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LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n112
( B.U.R.L. n. ___ del  10 gennaio 2000 - 1° suppl. ord.)

Art 1 Disposizioni comuni

1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al decr.legisl. 31.03.1998 n 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:

a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza , omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all’idoneità organizzativa dell’ammministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali

3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni divigilanza e controllo.

5. Annualmente, il documento di programmazione economico - finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d’intervento della Regione per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.

6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.

8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:

a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l’unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l’approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l’azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all’armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell’aria.

9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell’autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l’attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l’apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.

11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.

commi da 12 a 49 (omissis)

50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell’osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.

51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l’architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell’ambito dell’area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l’accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendone anche la costituzione e l’implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l’accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d’intesa con l’AIPA.

Art 2 Sviluppo economico ed attività produttive

commi da 1 a 110 (omissis)

Art. 3 Territorio, ambiente ed infrastrutture

1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “territorio e urbanistica”, “edilizia residenziale pubblica”, “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”, “trasporti” e “protezione civile”.

2. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;
f) espressione del parere previsto nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall’ art.55 comma 2 del d.lgs 112/1998;
h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all’art 2 della l.r. 9.06.1997 n18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale e urbanistica;
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);
l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, rispettivamente, agli art. 26 27 della legge 17.08.1942 n 1150 (Legge urbanistica) come sostituiti dagli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150).

3. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale e in particolare:

a) l’approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonchè dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. m) del comma 2.

4. Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.

5. Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36.

6. Nell’esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.

7. In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni e delle comunità montane, avente funzioni consultive e propositive nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti il territorio e l’urbanistica.

8. Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il presidente della provincia, il vice presidente e l’assessore competente, se delegato.

9. La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia.

10. Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.

11. La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto ponderato, in relazione all’estensione territoriale e alla consistenza demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento.

12. Al fine di procedere all’elezione del presidente e all’approvazione del regolamento per il funzionamento della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all’approvazione del regolamento le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali presenti.

13. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai comuni dalla l.r. 23.06.1997 n.23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

14. Il comune, nell’esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un’adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell’azione amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:

a) l’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche;
b) l’avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;
c) l’efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.

15. Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico.

16. Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica.

17. Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte, il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale e sue varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la provincia e le altre amministrazioni interessate.

18. Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede all’approvazione in via definitiva.

19. Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale o l’assessore competente, se delegato, mediante la nomina di un commissario ad acta.

20. Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale, provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria comunale, dandone pubblico avviso, e a trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia e alla Giunta regionale.

21. L’efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL, da effettuarsi a cura del comune.

22. Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi 2 - 5 dell'art 27 della l.r. 15.04.1975 n.51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), nonché i commi 2 - 3 dell'art. 10 della l.r. 23/1997

23. Un commissario ad acta, di cui all’albo previsto dall' art 14 della l.r. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e con le modalità previste all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge stessa, nel caso in cui, sulla base di osservazioni precedentemente presentate, sia stata eccepita la violazione delle disposizioni di cui all’art.10 comma 2 lettere a-b-c-d della legge 1150/1942, riguardanti:

a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia, ai sensi del comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) (ora art. 23 decr. legisl. 28.10.1999 n.490 - n.d.r.), il parere della competente Soprintendenza.

24. Alla l.r. 23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi  5-6 dell'art.3 sono sostituiti dai seguenti:

5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell’avviso di deposito, da effettuasi a cura del comune.
6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito della variante;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante.”.

b) I commi 2-3 dell'art.5 sono sostituiti dai seguenti:

2. Le rettifiche, di cui al presente capo, sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, trasmette, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei relativi elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito della deliberazione di rettificazione;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli elaborati del piano regolatore generale eventualmente modificati.”.

c) Al comma 2 dell'art.6 le parole “Nei casi previsti dall’art. 2, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti dall’art. 2, commi 1 e 2”.

d) Il comma 4 art 10 è sostituito dal seguente:

4. Qualora il parere di cui al comma 3 sia negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le eventuali modifiche richieste. In caso di inerzia del comune nell’assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 in quanto compatibili”.

e) I commi 2-3 art.12 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il regolamento edilizio è immediatamente depositato presso la segreteria comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito del regolamento edilizio;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e del relativo regolamento edilizio”
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25. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione degli art.14-15 legge 142/1990, nonché ai sensi dell’art.57 del d.lgs 112/1998, provvede, in base alle proposte dei comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano paesistico - ambientale, ai sensi dell’art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) (articolo abrogato dall'art 166 del d.lgs. 29.10.1999 n.490 - n.d.r.) , fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei parchi.

26. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all’art. 57 del d.lgs. 112/1998 ed in particolare contiene:

a) l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta;
b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

27. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere, previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale.

28. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall'art 13 della l.r. 18/1997, provvede a:

a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b art 13 della l.r. 18.1997, sulla base delle proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all' art.14 della medesima l.r. 18/1997, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;
b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale, in conformità ai commi 57 e 58.

29. Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale di coordinamento provinciale:

a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art. 18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
b) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette.

30. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite in via preventiva; nella medesima fase, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione e programmazione regionali necessari per la redazione del piano.

31. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.

32. Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria della provincia; contestualmente all’inizio del deposito, il provvedimento di adozione, con l’indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati, è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a cura della provincia, sul BURL.

33. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni al piano.

34. La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale di coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta regionale che, entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, all’infruttuosa scadenza dei quali il parere si intende favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede all’approvazione definitiva.

35. Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito del confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva.

36. Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da effettuarsi a cura della provincia.

37. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all’approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.

38. Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure semplificate di cui all’art 3 della l.r. 23/1997 come modificato dal comma 24, lettera a).

39. La Regione provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della Giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo. Qualora la Giunta regionale non provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi del comma 34.

40. Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento, avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27, pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.

41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale di cui al comma 52;
c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);
d) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;
f) l’approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
h) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
l) la promozione di iniziative di ricerca;
m) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica;
o) l’individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
p) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l’edilizia residenziale (ALER);
q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
r) la determinazione dei criteri per l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.

42. La Regione, tramite le ALER di cui alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle ALER) assicura altresì:

a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER per effetto della legge istitutiva;
b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;
c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;
d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.

43. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l’approvazione una proposta di programma regionale per l’edilizia residenziale, con i contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale i necessari adeguamenti della l.r. 13/1996 per l'attuazione di quanto previsto al comma 42.

44. La Giunta regionale, nella predisposizione della proposta di programma regionale per l’edilizia residenziale e dei programmi annuali di attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi, della consulta regionale per la casa e delle consulte territoriali per la casa, istituite ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/1996.

45. Le province predispongono e gestiscono, d’intesa con la Regione, sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati forniti dai comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale, articolato su base comunale, finalizzato all’individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

46. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al comma 45 la Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da definirsi nell’ambito del programma regionale per l’edilizia residenziale, in analogia a quanto previsto dall’art 2 comma 1 lett. f legge 5.08.1978 n.457 (Norme per l’edilizia residenziale).

47. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al comma 45, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d’intesa con le province.

48. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.

49. Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:

a) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai sensi dell’art. 13 della l.r. 13/1996;
c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.

50. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

51. Nell’ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
b) formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
c) promozione della mobilità degli assegnatari;
d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

52. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.

53. Nell’ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale “Stato dell’Ambiente” e delle sue scansioni annuali, definendo:

a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

54. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

55. L’elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.

56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

57.Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.

58.Sono delegate alle province:

a) le competenze in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’art. 34 della l.r. 86/1983, consistenti in:

1) riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
2) determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione dei parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori dei parchi;

b) l’organizzazione della “Giornata del verde pulito”, di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).

59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. 11.05.1999 n 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province:

a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all’art 54 del d.lgs. 152/99, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le funzioni di irrogazione che l’art 56 dello stesso decreto pone in capo ai comuni.

60. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 59 sono incamerate dagli enti che adottano il provvedimento sanzionatorio. Le suddette somme devono essere destinate, in armonia con la previsione dell’art 57 del d.lgs. 152/99, ad opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici, ripartendo tali somme tra interventi di prevenzione e di risanamento.

61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art.4 legge 26.10.1995 n.447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) emanazione delle norme atte a regolare l’attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto A, B, C dell’intorno aeroportuale così come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale);
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l’educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico.

62. La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;
b) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione;
c) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

63. Oltre alle competenze stabilite dagli art.6 - 14 legge n.447/95, spetta al comune l’approvazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati ai sensi dell’art.10 comma 5 della stessa legge.

64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.

65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:

a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonchè di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

68. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).

69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.

70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art.22 del d.lgs. 5.02.1997 n.22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d’ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.

71. Competono alla Regione:

a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, che di norma coincidono con i territori delle province;
b) l’emanazione degli indirizzi e delle linee guida per la predisposizione dei piani di ambito;
c) l’approvazione dei piani di ambito;
d) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti di provenienza;
e) la vigilanza sull’esercizio, da parte delle province, delle funzioni amministrative delegate;
f) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
g) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione, nonché all’esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento;
h) l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art.22 del d.lgs. n.22 del 1997
i) l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle province;
j) l’elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
k) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato del riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
l) l’incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;
m) l’individuazione delle potenzialità ricettive degli impianti di combustione del sistema industriale lombardo di combustibile derivato da rifiuti (CDR), ricavato secondo le metodologie e con le caratteristiche qualitative di cui al decreto del ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art.31-33 del d. lgs. 5.02.1997 n.22);
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente).

72. Spettano alle province:

a) la redazione e l’adozione dei piani di ambito, secondo criteri e procedure stabilite in specifico atto normativo regionale;
b) l’individuazione, sentiti i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, e l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero degli stessi;
c) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare a favore degli enti locali interessati;
d) l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità stabilite dalla Regione.

73. Sono delegate alle province l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d’ambito, nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria sia in capo alla Regione.

74. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, definiti nei commi 3-4 dell'art.7 del d.lgs. n.22/1997 come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di imballaggi pericolosi), sono delegate alle province l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative a:

a) deposito nel suolo di rifiuti inerti, come individuati dall’art. 2, lett. d), del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani) e successive integrazioni;
b) deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall’art.6 let.m del d.lgs. 22/1997, come modificato dal d.lgs. 389/1997.

75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale da norme statali.

76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione, pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

77. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo superiore a 100 mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto e attuato secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.

78. La Regione esercita le funzioni relative a:

a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli art. 7-8 legge 25.06.1865 n.2359(Espropriazioni per causa di utilità pubblica).

80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l’apposita autorizzazione.

82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16.08.1982 n 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:

a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.

84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.

85. E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.

86. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonchè da:

a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili dei servizi della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente responsabile di servizio competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.

88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.

89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.

90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.

91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni.

92. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

93. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali riferiti a lavori pubblici di competenza regionale;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
c) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati sorte con le imprese in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.

95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 2,5 milioni di ECU, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 2,5 milioni di ECU;
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.

97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.

98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso.

99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r. 20.04.1995 n.24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.

100. Fermo restando quanto disposto dall’art.106 commi 2-3 del d.p.r. 616/1977, nonché dalla l.r. 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d’urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori di competenza della Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
b) l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865.

101. Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti l’espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo 2 legge 22.10.1971 n.865, riguardante programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica. Sono altresì delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell’ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province, le funzioni amministrative previste dal comma 100, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati.

102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto attuatore.

103. Gli enti di cui al comma 101 trasmettono alla direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni dall’emanazione, copia dei provvedimenti di esercizio della funzione delegata.

104. La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti locali delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a 107, assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

105. La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei soggetti delegati.

106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.

107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.

