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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Disposizioni generali
1. Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.2 legge 15.03.1997 n59
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea (omissis)
3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'art.3 della legge 8.06.1990 n.142
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
4. Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
6. - Coordinamento delle informazioni (omissis)
7. Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i
beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali,
osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e
strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve
garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega
regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione
con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate
alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle
regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel
medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle
Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli
esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei
singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio
delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del
personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del
personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta
ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di
effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del
presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
8. Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.
9. Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
10. Regioni a statuto speciale (omissis)
Titolo II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I - Ambito di applicazione
11. Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Capo II - Artigianato
articoli da 12 a 16 (omissis)
Capo III - Industria
17. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
18. Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del
presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei
prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di
metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;
(lettera così modificata dall'articolo 1 del decreto
legislativo n. 443 del 1999)
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli
utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la
determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi
opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli
minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di
armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da
guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul
Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in
materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le
competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la
revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse,
anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti
massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di
qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di
attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare
un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per
attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate,
tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio
il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e
dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle
agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle
tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita,
delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del
certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse
del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere
interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per
l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la
concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla
lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore
della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le
regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese
italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25
marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art.17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art.18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art.18.
2. Salvo quanto previsto nell'art.18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art.18
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall' art.20 legge 7.08.1990 n.241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art 20 legge 241/1990
10. (abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1999)
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e
delega delle funzionidisposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 443 del 1999)
20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.
21. Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti
industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156,
convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla
legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento,
riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento
o concentrazione degli stessi, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'art 20 legge 7.08.1990 n.241, qualora non sia
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito
indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento,
trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici
esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine
che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione
da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
legge 7.08.1990 n.241
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle
seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di
cui all'art 2 legge 5.03.1990 n.46, e al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di
cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Capo IV - Conferimento ai comuni e sportello unico per le attività produttive
23. Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art.19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le provincie, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art.23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi compresse quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile del patto o contratto.
25. Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art.20 comma 8 legge 15.03.1997 n.59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso, da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art 14 legge 7.08.1990 n.241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17.08.1942 n.1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'art.22 legge 8.06.1990 n.142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le provincie autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
27. Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art.25.
Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
28. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
29. Funzioni e compiti conservati allo Stato (omissis)
30. Conferimento di funzioni alle regioni (omissis)
31. Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee
di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti
funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di
energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Capo VI - Miniere e risorse geotermiche
32. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e
risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei
minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte
le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.
(comma così modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo
n. 443 del 1999)
33. Funzioni e compiti riservati allo Stato (omissis)
34. Conferimento di funzioni alle regioni (omissis)
35. Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
36. Abrogazioni
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con d.P.R. 27 maggio 1991, n. 395.
Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
articoli 37 e 38 (omissis)
Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
39. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.
40. Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. - Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della
disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;
f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.
(la lettera f) è stata aggiunta dall'articolo 6 del
decreto legislativo n. 443 del 1999)
41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative
concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il
comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio,
nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del
commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori
commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
42. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Capo IX - Turismo
43. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.
articoli 44, 45 e 46 (omissis)
Capo X - Disposizioni comuni
articoli 47, 48 e 49 (omissis)
Capo XI - Disposizioni transitorie e finali
50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse (omissis)
TITOLO III - TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture
51. Oggetto
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".
Capo II - Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
52. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'art.81 comma 1 del decr. del presidente della Repubblica 24.07.1977 n.616, la lettera a) è abrogata.
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
53. Funzioni soppresse
1. Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi
dell'art.2 legge 17.08.1942 n.1150 sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art.2 legge
17.08.1942 n.1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per
l'edilizia popolare ed economica.
54. Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare
riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero,
anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale
cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di
unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e
in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti
nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
55. Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.
58. Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
59. Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in
materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle
politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di
qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati,
all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello
nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla
condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei
nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al
reddito.
60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi
dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle
modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati,
di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
61. Disposizioni finanziarie (omissis)
62. Riordino e soppressione di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze,
secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori
pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
63. Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
64. Patrimonio edilizio
1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari
65. Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei
terreni e delle unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei
terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del
classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei
tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e
rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti
topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di
aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di
cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione
attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai
dati ai soggetti interessati;
66. Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) (lettera abrogata dall'articolo 9 del decreto legislativo n.
443 del 1999)
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli
immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.
67. Organismo tecnico (omissis)
TITOLO III - TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
68. Funzioni
1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
69. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli
relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative
alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e
marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale,
nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette
da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e
norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente
sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle
materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi
di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma
3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di
estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica
viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate
dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente
esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo
72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le
funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici,
il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi
errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della
normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre
1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
71. Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.
72. attività a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
73. Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali
1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione
del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti
funzioni:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
75. Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto
legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione II - Parchi e riserve naturali
76. Funzioni soppresse
1. E' soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.
77. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
Sezione III - Inquinamento delle acque
79. Funzioni soppresse
1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla
potabilizzazione.
80. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina
dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli
obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento
dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di
smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di
rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di
controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati
conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque
da parte delle regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di
risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione
di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze
pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di
inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia
costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere,
l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei
banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque
del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.
