La
riforma del commercio Esigenze riorganizzative del settore
commerciale alle mutate abitudini di vita, semplificazione, maggiore attenzione alle
associazioni dei consumatori, tutela dell'ambiente e rispetto dell'assetto urbanistico,
ampio spazio a regioni e comuni per interventi di programmazione per soddisfare le diverse
esigenze nei vari ambiti territoriali: sono queste in sintesi le priorità che il
legislatore, nel Dlgs 114/1998, aspira a perseguire.
Diciamo subito che la novità
principale è senz'altro rappresentata dal definitivo abbattimento delle quattordici
tabelle merceologiche, prevedendo ora due sole tipologie di merceologia relative al
settore alimentare e non alimentare. Tuttavia, mentre per il settore alimentare, le regole
rimangono sostanzialmente le stesse, le novità e la conseguente semplificazione continua
in quello non alimentare, dove, infatti, fermo restando il rispetto delle norme
igienico-sanitarie, tutti potranno esercitare l'attività commerciale, in quanto non è
più richiesto l'obbligo di iscrizione al REC, che viene infatti espressamente abrogato,
anche se rimarrà ancora valido per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
e per tutte le attività ricettive turistiche, vengono meno eventuali corsi da sostenere,
né è richiesto alcun titolo minimo di studio.
Al contrario, per il settore
alimentare il commercio sarà consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio istituito o comunque riconosciuto dalla regione; a chi ha
esercitato, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di
prodotti alimentari in proprio ovvero come dipendente; a chi è iscritto al REC,
ovviamente in uno dei gruppi merceologici alimentari della previgente disciplina. Da
notare, infine, come le modalità, la durata nonché le materie del corso professionale,
saranno determinate dalle stesse regioni.
Importante è ricordare come
l'esercizio del commercio in entrambi i settori, rimane precluso a coloro che sono stati
dichiarati falliti; a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, con pena detentiva non inferiore a tre anni ovvero per
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, usura, rapina e sequestro di
persona a scopo di estorsione.
Il legislatore, rifacendosi a
quanto accade già da tempo negli altri Paesi europei, è intervenuto anche per modificare
e limitare l'impianto vincolistico che di fatto caratterizzava la trascorsa
disciplina.
Per gli Esercizi di vicinato
(ossia gli attuali negozi) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
stessa superficie di vendita, sono ora soggetti soltanto ad una semplice comunicazione al
comune competente per territorio e potranno essere realizzati decorsi trenta giorni dal
ricevimento. Da rilevare che l'ingrandimento della superficie di vendita non dovrà
superare i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti; i 250
mq per tutti gli altri comuni.
Le Medie e Grandi strutture,
invece, rimangono comunque soggette ad un titolo autorizzativo da parte del comune
competente per territorio: dunque non più al rilascio del nullaosta delle regioni.
Per le Medie strutture,
individuate dalla superficie minima di vendita pari a 250 mq e massima 1500 mq, nei comuni
con popolazione residente inferiore ai 10mila abitanti ovvero, fino a 2500 mq negli altri
casi, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, saranno adottati dai comuni stessi,
sulla base delle disposizioni che le regioni dovranno emanare entro il 25/04/1999
prestando attenzione alle indicazioni delle associazioni di tutela dei consumatori e delle
organizzazioni imprenditoriali. Sarà compito affidato ancora al comune quello di adottare
le norme sul procedimento di rilascio. Innovativa è la disposizione secondo cui, in
questi regolamenti, dovrà espressamente essere contemplato il termine, non superiore a 90
gg dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intenderanno accolte in
mancanza di espresso provvedimento di diniego.
Per le Grandi strutture,
individuate per avere una superficie di vendita superiore ai 2500 mq, il discorso è
parzialmente diverso, in quanto le domande di rilascio dell'autorizzazione, saranno
esaminate da una "conferenza di servizi" indetta dal comune entro 60 gg dal
ricevimento della domanda: la conferenza dovrà deliberare nei seguenti 90 gg .
Le norme sul procedimento
relativo al rilascio delle domande per le Grandi strutture di vendita, saranno adottate
dalle regioni e dovranno prevedere il termine non superiore ai 120 gg dalla data di
convocazione della conferenza di servizi, trascorso il quale, le domande si intenderanno
accolte, in mancanza di espresso provvedimento di diniego.
Veniamo ora agli orari di
vendita: l'orario di apertura per gli esercizi commerciali al dettaglio si allunga
decisamente, potendo decidere infatti di rimanere aperti al pubblico per un massimo di 13
ore nella fascia compresa dalle 7.00 alle 22.00. Chi si aspettava o auspicava come me di
poter fare le compere in qualsiasi ora della giornata, 24 ore su 24, dovrà attendere
ancora chi sa quanto
rimane tuttavia confermato l'obbligo di chiusura domenicale,
per i giorni festivi, eccetto che per il periodo natalizio o festività dell'anno, nonché
la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Il Comune potrà consentire di
derogare a tali obblighi, sentite le associazioni locali dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti, soprattutto per quelle attività commerciali
ubicate nei comuni d'arte o ad economia prevalentemente turistica.