108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
c) definizione dei canoni;
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane;
f) realizzazione di intese sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e rilascio, acquisito il parere delle province e dei comuni, in coerenza con le direttive regionali in materia e con il piano degli usi delle acque previsto dalla l.r. 21/98, delle ulteriori concessioni di grande derivazioni avvalendosi degli uffici tecnici delle province;
g) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico, con esclusione delle concessioni di cui all’art. 6 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), salva per queste ultime la competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione idraulica, ove necessaria;
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114;
o) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art.43 comma 3 del testo unico approvato con r.d. 11.12.1933 n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

109. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse.

110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.

111. Sono delegate alle province le seguenti funzioni:

a) rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
b) rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
c) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
d) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

112. Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 1996, n. VI/10650, adottata in attuazione della l.r. 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), relative alla commissione di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.

113. Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112 sono svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa direttamente il segretario.

114. Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:

a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) approva, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, il programma triennale di intervento sulla rete viaria da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle fattibilità e alle risorse finanziarie disponibili;
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.

116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:

a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità operative per la predisposizione e l’approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

117. Le funzioni di cui al comma 115, lettera a), e al comma 116, lettere a) e b), sono esercitate dal Consiglio regionale; le funzioni di cui al comma 115, lettere b) e c), e al comma 116, lettere c), d), e) ed f), sono esercitate dalla Giunta regionale.

118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
b) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

120. Le risorse trasferite dallo Stato alla Regione relative alla manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 115 sono trasferite direttamente alle province; quelle relative alla progettazione e alla costruzione sono trasferite alle province in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 115, lettera b).

121. Sono trasferiti ai comuni:

a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 22/1998.

123. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 22/1998, è così sostituito:

"3. La consulta di cui al comma 2 è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;
b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;
c) presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
d) presidente dell’unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’Ente nazionale per le strade (ANAS);
h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;
i) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della Regione;
j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regional
e”.

124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art. 105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.

126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.

127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.

128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

129. La Giunta regionale, d’intesa con la regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.

130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d. lgs. 422/1997.
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all’art. 11 del d. lgs. 422/1997.

133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.

135. Alla l.r. 22/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 3, comma 2, lettera a), è soppressa la frase “nonché alle comunità montane per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c)”;
b) all’art. 3, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera b bis):
b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 5, comma 1 bis);”;
c) all’art. 4, comma 1, dopo le parole “provvedimenti attuativi” sono aggiunte le seguenti parole “nonché le funzioni già delegate ai sensi della l.r. 6 gennaio1979, n. 3”;
d) all’art. 4, comma 2, lettera k), le parole “agli impianti a fune di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni e che non insistano nel territorio di una comunità montana” sono sostituite dalle parole: “agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, comma 1 bis, lettera b);”;
e) all’art. 4, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e bis):
e bis) l’autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;”;
f) all’art. 5, comma 1, sono soppresse le parole “in materia di trasporto pubblico”;
g) la lettera c) del comma 1 dell’art. 5 è abrogata;
h) all’art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 bis):
1 bis Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all’art. 5 della l.r. 19/1989, come sostituito dall’art. 30, ivi compresa l’erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:
a) al comune nel caso in cui l’impianto operi nel territorio comunale o nell’area urbana;
b) alla provincia qualora l’impianto operi in ambito interurbano.
”.
i) all’art. 6, comma 1, dopo la parola “comuni” sono aggiunte le seguenti “anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),”;
j) all’art. 6, comma 1, la lettera f), n. 4 e la lettera g) sono sostituite dalle seguenti:
f) - 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all’art. 5, comma 1 bis, lettera a);
g) l’erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli impianti di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 19/1989, come sostituito dall’art. 30 operanti nel territorio comunale o in area urbana.
”;
k) la lettera h), del comma 1 dell’art. 6 è abrogata;
l) all’art. 6, comma 2, la lettera b) è così sostituita:
b) delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 616/77, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all’art. 89, comma 1, lettera e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), all’avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1, del d.lgs. 112/1998.”;
m) all’art. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano.”;
n) all’art. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"I proventi delle concessioni di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l’esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nal programma di cui al comma 1.”;
o) il comma 1 dell’art. 24 è abrogato;
p) all’art. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7 bis):
7 bis La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-operative per la gestione del servizio radio taxi, di cui al precedente comma 7, previo rilascio di apposita concessione, da affidarsi mediante procedure concorsuali in base alla normativa nazionale e regionale vigente.”;
q) all’art. 30, comma 3, le parole “al 31 dicembre 1999” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2000”;
r) all’art. 30, comma 4, le parole “entro il 1999” sono sostituite dalle parole “entro il 2000”;
s) la lettera g) del comma 2 dell’art. 31 è abrogata.

