Decreto Presidente
della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 , "Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114"
Le vendite sottocosto sono
state definite dall'art.15 del decreto n.114/98 come vendite al pubblico di uno o più
prodotti effettuate ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purché documentati.
Il d.lvo n.114/98 non
regolamenta però le vendite sottocosto ma si limita a demandare al Governo
l'individuazione di questa disciplina.
Il Consiglio dei Ministri
pertanto, avvalendosi di questa delega, ha approvato in via definitiva, in data 23
febbraio 2001, il decreto che disciplina le vendite sottocosto.
Questo decreto è stato emanato con Decreto Presidente della Repubblica 6 aprile 2001,
n.218.
Queste le principali
novità:
· è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore
al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia
dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
· la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio
almeno dieci giorni prima dell'inizio;
· può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
· ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni;
· il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere
superiore a 50;
· non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo
pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
· le disposizioni del decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree
pubbliche.
Sono invece sempre
consentite le vendita sottocosto, senza l'obbligo di alcuna comunicazione, nei seguenti
casi:
a) quando trattasi di vendita:
· dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
· dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o
meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs 27 gennaio 1992, n. 109;
· dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza
o la data della loro celebrazione;
· dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di
modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni
tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove
normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
· dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la
sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento
imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli
usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente
utilizzati prima della vendita.
b) in caso di:
· ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo
del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
· apertura di nuovo esercizio commerciale;
· avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima dell
ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;
· modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della
stessa.
Al fine di tutelare il consumatore il decreto prevede una corretta informazione e, più
precisamente, l'esercente che intende effettuare le vendite sottocosto, anche quelle non
soggette all'obbligo della comunicazione, deve dare:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o
all'interno del locale, recante l'indicazione chiara e inequivocabile dei prodotti, del
quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita,
nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti per i quali è sempre consentita
la vendita sottocosto;
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno
dell'esercizio commerciale;
c) in caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le
condizioni pubblicizzate per la vendita sottocosto, immediata comunicazione della fine
anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per l'offerta.
Per l'inottemperanza alla disciplina delle vendite sottocosto il decreto prevede,
all'art.5,:
· una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni;
· in caso di particolare gravità o di recidiva l'eventuale sospensione dell'attività di
vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
Nel decreto in esame il
legislatore precisa, come già indicato nell'art.22, comma 3, del d.lgs n.114/98, che la
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura
ridotta: certo che questo legislatore deve aver dimenticato quanto recentemente stabilito
per la recidiva, ovvero per la reiterazione della violazione, nell'art.8-bis della legge
n.689/81, introdotto dal d.lgs n.507/99. |