La patente di guida

Sommario
CONSEGUIMENTO DI PATENTE DI GUIDA ( A e B )
CONSEGUIMENTO Dl PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA GIA’ POSSEDUTA       
CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA        
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA SULLA PATENTE DI GUIDA       
DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE       
DUPLICATO DI PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO
DUPLICATO PATENTE PER RICLASSIFICAZIONE       
CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA       
CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA MILITARE       
CONSEGUIMENTO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER ESAME (KA, KB, KC, KD)        
DUPLICATO Dl CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE       
DUPLICATO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER DETERIORAMENTO
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P.
ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA
ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA
RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

sommario C.d.S.

Conseguimento di patente di guida (a e b)

Età minima: 16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. B

  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione dei versamenti di Lit.20.000 sul c/c 4028 e Lit.20.000 sul c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce);
  • Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (alla patente di cat. A) che non abbiano compiuto il 18° anno di età é richiesta anche l’esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale si possa rilevare la residenza in Italia o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta semplice) da parte di un tutore (genitore) in ordine alla residenza del candidato.
  • Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di Lit. 20.000 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.

In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione di versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) - saranno restituiti al candidato e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

(Sommario)

CONSEGUIMENTO Dl PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA GIA’ POSSEDUTA

  • Età minima per il conseguimento della patente di cat. D: 21 anni compiuti;
  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione dei versamenti di Lit.20.000 sul c/c 4028 e Lit.20.000 sul c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada(v. elenco in calce);
  • 2 fotocopie della patente posseduta fronte-retro;
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.

Al momento della prenotazione dell’esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di Lit. 20.000 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sulla patente di guida.

  • In occasione della prove d’esame (sia di teoria che di guida), si deve esibire la patente posseduta non scaduta di validità.
  • In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione di versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato per essere riutilizzati per successive richieste.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(Sommario)

CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA

  • Attestazione del versamento di L. 10.000 sul c/c 9001;
  • Marca da bollo di L. 20.000 da apporre sul certificato medico;
  • Può effettuare gli accertamenti medici per la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore uno dei sanitari indicati all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce) che, successivamente alla visita con esito positivo, rilascia il certificato medico all’interessato e provvede ad effettuare la comunicazione della conferma di validità all’ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
  • A seguito di tale comunicazione l’ufficio centrale operativo provvede alla stampa e alla spedizione di un tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di guida, che il titolare deve apporre sul documento medesimo.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

VARIAZIONE DELLA RESIDENZA SULLA PATENTE DI GUIDA

  • All’atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali;
  • Il comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
  • A seguito di tale comunicazione l’ufficio centrale operativo provvede alla stampa e alla spedizione all’interessato di un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza che il titolare della patente di guida deve apporre sul documento.

(Sommario)

DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE

(deve intendersi distrutta la patente anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi: estremi del documento di riconoscimento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare)

  1. Può essere preventivamente richiesto il permesso provvisorio di guida presentando la seguente documentazione:
  • Modello M.C. 955, con l’avvertenza che, ove la dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi contenuta nella parte centrale non venisse firmata alla presenza del dipendente addetto, alla stessa va unita una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
  • Attestazione di resa denuncia in originale o, in alternativa, in fotocopia con firma dell’utente ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento; la denuncia sporta all'autorità di polizia estera deve comunque essere ripresentata all'autorità di polizia italiana.
  1. Trascorsi 30 giorni dalla resa denuncia (termine non necessario in caso di accertata distruzione della patente) può essere presentata la richiesta di duplicato patente, presentando la seguente documentazione:
  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit.10.000 sul c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada (v. elenco in calce); tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato e ancora in corso di validità, circostanza questa verificabile gratuitamente presso gli sportelli della Motorizzazione. La eventuale fotocopia della patente non può essere presa in considerazione a questo fine.
  • Originale del permesso provvisorio di guida, qualora sia stato richiesto (che sarà rinnovato di mese in mese fino al rilascio del duplicato) ed una fotocopia del medesimo;
  • Qualora non sia prodotto il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto, alla domanda deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, può procedersi all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello della Motorizzazione, previo assolvimento dell’imposta di bollo,
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, e richiesta anche la esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

DUPLICATO DI PATENTE DI GUIDA PER DETERIORAMENTO

 

(deve intendersi deteriorata la patente anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi: estremi del documento di riconoscimento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare)

  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit.40.000 sul c/c 4028 e di Lit.10.000 sul c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Qualora sulla patente deteriorata non sia leggibile la data di scadenza, l’interessato deve produrre un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada (v. elenco in calce); tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso di validità, circostanza questa verificabile gratuitamente presso gli sportelli della Motorizzazione. La eventuale fotocopia della patente non può essere presa in considerazione a questo fine.
  • Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;
  • Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.
  • La patente deteriorata deve essere restituita all’ufficio al momento del rilascio del duplicato.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

