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Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 , "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114"

Le vendite sottocosto sono state definite dall'art.15 del decreto n.114/98 come vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuate ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Il d.lvo n.114/98 non regolamenta però le vendite sottocosto ma si limita a demandare al Governo l'individuazione di questa disciplina.

Il Consiglio dei Ministri pertanto, avvalendosi di questa delega, ha approvato in via definitiva, in data 23 febbraio 2001, il decreto che disciplina le vendite sottocosto.
Questo decreto è stato emanato con Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218.

Queste le principali novità:
· è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
· la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio;
· può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
· ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni;
· il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;
· non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
· le disposizioni del decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.

Sono invece sempre consentite le vendita sottocosto, senza l'obbligo di alcuna comunicazione, nei seguenti casi:
a) quando trattasi di vendita:
· dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
· dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 27 gennaio 1992, n. 109;
· dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
· dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
· dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

b) in caso di:
· ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
· apertura di nuovo esercizio commerciale;
· avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima dell ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
· modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Al fine di tutelare il consumatore il decreto prevede una corretta informazione e, più precisamente, l'esercente che intende effettuare le vendite sottocosto, anche quelle non soggette all'obbligo della comunicazione, deve dare:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara e inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti per i quali è sempre consentita la vendita sottocosto;
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale;
c) in caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni pubblicizzate per la vendita sottocosto, immediata comunicazione della fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per l'offerta.

Per l'inottemperanza alla disciplina delle vendite sottocosto il decreto prevede, all'art.5,:
· una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni;
· in caso di particolare gravità o di recidiva l'eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

Nel decreto in esame il legislatore precisa, come già indicato nell'art.22, comma 3, del d.lgs n.114/98, che la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta: certo che questo legislatore deve aver dimenticato quanto recentemente stabilito per la recidiva, ovvero per la reiterazione della violazione, nell'art.8-bis della legge n.689/81, introdotto dal d.lgs n.507/99.

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