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GLI ARTIGIANI: VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DEI LORO
PRODOTTI
Il caso Oggetto della verifica: Fonti normative: |
Chiarimenti
1. La vendita dei prodotti artigianali
L'art. 4 del d.lgs. n. 114/98 stabilisce che le disposizioni dello stesso decreto non
si applicano "agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1.della
legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio".
Tre sono quindi le condizioni alle quali il legislatore vincola la non applicazione del
decreto n. 114 agli artigiani e più precisamente:
· che l'artigiano sia iscritto all'albo degli artigiani;
· che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
· che siano posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
La prima condizione quindi è che l'artigiano sia iscritto all'albo provinciale delle
imprese artigiane, istituito dall'art. 5 della legge n. 443/85: è questa un'iscrizione
obbligatoria cui sono tenute tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3
e 4 della stessa legge ed è costitutiva e condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
In mancanza di questa iscrizione nessuno può definirsi artigiano ne godere delle
facilitazioni previste dalla normativa vigente e quindi anche dall'art. 4 del d.lgs. n.
114/98.
Ma chi sono gli artigiani? La stessa legge n. 443/85 definisce:
· imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
· impresa artigiana l'impresa che:
a) esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della
legge n. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione
di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e
le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione
dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa;
b) nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/85 e con gli scopi di cui alla
precedente lett. a), è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa,
escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni,
a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
c) nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/85 e con gli scopi di cui alla lett.
a):
l) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico
socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2
della legge n. 443/85 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o
socio di una società in accomandita semplice;
2) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che
ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 della
legge n. 443/85 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio
di altra società in accomandita semplice.
L'ultimo comma dell'art. 3, della legge n. 443/85 precisa inoltre che:
· l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione
dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio;
· in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa
artigiana.
La seconda condizione, posta dal d.lgs. n. 114/98 per escludere dall'applicazione del
decreto gli artigiani, è che la vendita sia effettuata nei locali di produzione o nei
locali a questi adiacenti.
La stessa previsione è contenuta nell'art. 5, comma 6, della legge n. 443/85 che
testualmente recita "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente
occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si
applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione
amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali".
Dal combinato disposto delle due disposizioni appare evidente che se i locali non sono
quelli di produzione devono comunque essere locali adiacenti e quindi locali che hanno tra
di loro un elemento di continuità e di contatto. Per questo si segnala la sentenza del
Consiglio di Stato, sez. V, dell' 11 gennaio 1988, n. 2, che ha negato la contiguità di
locali siti al piano terra e al terzo piano di un edificio, pur collegati da una rampa di
scale condominiali.
Terza ed ultima imprescindibile condizione è che i prodotti posti in vendita siano beni
di produzione propria, ovvero beni strettamente occorrenti all'esecuzione dell'opera o
alla prestazione del servizio.
Nel primo caso saranno beni di produzione propria quelli che, tenuto conto dell'attività
oggetto dell'iscrizione nell'albo degli artigiani al termine del processo lavorativo
abbiano una propria individualità diversa da quella dei singoli beni utilizzati per
l'assemblaggio o la lavorazione: l'attività non si deve esaurire in un'azione di
rifinitura, di restauro o di decorazione.
Nel secondo caso l'artigiano può vendere i beni che:
· per l'art. 4 del d.lgs. n. 114/98 sono "accessori" all'esecuzione delle opere
o alla prestazione del servizio;
· per l'art. 5 della legge n. 443/85 "strettamente occorrenti" all'esecuzione
dell'opera o alla prestazione del servizio.
Il dettato del d.lgs. n. 114/98 è sicuramente meno rigido di quello dell'art. 5 della
legge n. 443/85 in quanto per accessorio deve intendersi qualcosa di "aggiuntivo,
complementare, secondario o sussidiario" alle opere o alla prestazione del servizio e
quindi non necessariamente "strettamente" occorrente all'esecuzione dell'opera o
alla prestazione del servizio. La parrucchiera che, ad esempio, utilizza per un
acconciatura un particolare fermaglio per i capelli e 1o vende alla cliente, effettua la
vendita di un bene più "accessorio" che "strettamente occorrente"
alla prestazione del servizio.
Lo stesso concetto di "strettamente occorrente" era stato ribadito dal
legislatore anche nella legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante la disciplina dell'attività
di estetista che all'art. 7 stabilisce che "alle imprese artigiane esercenti
l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della
continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione
amministrativa di cui alla legge II giugno 1971, n. 426".
La nuova disposizione del d.lgs. n. 114/98 purtroppo non fa che aumentare l'ambiguità di
tali disposizioni per le quali non è facile dare interpretazioni operative chiare e di
facile applicazione.
2. I prezzi dei prodotti in vendita
Gli artigiani quando pongono in vendita i loro prodotti sono soggetti alla disciplina
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, che ha attuato la direttiva 98/6/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di prezzi per unità di misura dei
prodotti alimentari e non offerti ai consumatori.
L'art. 2 di questo decreto, al primo comma, recita testualmente ."Al fine di
migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i
prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.".
Lo stesso legislatore, all'art. 1 del decreto legislativo in argomento, definisce:
a) alla lettera g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in
commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o
professionale; .
b) alla lettera h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto
destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o
professionale.
Sulla base di queste definizioni sono soggetti all'osservanza dell'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unità di misura non solo coloro che pongono in vendita al
dettaglio dei prodotti nell'ambito di un'attività commerciale vera e propria ma anche
coloro che pongono in vendita prodotti che derivano da un'attività professionale e quindi
anche gli artigiani.