DUPLICATO PATENTE PER RICLASSIFICAZIONE

 

(per ottenere una patente di categoria inferiore a quella già posseduta)

  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit.40.000 sul c/c 4028 e di Lit.10.000 su1 c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce);
  • Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
  • Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.
  • La patente da riclassificare deve essere restituita all’ufficio al momento del rilascio del duplicato;

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA

(solo per gli Stati i cui documenti di guida sono convertibili)

La richiesta di conversione deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera da convertire

  • Modello MC21l2 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit. 40.000 sul c/c 4028 e Lit.10.000 sul c/c 9001;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce);
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Patente estera originale in visione, in corso di validità e relativa fotocopia fronte-retro;
  • Qualora la conversione sia richiesta da cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana.
  • Qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un paese extracomunitario è dovuta anche la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza in Italia del paese che ha rilasciato la patente; quest’ultima deve essere convalidata dalla Prefettura di competenza.
  • Per i titolari di patenti di guida in corso di validità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando:
  • un’autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;
  • attestazione di versamento di Lit.20.000 sul c/c 4028 e Lit. l0.000 sul c/c 9001
  • se tra la data di rilascio di una patente rilasciata da altro Stato membro e quella di presentazione della richiesta intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico così come sopra descritto.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Elenco Stati le cui patenti possono essere convertite (aggiornamento al 12/05/1999)

Arabia Saudita Austria Belgio Bulgaria Cipro Corea Croazia Danimarca
Emirati Arabi Uniti Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia
Iran Irlanda Islanda Israele Isole Mauritius Libia Liechtenstein Lussemburgo
Macedonia Malaysia Malta Marocco Norvegia Oman Paesi Bassi Polonia
Portogallo Principato di Monaco San Marino Siria Slovenia (1) Spagna Sri Lanka Sudan
Svezia Svizzera Thailandia Tunisia Turchia Ungheria Vietnam  
  1. L’accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è valido per cinque anni a decorrere dal 17/07/1996

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

Canada – personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro familiari
Stati Uniti - personale diplomatico e consolare
Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari

(Sommario)

CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA MILITARE

 

militari in congedo

  • La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo.
  • Modello MC2112 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit.40.000 sul c/c 4028 e Lit.10.000 sul. c/c 9001;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce);
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • Autocertificazione contenente le stesse informazioni del foglio di congedo e fotocopia del congedo stesso (esclusi gli ufficiali); (*)
  • Autocertificazione contenente le stesse informazioni dello stato di servizio rilasciato dal distretto militare ed eventuale fotocopia dello stesso (solo per gli ufficiali); (*)
  • Allegato N rilasciato dall'autorità militare; (*)
  • Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione) e relativa fotocopia fronte-retro;
  • L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’ufficio provinciale della Motorizzazione al momento dei rilascio della patente richiesta,

militari in servizio

I documenti contrassegnati con (*) sono sostituiti con i seguenti;

  • Patente militare (in visione) e relativa fotocopia completa di tutte le sue parti;
  • Autocertificazione relativa allo stato di servizio.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

CONSEGUIMENTO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER ESAME (KA, KB, KC, KD)

 

  • Età minima:18 anni per il conseguimento del KC

21 anni compiuti per il conseguimento di tutti gli altri;

  • Modello MC746 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di due versamenti di Lit. 20.000 sul c/c 4028 e di un versamento di Lit. 20.000 sul c/c 9001;
  • Solo per i titolari di patenti di categoria A e B: certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), anche senza fotografia, la cui data- non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce);
  • Patente posseduta in visione e relativa fotocopia incollata nell’apposito riquadro del modello MC746 MEC;
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche l’esibizione in originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
  • In caso di esito negativo dell’esame, un’attestazione di versamento di Lit. 20.000 sul c/c 4028 ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato e potranno essere riutilizzati per successive richieste.

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

DUPLICATO Dl CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE

.

  • Modello MC746 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione di versamento di Lit. 10.000 sul c/c 9001;
  • Patente posseduta in visione e relativa fotocopia incollata nell’apposito riquadro del modello MC746 MEC.
  • Attestazione di resa denuncia in originale o, in alternativa, in fotocopia con firma dell’utente ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento; la denuncia sporta all'autorità di polizia estera deve comunque essere ripresentata all'autorità di polizia italiana.
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche l’esibizione in originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

(Sommario)

DUPLICATO DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P. PER DETERIORAMENTO

 

  • Modello MC746 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione dei versamenti di Lit. 40.000 sul c/c 4028 e di Lit. 10.000 sul c/c 9001;
  • Fotocopia del C.A.P. di cui si chiede il duplicato;
  • Patente posseduta in visione e relativa fotocopia incollata nell’apposito riquadro del modello MC746 MEC.
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche l’esibizione in originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
  • Il C.A.P. deteriorato va restituito all’ufficio provinciale della Motorizzazione al momento del rilascio del C.A.P. duplicato.