2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra
queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza
nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di
preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
82. Funzioni soppresse
1. E' soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.
83. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri
di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta
dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni,
dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli
impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la
qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto
disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini
dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione
dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e
tutela della qualità dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di
emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei
veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni
inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei
requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno
e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione
interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia
riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto
legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
84. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra
queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate,
interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o
valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa
l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
Sezione V - Gestione dei rifiuti
85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal d.lgs.5.02.1997 n.22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo
86. Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.
87. Approvazione dei piani di bacino
1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
88. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e
consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione
tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento,
ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di
rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse
idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque
dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di
crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4
della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun
ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini
del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua
tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare
alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di
trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque
destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a
parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i
principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del
risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e
determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle
regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma
4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli
18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle
dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità
di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle
condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.
89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento
anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative
relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla
determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più
utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei
singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi
il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.
90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative
1. Con d.P.R., si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.
91. Registro italiano dighe - RID (omissis)
92. Riordino di strutture (omissis)
Capo V - Opere pubbliche
93. Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri
comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro,
escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche
relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di
difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici
dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e
agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto
dall'art.55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per
le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale
ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono
conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere
pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le
modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
95. Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane (omissis)
96. Riordino di strutture (omissis)
Capo VI - Viabilità (omissis)
98. Funzioni mantenute allo Stato (omissis)
99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.
100. Riordino di strutture (omissis)
101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale
1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo VII - Trasporti
102. Funzioni soppresse (omissis)
103. Funzioni affidate a soggetti privati (omissis)
104. Funzioni mantenute allo Stato (omissis)
105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle
regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al
servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le
autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di
interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli
indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree
di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle
scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
106. Riordino e soppressione di strutture (omissis)
Capo VIII - Protezione civile
107. Funzioni mantenute allo Stato (omissis)
108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base
degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della
lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) (numero abrogato dall'articolo 14 del decreto legislativo n.
443 del 1999);
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei
connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi
regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle
forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile,
dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (omissis)
Capo IX - Disposizioni finali
articoli 110 e 111 (omissis)
TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo I - Tutela della salute
112. Oggetto
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito
dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o
internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti
irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi
geneticamente modificati;
l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
(lettera aggiunta dall'articolo 156 del decreto legislativo n.
443 del 1999)
113. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1
e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure
riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma
3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i
prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine
animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e
dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
114. Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
115. Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale,
l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il
riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria
relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione,
apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli
elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione,
commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi
comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla
documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti
amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli
stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese
le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di (lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 443 del 1999)
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi
controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni
e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati
dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione
nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di
attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità
di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto
previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa
la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo
119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.
3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo,
restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo,
della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli
aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e
dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci,
nonche' dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario
che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.
(comma aggiunto dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 443 del 1999)
3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3
-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in
conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
(comma aggiunto dall'articolo 16, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 443 del 1999)
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
116. Pianificazione (omissis)
117. Interventi d'urgenza
(modifica implicitamente i commi 2, 3, 7 e 9
dell'art 38 legge n.142/1990,
dove il Sindaco agiva quale ufficiale di governo; di contrario avviso il Ministero
dell'interno con circolare 10.10.1998 n.4, )
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
articoli da 118 a 127 (omissis)
Capo II - Servizi sociali
articoli da 128 a 134 (omissis)
Capo III - Istruzione scolastica
articoli da 135 a 139 (omissis)
Capo IV Formazione professionale
articoli da 140 a 147 (omissis)
Capo V - Beni e attività culturali
148. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico,
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che
costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla
legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza
significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i
beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse
umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo
al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di
conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni
della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività
culturali.
149. Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1.06.1939 n.1089, e nel d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e
compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e
vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di
natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei
beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o
artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi
giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di
servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità
in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole
interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti
archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1.06.1939 n.1089, e dal d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui
all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del
Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal
territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo
1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e
coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale
operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali
sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma
restando l'autonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da
seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in
rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello
nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da
seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'art.82 del decr. del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n.616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
150. La gestione (omissis)
151. Biblioteche pubbliche statali universitarie (omissis)
152. La valorizzazione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le
attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità
e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche
mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione
con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con
istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad
operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni
culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti
per il turismo.
153. La promozione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le
attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la
predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività
culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività
culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note,
anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
154. Commissione per i beni e le attività culturali (omissis)
155. Funzioni della commissione (omissis)
Capo VI - Spettacolo
156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo (omissis)
Capo VII - Sport
157. Competenze in materia di sport (omissis)
TITOLO V - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
158. Oggetto
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
159. Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
160. Competenze dello Stato (omissis)
161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.
162. Trasferimenti alle regioni
1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
163. Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di
cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle
esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio
per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative
all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento
della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale
per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 502;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli
o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui
all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o
istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui
all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le
seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli
enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio
1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca
nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931,
n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente
provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
164. Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima
contenuto nella tabella A allegata al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva
all'autorità di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui
prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in
capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza
agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di
registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di
licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva
comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di
pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di
informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.