Restano escluse dall'applicazione
di quest'ultime regole, alcune attività, come ad esempio le rivendite di giornali,
gelaterie, rosticcerie, sale cinematografiche, esercizi per il noleggio ovvero vendita di
videocassette, di oggetti d'antiquario e artigianato locale, di piante e fiori, ecc.
Le vendite straordinarie, come
saldi, liquidazioni, promozioni e pubblicità saranno regolamentate dalle stesse regioni
dopo aver preventivamente sentito le organizzazioni di consumatori e commercianti.
Per la prima volta si definisce
il concetto di vendita sottocosto, che si ricava quando il prezzo di vendita è inferiore
a quello risultante dalle fatture di acquisto aumentato dalle imposte. Tale disciplina di
vendita è in ogni caso rinviata ad un successivo regolamento
La liberalizzazione riguarderà
anche l'apertura degli spacci interni e l'installazione degli apparecchi automatici di
vendita, che potranno essere avviati dopo 30 gg dall'invio di una semplice comunicazione
al Comune competente per territorio.
Tutto così semplice e chiaro ?
no!
Andando a leggere le norme
transitorie del Dlgs 114/1998, si rinviene come dalla pubblicazione del decreto e per i
successivi dodici mesi, ossia fino al 25 Aprile 1999, è sospeso il rilascio di licenze di
tutti i tipi, dunque l'apertura di nuovi negozi potrà avvenire soltanto per subentro ad
altro commerciante: il subentrante dovrà essere iscritto al REC.
Rimane in ogni caso possibile
avviare nuove attività qualora più negozi di vicinato decidano di concentrarsi in uno
più grande nello stesso comune: in questo caso, la superficie di vendita non dovrà
superare i 1500 mq, rammentando infine, come l'autorizzazione per tale operazione
economica, comporterà la revoca dei titoli autorizzativi preesistenti.
Dal 1999 le edicole perderanno il
monopolio della vendita di quotidiani e periodici: ebbene sarà allora possibile poter
acquistare anche in un negozio di profumeria, il proprio quotidiano preferito, semprechè
nel frattempo non intervenga una nuova disciplina.
Purtroppo anche questa riforma si
presenta con grossi punti interrogativi, poca chiarezza e soprattutto poca forza per un
reale cambiamento. Il legislatore ha forse un'ottica ancora troppo centralista, quando
vera liberalizzazione del commercio, anche guardando l'esempio di altri Paesi e non
soltanto europei, significa riconoscere alle autorità locali, Regioni e Comuni nel nostro
caso, una reale autonomia nel poter regolamentare una attualità che di fatto è
strettamente legata al contesto economico, sociale, culturale, ambientale, di quel luogo.,
e che pertanto richiede una prontezza di decisioni che soltanto autorità sul posto è in
grado di assicurare.
Non mi piace il blocco delle
licenze nella c.d. fase transitoria: si presta alla solita e negativa prassi italiana,
dove, all'approvazione di una nuova legge, segue un periodo di tempo generalmente ampio in
cui le fazioni politiche e i loro gruppi economici di riferimento, hanno tutto il tempo
per aggiungere, sottrarre nuove norme, nuovi articoli, ditalché, anche questa volta, come
per tutte le precedenti, non siamo ancora certi dell'esatto assetto legislativo che ci
attenderà per la fine del mese di Aprile 1999. Si vuole liberalizzare un settore
estremamente importante come il terziario, nel tentativo almeno così si dice, di creare
nuovi posti di lavoro, ma al contempo, l'agognata deregolamentazione, è e sarà
sottoposta ad una serie di veti incrociati, di interessi corporativi, segno questo, della
più tipica statalizzazione galoppante: niente a che vedere con un vero federalismo almeno
regionale ed una effettiva libera e sana concorrenza.
A conferma di ciò, rimangono
difatti alcune importanti categorie al di fuori di tale decreto legislativo come, ad
esempio esclusivamente esplicativo, i farmacisti, i produttori agricoli, gli artigiani, i
titolari di rivendite di generi di monopolio, ecc. , confermando quindi come esistano
alcune categorie tipizzate di commercianti che godono di uno status più alto rispetto a
quello di altre.
Ci si è dimenticati, inoltre,
del commercio elettronico, meglio, al riguardo riesce difficile comprendere la portata e
gli effetti dell'art.21 del Dlgs 114/98 che sembra limitarsi, il che è molto grave, a
programmare semplicemente la promozione di un fenomeno, il commercio attraverso il mezzo
telematico ed informatico appunto, realtà ormai consolidata nella prassi non soltanto
statunitense.
Tale dimenticanza risulta essere
imperdonabile per le conseguenze drammatiche che se ne subiranno in termini di
modernizzazione del paese e della mentalità delle nuove generazioni.
