Guida in stato di ebbrezza alcolica (art 186 Cds)
Trovasi in "guida in stato ebbrezza alcolica" chiunque è sotto l'effetto dell'alcool durante la guida in dosi superiori a quell previste dalla Legge.
Vi sono vari modi per la determinazione dello stato d'ebbrezza in un guidatore.
- tramite l'utilizzo dell'etilometro (strumento che misura l'area alveolare contenuta nei polmoni della persona);
- tramite visita medica con prelievi di liquido biologico;
- tramite l'accertamento empirico della sintomatologia dello stato d'ebbrezza da parte degli agenti operanti.
Se la misurazione viene effettuata tramite l'etilometro, l'alcool assimilato dall'organismo, la persona è in stato d'ebbrezza quando la percentuale supera lo 0,8 grammi per litro di sangue.
Perchè l'accertamento dello stato d'ebbrezza tramite la sintomatologia accertata dall'agente operante possa avvenire, è necessaria la presenza di circostanze sintomatiche quali l'alito vinoso, l'andamento barcollante della persona, le frasi sconnesse. La seguente tabella fornisce un'indicazione dettagliata sul tipo di effetti che l'assunzione dell'alcool determina in un guidatore tenendo presente la soggettività della reazione al'aclcool dell'organismo:
circa 0,5 grammi /litro sangue: si hanno difficoltà nel percepire i colori dei semafori e dei segnali;
da 0,8 a 1 grammi/litro sangue:quasi tutti i conducenti non riescono a percepire eventuali pericoli laterali e mostrano un eccessivo stato di sicurezza che può portarli a sfidare il pericolo;
circa 1,5/grammi litro sangue: la mancata coordinazione dei movimenti comporta un'altissima probabilità di causare un incidente; condotta di guida irrazionale ed imprudente;
superiore ai 2,5 gr/litro sangue: determinazione di effetto soporifero. Normalmente gli impediscono le azioni più semplici come quella di avviare il motore e quindi di partire.
Guida in stato di ebbrezza (sanzioni)
Conducente del veicolo, guidava in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcooliche.
La patente è immediatamente ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di ( del luogo dell'infrazione).
Il guidatore sorpreso in stato di ebbrezza non può più proseguire la guida. L'automezzo è affidato ad altra persona non in stato di ebbrezza eventualmente disponibile. In caso contrario, è fatto recuperare e ricoverare in luogo idoneo, indicato dall'interessato o, in mancanza, fino alla più vicina autorimessa e lasciato in custodia al proprietario o gestore dell'autorimessa. In nessun caso il trasgressore può proseguire alla guida del mezzo.
NB: Non è prevista sanzione pecuniaria. La trasgressione è di carattere penale. L'ufficio a cui appartengono gli agenti accertatori farà segnalazione al Pubblico Ministero (Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale del luogo dove è stato commesso il fatto).
E' prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi ed in caso di recidiva in un anno, da 1 a 6 mesi.