.

 regionelombardia2.gif (12721 byte) La Polizia Municipale on line

.http://digilander.iol.it/pat22/index.htm
La riforma del commercio

Esigenze riorganizzative del settore commerciale alle mutate abitudini di vita, semplificazione, maggiore attenzione alle associazioni dei consumatori, tutela dell'ambiente e rispetto dell'assetto urbanistico, ampio spazio a regioni e comuni per interventi di programmazione per soddisfare le diverse esigenze nei vari ambiti territoriali: sono queste in sintesi le priorità che il legislatore, nel Dlgs 114/1998, aspira a perseguire.

Diciamo subito che la novità principale è senz'altro rappresentata dal definitivo abbattimento delle quattordici tabelle merceologiche, prevedendo ora due sole tipologie di merceologia relative al settore alimentare e non alimentare. Tuttavia, mentre per il settore alimentare, le regole rimangono sostanzialmente le stesse, le novità e la conseguente semplificazione continua in quello non alimentare, dove, infatti, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutti potranno esercitare l'attività commerciale, in quanto non è più richiesto l'obbligo di iscrizione al REC, che viene infatti espressamente abrogato, anche se rimarrà ancora valido per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per tutte le attività ricettive turistiche, vengono meno eventuali corsi da sostenere, né è richiesto alcun titolo minimo di studio.

Al contrario, per il settore alimentare il commercio sarà consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o comunque riconosciuto dalla regione; a chi ha esercitato, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari in proprio ovvero come dipendente; a chi è iscritto al REC, ovviamente in uno dei gruppi merceologici alimentari della previgente disciplina. Da notare, infine, come le modalità, la durata nonché le materie del corso professionale, saranno determinate dalle stesse regioni.

Importante è ricordare come l'esercizio del commercio in entrambi i settori, rimane precluso a coloro che sono stati dichiarati falliti; a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, con pena detentiva non inferiore a tre anni ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, usura, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il legislatore, rifacendosi a quanto accade già da tempo negli altri Paesi europei, è intervenuto anche per modificare e limitare l'impianto vincolistico che di fatto caratterizzava la trascorsa disciplina. 

Per gli Esercizi di vicinato (ossia gli attuali negozi) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della stessa superficie di vendita, sono ora soggetti soltanto ad una semplice comunicazione al comune competente per territorio e potranno essere realizzati decorsi trenta giorni dal ricevimento. Da rilevare che l'ingrandimento della superficie di vendita non dovrà superare i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti; i 250 mq per tutti gli altri comuni.

Le Medie e Grandi strutture, invece, rimangono comunque soggette ad un titolo autorizzativo da parte del comune competente per territorio: dunque non più al rilascio del nullaosta delle regioni. 

Per le Medie strutture, individuate dalla superficie minima di vendita pari a 250 mq e massima 1500 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10mila abitanti ovvero, fino a 2500 mq negli altri casi, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, saranno adottati dai comuni stessi, sulla base delle disposizioni che le regioni dovranno emanare entro il 25/04/1999 prestando attenzione alle indicazioni delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali. Sarà compito affidato ancora al comune quello di adottare le norme sul procedimento di rilascio. Innovativa è la disposizione secondo cui, in questi regolamenti, dovrà espressamente essere contemplato il termine, non superiore a 90 gg dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intenderanno accolte in mancanza di espresso provvedimento di diniego.

Per le Grandi strutture, individuate per avere una superficie di vendita superiore ai 2500 mq, il discorso è parzialmente diverso, in quanto le domande di rilascio dell'autorizzazione, saranno esaminate da una "conferenza di servizi" indetta dal comune entro 60 gg dal ricevimento della domanda: la conferenza dovrà deliberare nei seguenti 90 gg . 

Le norme sul procedimento relativo al rilascio delle domande per le Grandi strutture di vendita, saranno adottate dalle regioni e dovranno prevedere il termine non superiore ai 120 gg dalla data di convocazione della conferenza di servizi, trascorso il quale, le domande si intenderanno accolte, in mancanza di espresso provvedimento di diniego.

Veniamo ora agli orari di vendita: l'orario di apertura per gli esercizi commerciali al dettaglio si allunga decisamente, potendo decidere infatti di rimanere aperti al pubblico per un massimo di 13 ore nella fascia compresa dalle 7.00 alle 22.00. Chi si aspettava o auspicava come me di poter fare le compere in qualsiasi ora della giornata, 24 ore su 24, dovrà attendere ancora chi sa quanto… rimane tuttavia confermato l'obbligo di chiusura domenicale, per i giorni festivi, eccetto che per il periodo natalizio o festività dell'anno, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Il Comune potrà consentire di derogare a tali obblighi, sentite le associazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, soprattutto per quelle attività commerciali ubicate nei comuni d'arte o ad economia prevalentemente turistica.