136. La Regione coordina l’organizzazione e cura l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:

a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
b) partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

137. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136 e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del d.lgs. 112/1998, cura in particolare:

a) l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell’amministrazione regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale, se con essa convenzionate, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
b) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività dell’uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
c) le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
d) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio, su scala regionale e sub-regionale, d’intesa con le autorità di bacino, con l’indicazione delle linee-guida per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati;
e) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
f) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione, nonché alla creazione di capacità di autoprotezione a livello di comunità locali;
g) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;
h) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
i) la definizione di indirizzi e princìpi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all’art. 2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

138. In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio. Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione.

139. La Regione predispone e attua il programma di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto dall’art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. 112/1998, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale.

140. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 21, comma 4, della l.r. 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

141. In sede di prima applicazione il programma di previsione e prevenzione, elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito del programma regionale di sviluppo, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e ha validità triennale.

142. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali.

143. La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza di cui all’art. 21, comma 1, della l.r. 54/1990.

144. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi.

145. La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione civile.

146. In caso di persistente impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge o delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.3 comma 7 legge 142/1990, invita l’ente a provvedere entro un termine prefissato; decorso tale termine, la Giunta nomina un commissario ad acta con l’incarico di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l’inattività.

147. In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell’amministrazione regionale utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

148. Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato:

a) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall’art. 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
b) qualora non si tratti di evento catastrofico che richieda interventi da parte dello Stato, con proprio decreto, dichiara lo stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, in conformità all’art. 108, comma 1, del d.lgs. 112/1998, delimitando il territorio interessato dall'evento calamitoso, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di fondi a rifusione dei danni o per il sostegno delle attività economiche danneggiate.

149. Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative regionali a disposizione.

150. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione di interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

151. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare dagli art.14-15 legge 142/1990 e dalla legge 225/1992, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:

a) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità al comma 138;
b) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;
c) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale.

152. I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

153. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza.

154. La provincia, nell’esercizio dei compiti assegnati di cui al comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora nell’attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.

155. In conformità alla legge 225/1992, i comuni, anche sulla base delle competenze ad essi attribuite in particolare dagliart.14-15 legge 142/1990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti riguardanti la partecipazione alle operazioni di soccorso e di gestione della post-emergenza, la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, le attività di previsione e prevenzione, la predisposizione dei piani comunali di emergenza.

156. Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:

a) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni fra comuni, di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile con le medesime finalità;
b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui al comma 142;
c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
d) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma 142;
e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

157. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione.

158. L’attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività d protezione civile) e della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);
c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio fra comuni.

159. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs. 19.09.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

160. Nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

161. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

162. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.

163. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l’attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

164. E’ istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

165. La Regione favorisce la partecipazione alle attività di protezione civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte all’albo regionale, sono iscritte nell’elenco nazionale previsto dall’art. 1 del d.p.r. 613/1994.

166. La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione alle attività di protezione civile.

167. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all’apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell’area colpita dall’evento calamitoso.

168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs 143/1997.

169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria) è abrogato.

170. La lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione e di occupazione) è abrogata.

171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

172. In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Art 4 Servizi alla persona e alla comunità.Polizia amministrativa regionale e locale

commi da 1 a 165 (omissis)

Art. 5 Disposizioni finali

1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 17, 19 e 20 della l.r. 2/1999.

2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla Giunta regionale con le modalità di cui all’art. 3, comma 17 della citata l.r. n. 2/1999, hanno decorrenza le abrogazioni disposte dagli articoli della presente legge con esplicito richiamo al presente comma ovvero connesse all’effettivo esercizio delle funzioni conferite in attuazione del d.lgs. 112/1998.

Art.6 Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.L.

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