente: art. 27 - (Demolizione di opere) -

"1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del Comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del Comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si applica a tutti i soggetti competenti, ai sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori il dirigente ne dà notizia al Prefetto il quale potrà avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative dei Ministero della difesa, sono lavori demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono esclusi dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile, hanno l'obbligo di dare notizia al Presidente della Giunta Regionale, e per conoscenza al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresì lo stato delle procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il Presidente della Giunta Regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 7 e di cui al presente articolo, ne dà notizia al Prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione, da parte di quest'ultimo.

i) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle Regioni)

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 31 dicembre 1993, entro un quadro di convenienza economica e sociale, e in conformità con le previsioni dei Piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici territoriali già approvati. Le regioni provvedono altresì, nell'ambito delle disponibilità dei propri bilanci al finanziamento dei suddetti interventi di recupero urbanistico.

Le varianti si attengono ai seguenti elementi fondamentali:

a) realizzazione di un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispetto, tutela e valorizzazione degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale, idrogeologico;

c) razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

2. La regione stabilisce, altresì:

a) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni per l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

b) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;

c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;

d) le procedure per l'approvazione delle varianti, ed i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;

e) i criteri per la formazione dei consorzi, anche obbligatori. fra i proprietari di immobili anche ai fini della realizzazione o l'adeguamento delle urbanizzazioni a carico dei predetti consorzi;

f) il programma finanziario dell'attuazione degli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni;

g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili;

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e fino all'emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.

4. Nell'ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione dei tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall'abusivismo.".

5. all'articolo 32 è aggiunto, infine, il seguente comma "7. L'autorizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1260, è rilasciata dal comune sentito il competente Osservatorio astronomico. Sono altresì attribuite al comune le competenze, ai sensi della predetta legge, del Ministero dei lavori pubblici. Nulla è innovato per quanto attiene alle competenze attribuite dalle leggi citate ai Ministeri della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali."

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di lire 10.000 milioni per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai Comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e nelle modalità stabilite il Ministro dell'Interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi. Gli oneri per gli interessi relativi alla provvista da parte della Cassa depositi e prestiti, valutati in lire 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto l'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n.10, è destinata dai Comuni, prioritariamente per interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 450 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 10

(Norme di Salvaguardia)

Le Regioni a Statuto Speciale e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente Legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

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