Restano escluse dall'applicazione di quest'ultime regole, alcune attività, come ad esempio le rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie, sale cinematografiche, esercizi per il noleggio ovvero vendita di videocassette, di oggetti d'antiquario e artigianato locale, di piante e fiori, ecc.

Le vendite straordinarie, come saldi, liquidazioni, promozioni e pubblicità saranno regolamentate dalle stesse regioni dopo aver preventivamente sentito le organizzazioni di consumatori e commercianti.

Per la prima volta si definisce il concetto di vendita sottocosto, che si ricava quando il prezzo di vendita è inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto aumentato dalle imposte. Tale disciplina di vendita è in ogni caso rinviata ad un successivo regolamento

La liberalizzazione riguarderà anche l'apertura degli spacci interni e l'installazione degli apparecchi automatici di vendita, che potranno essere avviati dopo 30 gg dall'invio di una semplice comunicazione al Comune competente per territorio.

Tutto così semplice e chiaro ? no!

Andando a leggere le norme transitorie del Dlgs 114/1998, si rinviene come dalla pubblicazione del decreto e per i successivi dodici mesi, ossia fino al 25 Aprile 1999, è sospeso il rilascio di licenze di tutti i tipi, dunque l'apertura di nuovi negozi potrà avvenire soltanto per subentro ad altro commerciante: il subentrante dovrà essere iscritto al REC. 

Rimane in ogni caso possibile avviare nuove attività qualora più negozi di vicinato decidano di concentrarsi in uno più grande nello stesso comune: in questo caso, la superficie di vendita non dovrà superare i 1500 mq, rammentando infine, come l'autorizzazione per tale operazione economica, comporterà la revoca dei titoli autorizzativi preesistenti.

Dal 1999 le edicole perderanno il monopolio della vendita di quotidiani e periodici: ebbene sarà allora possibile poter acquistare anche in un negozio di profumeria, il proprio quotidiano preferito, semprechè nel frattempo non intervenga una nuova disciplina.

Purtroppo anche questa riforma si presenta con grossi punti interrogativi, poca chiarezza e soprattutto poca forza per un reale cambiamento. Il legislatore ha forse un'ottica ancora troppo centralista, quando vera liberalizzazione del commercio, anche guardando l'esempio di altri Paesi e non soltanto europei, significa riconoscere alle autorità locali, Regioni e Comuni nel nostro caso, una reale autonomia nel poter regolamentare una attualità che di fatto è strettamente legata al contesto economico, sociale, culturale, ambientale, di quel luogo., e che pertanto richiede una prontezza di decisioni che soltanto autorità sul posto è in grado di assicurare.

Non mi piace il blocco delle licenze nella c.d. fase transitoria: si presta alla solita e negativa prassi italiana, dove, all'approvazione di una nuova legge, segue un periodo di tempo generalmente ampio in cui le fazioni politiche e i loro gruppi economici di riferimento, hanno tutto il tempo per aggiungere, sottrarre nuove norme, nuovi articoli, ditalché, anche questa volta, come per tutte le precedenti, non siamo ancora certi dell'esatto assetto legislativo che ci attenderà per la fine del mese di Aprile 1999. Si vuole liberalizzare un settore estremamente importante come il terziario, nel tentativo almeno così si dice, di creare nuovi posti di lavoro, ma al contempo, l'agognata deregolamentazione, è e sarà sottoposta ad una serie di veti incrociati, di interessi corporativi, segno questo, della più tipica statalizzazione galoppante: niente a che vedere con un vero federalismo almeno regionale ed una effettiva libera e sana concorrenza.

A conferma di ciò, rimangono difatti alcune importanti categorie al di fuori di tale decreto legislativo come, ad esempio esclusivamente esplicativo, i farmacisti, i produttori agricoli, gli artigiani, i titolari di rivendite di generi di monopolio, ecc. , confermando quindi come esistano alcune categorie tipizzate di commercianti che godono di uno status più alto rispetto a quello di altre. 

Ci si è dimenticati, inoltre, del commercio elettronico, meglio, al riguardo riesce difficile comprendere la portata e gli effetti dell'art.21 del Dlgs 114/98 che sembra limitarsi, il che è molto grave, a programmare semplicemente la promozione di un fenomeno, il commercio attraverso il mezzo telematico ed informatico appunto, realtà ormai consolidata nella prassi non soltanto statunitense. 