(Sommario)

RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P.

 

  • Il C.A.P. di tipo KD non va rinnovato; è infatti necessario e sufficiente che sia valida la patente di guida.
  • Il C.A.P. di tipo KB, se accompagnato da una patente di categoria C o D, non va rinnovato, valendo la stessa condizione di cui sopra.
  • Se accompagnato da una patente di categoria B, esso va rinnovato con i seguenti criteri:
  1. dopo 5 (cinque) anni dal suo conseguimento, se la patente di guida e ancora in corso di validità;
  2. alla scadenza della patente di guida (anche se quest’ultima scade prima che siano trascorsi 5 anni dal conseguimento del C.A.P. di tipo KB).

Per il rinnovo del C.A.P. di tipo KB occorre:

  • Modello MC746 MEC (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
  • Attestazione dei versamenti di Lit.40.000 sul c/c 4028 e di Lit.10.000 sul c/c 9001;
  • Patente di guida e C.A.P. in visione;
  • Fotocopia della patente (incollata nell’apposito riquadro del modello MC746 MEC) e del C.A,P. di cui si chiede il rinnovo;
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), anche senza fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in calce) e relativa fotocopia;
  • Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche l’esibizione in originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

Il C.A.P. di cui si chiede il rinnovo va restituito all'Ufficio provinciale della Motorizzazione al momento del rilascio del C.A.P. rinnovato.

N.B.: all’atto del rinnovo del KB si può chiedere anche la conferma di validità della patente di categoria B, pur se la stessa non è ancora prossima alla scadenza,

Elenco dei medici e delle relative strutture di appartenenza autorizzati al rilascio di certificati per uso patente di guida: U. S.L. territorialmente competente / servizi di base del distretto sanitario / Ministero della Sanità / Ferrovie dello Stato / militare in S.p.E. / Polizia di Stato / Corpo nazionale VV.FF. / Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Sommario)

ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA

 

  • Modello MC746 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) contenente la richiesta di sostenere l’esame per conseguire l’abilitazione di istruttore di guida;
  • Attestazione di un versamento di Lit. 20.000 e di uno di Lit. 40.000 sul c/c 4028 e di un versamento di Lit. 20.000 sul c/c 9001;
  • Autocertificazione del fatto di non aver riportato condanne penali;
  • Autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto (è richiesta la licenza della scuola dell’obbligo o titolo di studio superiore);
  • Patente di guida posseduta in visione (valida per le categorie A e D ovvero A e DE) e relativa fotocopia fronte-retro;
  • Qualora il candidato chieda di sostenere contestualmente sia l’esame per l’abilitazione di istruttore di guida che quello di insegnante di teoria, occorre l’integrazione di un ulteriore versamento di Lit. 20.000 sul c/c 9001.

In caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di versamento di Lit. 40.000 sarà restituita al candidato e potrà da questi essere riutilizzata per successive richieste.

Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente attraverso la prova pratica, purché in possesso della patente di guida di categoria A e D ovvero A e DE e previa esibizione, all’atto della domanda, dell’abilitazione già posseduta con relativa fotocopia.

(Sommario)

ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA

 

  • Modello MC746 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) contenente la richiesta di sostenere l’esame per conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria;
  • Attestazione di un versamento di Lit. 20.000 e di uno di Lit. 40.000 sul c/c 4028 e di un versamento di Lit. 20.000 sul c/c 9001;
  • Autocertificazione del fatto di non aver riportato condanne penali;
  • Autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto (è richiesta la licenza di scuola media superiore);
  • Fotocopia della. patente di guida valida almeno per la categoria B e relativa fotocopia fronte-retro;
  • Qualora il candidato chieda di sostenere contestualmente sia l’esame per l’abilitazione di istruttore di guida che quello di insegnante di teoria, occorre l’integrazione di un ulteriore versamento di Lit. 20.000 sul c/c 9001.
  • In caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di versamento di Lit. 40.000 sarà restituita al candidato e potrà da questi essere riutilizzata per successive richieste.

(Sommario)

RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

  • Modello MC746 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) contenente la richiesta di rilascio del permesso internazionale di guida;
  • Attestazione dei versamenti di Lit. 20.000 sul c/c 4028 e Lit. l0.000 sul c/c 9001;
  • 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;
  • Patente di guida in corso di validità in visione ed una fotocopia della stessa fronte-retro;
  • Marca da bollo da Lit. 20.000.

(Sommario)