Ma questa è una
problematica ben più ampia che involge l'intera politica italiana dell'ultimo decennio e
questa non è, almeno per il momento, anche per l'argomento che viene attualmente
trattato, opportuna sede per tale disamina.
Valide le domande ai comuni presentate entro il 24 aprile
1998
I comuni possono esaminare le domande di
autorizzazione per l'apertura di nuovi negozi pervenute entro il 24 aprile 1998 anche se
sono prive del certificato di iscrizione al Registro esercenti il commercio (Rec). A
chiarirlo è la nota numero 412 del ministero dell'Industria. Lart. 25 comma 4 del
dlgs 114/98 stabilisce la sospensione della presentazione delle domande di autorizzazione
per lapertura di nuovi esercizi commerciali dal 24 aprile 1998 (pubblicazione del
decreto) fino al 23 aprile 1999 e, di conseguenza, prevede la possibilità di esaminare le
domande pervenute prima del 24 aprile 1998. Per risolvere il problema delle richieste
depositate con riserva di presentazione del certificato di iscrizione al Rec ( che
dovrebbero essere inaccettabili, ma che sono state finora accolte) il ministero
dellIndustria, con la nota 412/98, protocollo n. 556291 del 4 dicembre 1998,
permette ai comuni di esaminare le domande di autorizzazione anche se prive del
certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio. Lavvenuta domanda di
iscrizione al Rec sarà poi verificata dai comuni presso le camere di commercio. (18
dicembre 1998)
Dlgs 114/98, art.25, comma 4. Esame delle
domande di autorizzazione per lesercizio di attività commerciale avanzate
anteriormente alla data 24/4/1998 e prive di certificato di iscrizione al registro
esercenti il commercio.
Sono pervenuti a questo ufficio, da parte
di diversi comuni, quesiti concernenti l'argomento di cui all'oggetto in relazione a
quanto dispone l'art. 25, 4° comma del decreto legislativo 114/98. Tale norma dispone fra
laltro che "Dalla data di pubblicazione del decreto e fino al termine del
periodo di cui all'articolo 26,comma 1(dal 365° giorno dalla pubblicazione del decreto),
è sospesa la presentazione delle domande (...)".
I dubbi interpretativi concernono i casi in
cui le domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione del
decreto legislativo 114/98, cioè quelle attualmente esaminabili sono state avanzate con
riserva di presentare il certificato di iscrizione al Rec.
Tale certificato, a norma dell'art. 25
della legge 426/71, legge applicabile nelle more della definitiva entrata in vigore delle
nuove disposizioni, costituisce un requisito per la valida presentazione delle domande.
Ciò vuol dire che, a norma di legge, la domanda presentata priva del certificato dovrebbe
essere ritenuta inaccettabile.
Tuttavia fino a ora i comuni hanno accolto
comunque le domande avanzate con riserva di presentare il certificato di iscrizione al Rec
riservandosi di verificarne poi la sussistenza e la validità.
Tale prassi era dovuta anche al fatto che a
volte il ritardo nel rilascio del certificato di iscrizione da parte delle camere di
commercio avrebbe comportato un ritardo anche nella presentazione della domanda di
autorizzazione con il conseguente danno per l'utente nell'intraprendere l'attività.
Tra l'altro a causa della diversa
organizzazione all'interno delle camere di commercio i tempi richiesti per il rilascio
risultano notevolmente diversificati. Ciò comporta un'ingiustificata diversità di
trattamento a danno dì singoli utenti, in chiaro contrasto con il dettato dell'art. 3
della Costituzione.
Le considerazioni suesposte hanno portato
lo scrivente a prendere in considerazione un interpretazione estensiva della norma in
esame e quindi a ritenere che, nell'attuale periodo transitorio, tutte le domande
presentate entro il 24 aprile del corrente anno corredate o meno del certificato di
iscrizione al Rec possano essere esaminate.
Si precisa che al riguardo lo scrivente ha
ritenuto opportuno acquisire il parere dellufficio legislativo, il quale ha
sottolineato che "il certificato di iscrizione al Rec è soltanto la formalizzazione
di un requisito da possedere (nel sistema anteriore al dlgs 114/98) "ad
substantiam" (e cioè l'iscrizione al Rec) e che la domanda prima indicata,
contenente l'espressa riserva di presentazione successiva del certificato di iscrizione al
Rec, debba essere considerata ammissibile ed esaminata, salva naturalmente la
presentazione del certificato "riservato" prima del rilascio
dell'autorizzazione.
Al riguardo si precisa, infine, che nel
caso in cui non siano corredate dei suddetto certificato sarà necessario verificare da
parte dei comuni che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione sia
stata avanzata la domanda di iscrizione al Rec.
Successivamente, quando l'interessato,
avendolo ottenuto, presenterà il certificato, sarà necessario verificare la sussistenza
dei requisiti personali, morali, professionali al momento della domanda di autorizzazione.
Gli Uuppica sono pregati di trasmettere la
presente lettera circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la
massima diffusione possibile.
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