Il camper nel codice della strada

Definizione: il C.d.S. Definisce AUTOCARAVAN...
Il C.d.S. sancisce che ...
Aggiornamento del C.d.S. Art.378, par.6 del D.P.R. 415/92...
Sosta nelle autostrade e strade...
La caravan (roulotte) quando è sganciata dalla motrice non è considerata veicolo...
Se il cartello di divieto di sosta...
L'obbligo di viaggiare con le cinture...
Le misure dei pneumatici...
Divieto di scarico...
Viaggiando in sovrappeso massa eccedente...
L'apparato CB deve essere sempre...

Il Codice della Strada definisce AUTOCARAVAN tutti i veicoli ricreazionali normalmente conosciuti e/o omologati con i termini di Autocaravan, Camper, Motorhome, Semintegrato etc.
Il termine AUTOCARAVAN deve essere riportato sulla carta di Circolazione altrimenti il veicolo sarà soggetto alla disciplina di revisione annuale come autoveicolo ad uso speciale.
E' possibile farsi rilasciare dalla Motorizzazione Civile un duplicato per aggiornamento contenente la dizione AUTOCARAVAN.
Esiste, in tal senso, una circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Direz. Cent. IV, prot. 1817/4383/3 del 23-6-1994

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Il C.d.S. sancisce che l' autocaravan è soggetto alla stessa disciplina degli altri veicoli, permettendone la sosta, dove consentito, senza che ciò costituisca parcheggio.
Potranno essere stabilite limitazioni, temporanee o permanenti, alla circolazione o alla sosta, per categorie di utenti o in funzione delle caratteristiche delle strade.
Tali limitazioni dovranno essere rivolte ad autoveicoli omogenei per caratteristiche, dimensioni, peso e non potranno quindi essere rivolte alle sole autocaravan escludendo altri autoveicoli di pari ingombro e massa.
Affinchè si verifichi la condizione di sosta, il mezzo deve poggiare sul terreno solo con le ruote (niente piedini, niente cunei), entro i propri limiti di sagoma (niente gradino estratto, finestre aperte che non siano scorrevoli, men che meno verande estratte) e non siano quelli del propulsore meccanico.
Il venir meno di una delle condizioni di cui sopra configura la condizione di campeggio.
A termini di legge e con un vigile molto "preciso", sono sanzionabili le emissioni di gas combusto provenienti dalla stufa o dal frigo gas.
Particolare attenzione alle valvole di scarico dei serbatoi: debbono essere sempre perfettamente chiuse, senza la minima perdita. Lo obbliga il Codice ed ancor più la buona educazione!

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Aggiornamento del C.d.S. Art.378, par.6 del D.P.R. 415/92 Codice della Strada modificato dal D.P.R. 610/96: i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igenico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 1 legge 25 agosto 1991 n. 284.
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Nelle autostrade e strade extraurbane principali è permessa la sosta nelle aree di servizio e di parcheggio per un massimo di 24 ore. Non è permesso il campeggio (vedi sopra)
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La caravan (roulotte) quando è sganciata dalla motrice non è più considerata veicolo dal C.d.S., che ne vieta la sosta nei centri abitati salvo diversa segnalazione. Oltre al divieto di sosta potrebbe configurarsi l'occupazione abusiva di suolo pubblico con le relative sanzioni.
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Se il cartello di divieto di sosta non riporta indicazioni diverse, la sua prescrizione è valida dalle 8,00 alle 20,00.
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L'obbligo di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate è sancito dall'art. 172 del C.d.S e dal buonsenso. All'estero i tutori dell'ordine sono particolarmente severi su questo.
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Le misure dei pneumatici ammesse per il veicolo sono riportate sulla Carta di Circolazione. Non è permesso montare pneumatici di diverso tipo.
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E' vietato lo scarico delle acque reflue degli appositi impianti di smaltimento.
L'ammenda per i contravventori va da 100 a 400 mila lire.

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Viaggiando in sovrappeso, massa eccedente quanto riportato sulla Carta di Circolazione, si incorre in pesanti sanzioni. In alcuni paesi (es. Austria) il controllo viene fatto in frontiera con conseguente divieto di ingresso.
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L'apparato CB deve essere sempre accompagnato dalla copia della denuncia di possesso presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza; altrimenti si incorre nel sequestro dell'apparato.
Portare sempre con se la concessione dall'Ente Poste Italiane e la ricevuta del versamento del canone annuo.
Controllare la scadenza della concessione; l'uso del baracchino senza concessione o con la stessa scaduta può comportare una ammenda da due a venti milioni oltre al sequestro dell'apparato (legge 28 dicembre 1993 n° 561 articolo 2 lettera d).
Per il rinnovo della concessione la legge 537/93 (silenzio assenso) ha portato sostanziali novità: la domanda, con firma autenticata, si intende automaticamente accettate e consente, salvo notifica di divieto entro 60 giorni dalla data di spedizione, la prosecuzione della attività per un quinquennio.
Nel 1997 sono cambiate le norme per il versamento della tassa sui C/B, va versata sul nuovo c/c n. 89867006 com mod. CH 8 Quater intestato a Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato, Sez. di Roma, (per le altre Province e Regioni, presso le Tesorerie di appartenenza). Sul retro del bollettino nella causale del versamento dovrà essere specificato: "Versamento al capo XXVI, Cap. 2569/02". Il tagliando di "attestazione di versamento" dovrà essere fatto pervenire in originale, all'Ente Poste Italiane, sede Lazio, Area Servizi Finanziari - ex Ufficio III Direzione Compartimentale Lazio - Piazza Dante n. 25, Roma
(per le altre Provincie e Regioni informarsi presso la propria Direzione Compartimentale PT). Su tale tagliando dovranno inoltre essere riportati il numero identificativo del Nulla Osta, se trattasi di CB.

 

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