3. Gli orari
Anche per gli orari gli artigiani non sono tenuti a rispettare la disciplina
individuata negli artt. 11-13 del decreto legislativo n. 114/98: essi però sono comunque
tenuti a rispettare le eventuali disposizioni adottate in materia dalla regione o dal
comune.
Il d.P.R. n. 616/71, all'art. 54, punto d), ha attribuito ai comuni le funzioni
amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione,
degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo
di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti,
esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative.
La legge n. 558/71 (ora abrogata dal d.lgs. n. 114/98), all'art. 5, stabiliva per gli
artigiani esercenti la vendita al pubblico l'obbligo del rispetto dell'orario determinato
dal sindaco, sia pure inteso come facoltà e non come obbligo di apertura.
È doveroso comunque segnalare che sulla legittimità di queste disposizioni la
giurisprudenza non è unanime; ad esempio:
· il T.A.R. Liguria, nella sentenza del 27 ottobre 1986, n. 509, ha precisato che l'art.
54, lett. d), del d.P.R. n. 616/71 ha attribuito direttamente ai comuni il potere di
fissare gli orari degli esercizi di vendita e di consumo di alimenti e bevande e nessun
fondamento ha il ritenere il settore delle attività artigianali con vendita al dettaglio
escluso dall'ambito di trasferimento operato dal citato art. 54 avendo questa norma inteso
regolamentare in via generale la competenza in materia di orario per quanto riguarda la
distribuzione al dettaglio;
· il T.A.R. Piemonte, nella sentenza 3 marzo 1988, n. 74., riteneva non applicabile
l'art. 5 della legge n. 558/71 agli artigiani che vendono i loro prodotti ma solamente
agli artigiani che in possesso di autorizzazione commerciale pongono in vendita anche
prodotti non di loro produzione.
Con l'abrogazione della legge n. 558/71 la materia diventa sicuramente più complessa
anche se si ritiene che il Sindaco, in vigenza dell'art. 54, del d.P.R. n. 616/77, abbia
comunque competenza a determinare, se lo ritiene necessario per il pubblico interesse, gli
orari delle imprese artigiane che effettuino vendita al pubblico dei loro prodotti.
4. La somministrazione dei prodotti artigianali
Come detto in premessa, l'art. 5 della legge n. 443/85 dispone che per la vendita nei
locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o
alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo le disposizioni previste dalla disciplina generale del commercio.
Nessuna deroga invece è prevista per la somministrazione delle bevande e/o degli alimenti
direttamente prodotti dall'artigiano (si pensi alla produzione di gelati, di pizze, ecc..)
in quanto la legge n. 443/85 si limita a dire che l'attività di somministrazione è
compatibile con quella artigianale e solo a determinate condizioni. Si rammenta infatti
che è artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività
di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente
strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
L'artigiano quindi quando somministra al pubblico i propri prodotti deve rispettare la
normativa prevista:
· dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 quando vende per il consumo sul posto i propri
prodotti in locali o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati;
· dalla legge 31 marzo 1998, n. 114, quando vende per il consumo sul posto i propri
prodotti su area pubblica.
Il problema rimane comunque quello di individuare il confine che separa la vendita dalla
somministrazione tenendo presente che la differenza sostanziale sta nel predisporre
apposite attrezzature per consentire il consumo sul posto.
Si ritiene che per "apposita attrezzatura" debba intendersi quella costituita da
oggetti o strutture che vanno dal bicchiere in vetro ai tavoli e alle sedie, oggetti e
strutture che comunque:
· non sono indispensabili perché si attui la sola vendita del prodotto ma determinanti
perché la vendita si tramuti in somministrazione (sono invece necessari per vendere il
prodotto il bicchierino di carta o il cono per alienare il gelato, ecc..);
· sono e rimangono nella proprietà e nella disponibilità dell'esercente la
somministrazione (il bicchiere di vetro dopo la consumazione va restituito diversamente
dal bicchierino di carta o dal cono gelato).
Per doverosa informazione si segnala che alcuni comuni per risolvere le annose
controversie (che nascono in sede di controllo delle attività artigianali che producono
generi alimentari e che sovente tentano, con il posizionamento di panche, sedie e banconi,
di somministrare in loco i loro prodotti) hanno adottato ordinanze che vietano alle
imprese artigiane del settore alimentare di posizionare all'interno dei locali di
produzione o nelle immediate vicinanze panche, sedie ecc... .
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA |
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I violazione |
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Illecito |
quale artigiano esercitava il commercio su area pubblica, sul posteggio n ., di prodotti non di produzione propria, senza la prescritta autorizzazione |
Norma violata |
art. 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 |
Sanzione pecuniaria |
da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 (EU= da 2582,28 a 15493,71)- art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 |
Pagamento in misura ridotta |
L. 10.000.000 (EU= 5164,57) |
Devoluzione dei proventi |
al comune |
Sanzione accessoria | confisca della merce (limitatamente a quella non di produzione propria) - art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 |
Autorità competente |
il sindaco |
Procedura |
amministrativa |
Atti da redigere |
- verbale di ispezione di
attività commerciale su aree pubbliche |
II violazione |
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Illecito |
quale artigiano esponeva per la vendita al consumatore dei prodotti quali (specificare) .. senza indicare il prezzo per unità di misura |
Norma violata |
art.2, comma 1, e art. 3, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.84 e art. 14, commi 1 e 4 , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 |
Sanzione pecuniaria |
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (EU= da 516,46 a 3098,74) - art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, in relazione all'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 |
Pagamento in misura ridotta |
L. 2.000.000 (EU= 1032,91) |
Devoluzione dei proventi |
al comune |
Sanzione accessoria | nessuna |
Autorità competente |
il sindaco |
Procedura |
amministrativa |
Atti da redigere |
- verbale di ispezione di
esercizio commerciale |