Tale dimenticanza risulta essere imperdonabile per le conseguenze drammatiche che se ne subiranno in termini di modernizzazione del paese e della mentalità delle nuove generazioni.

Ma questa è una problematica ben più ampia che involge l'intera politica italiana dell'ultimo decennio e questa non è, almeno per il momento, anche per l'argomento che viene attualmente trattato, opportuna sede per tale disamina.

Valide le domande ai comuni presentate entro il 24 aprile 1998

I comuni possono esaminare le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi negozi pervenute entro il 24 aprile 1998 anche se sono prive del certificato di iscrizione al Registro esercenti il commercio (Rec). A chiarirlo è la nota numero 412 del ministero dell'Industria. L’art. 25 comma 4 del dlgs 114/98 stabilisce la sospensione della presentazione delle domande di autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi commerciali dal 24 aprile 1998 (pubblicazione del decreto) fino al 23 aprile 1999 e, di conseguenza, prevede la possibilità di esaminare le domande pervenute prima del 24 aprile 1998. Per risolvere il problema delle richieste depositate con riserva di presentazione del certificato di iscrizione al Rec ( che dovrebbero essere inaccettabili, ma che sono state finora accolte) il ministero dell’Industria, con la nota 412/98, protocollo n. 556291 del 4 dicembre 1998, permette ai comuni di esaminare le domande di autorizzazione anche se prive del certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio. L’avvenuta domanda di iscrizione al Rec sarà poi verificata dai comuni presso le camere di commercio. (18 dicembre 1998)

Dlgs 114/98, art.25, comma 4. Esame delle domande di autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale avanzate anteriormente alla data 24/4/1998 e prive di certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio.

Sono pervenuti a questo ufficio, da parte di diversi comuni, quesiti concernenti l'argomento di cui all'oggetto in relazione a quanto dispone l'art. 25, 4° comma del decreto legislativo 114/98. Tale norma dispone fra l’altro che "Dalla data di pubblicazione del decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26,comma 1(dal 365° giorno dalla pubblicazione del decreto), è sospesa la presentazione delle domande (...)".

I dubbi interpretativi concernono i casi in cui le domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/98, cioè quelle attualmente esaminabili sono state avanzate con riserva di presentare il certificato di iscrizione al Rec.

Tale certificato, a norma dell'art. 25 della legge 426/71, legge applicabile nelle more della definitiva entrata in vigore delle nuove disposizioni, costituisce un requisito per la valida presentazione delle domande. Ciò vuol dire che, a norma di legge, la domanda presentata priva del certificato dovrebbe essere ritenuta inaccettabile.

Tuttavia fino a ora i comuni hanno accolto comunque le domande avanzate con riserva di presentare il certificato di iscrizione al Rec riservandosi di verificarne poi la sussistenza e la validità.

Tale prassi era dovuta anche al fatto che a volte il ritardo nel rilascio del certificato di iscrizione da parte delle camere di commercio avrebbe comportato un ritardo anche nella presentazione della domanda di autorizzazione con il conseguente danno per l'utente nell'intraprendere l'attività.

Tra l'altro a causa della diversa organizzazione all'interno delle camere di commercio i tempi richiesti per il rilascio risultano notevolmente diversificati. Ciò comporta un'ingiustificata diversità di trattamento a danno dì singoli utenti, in chiaro contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione.

Le considerazioni suesposte hanno portato lo scrivente a prendere in considerazione un interpretazione estensiva della norma in esame e quindi a ritenere che, nell'attuale periodo transitorio, tutte le domande presentate entro il 24 aprile del corrente anno corredate o meno del certificato di iscrizione al Rec possano essere esaminate.

Si precisa che al riguardo lo scrivente ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell’ufficio legislativo, il quale ha sottolineato che "il certificato di iscrizione al Rec è soltanto la formalizzazione di un requisito da possedere (nel sistema anteriore al dlgs 114/98) "ad substantiam" (e cioè l'iscrizione al Rec) e che la domanda prima indicata, contenente l'espressa riserva di presentazione successiva del certificato di iscrizione al Rec, debba essere considerata ammissibile ed esaminata, salva naturalmente la presentazione del certificato "riservato" prima del rilascio dell'autorizzazione.

Al riguardo si precisa, infine, che nel caso in cui non siano corredate dei suddetto certificato sarà necessario verificare da parte dei comuni che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione sia stata avanzata la domanda di iscrizione al Rec.

Successivamente, quando l'interessato, avendolo ottenuto, presenterà il certificato, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti personali, morali, professionali al momento della domanda di autorizzazione.

Gli Uuppica sono pregati di trasmettere la presente lettera circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la massima diffusione possibile.
 
 

sommario