Art.
125 validità della patente di guida
- Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della
categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie B
e C.
- La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi
le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
- Chiunque munito di patente di categoria B, C, o D guida un
autoveicolo per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della
patente di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
- Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A,
B, C, e D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione
alla sua mutila zione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A
e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o
per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(Sommario) |
Art.
126 Durata e conferma della validita' della patente di guida
- Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono
valide per tre anni.
- La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D e' valida
per cinque anni.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire
termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di anche in relazione all'uso
cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici
e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
- L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1 per
la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere
effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
- La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2,
sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel
termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni
certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le commissioni
di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei
casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in
solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della patente per
il periodo di validita'.
- L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita'
della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e
130.
- Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.
(Sommario) |
Art.
127 Permesso provvisorio di guida
- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il
titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano attestazione di resa denuncia.
- Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione
di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi
4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di
guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
- In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo'
essere presentata immediatamente.
- Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia
stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.
ATTUAZIONI
Art. 338 (Art. 127 Cod. str.)
(Rilascio duplicato della patente)
- L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che
ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127 del
Codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
(Sommario) |
Art.
128 Revisione della patente di guida
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti
a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad
esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito
della visita media o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca della patente.
- Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque
circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato
ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
- Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
-
(Sommario) |
Art.
129 Sospensione della patente di guida
- La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di
tali norme indicato.
- La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai
sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui
all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti
requisiti psichici e fisici.
- Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e'
sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi
la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le
patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il
fatto di cui al comma 1 e all'art. 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento
all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida. dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata
comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per
il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi
della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
- Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 3 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni
successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.
(Sommario) |
Art.
130 Revoca della patente di guida
- La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C.:
- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.
128, risulti non piu' idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
- Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di
validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente
revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art.116 per
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art.
117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
(Sommario) |
Art.
131 Agenti diplomatici esteri
- Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo
a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali delle immunita'
spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono
coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da
effettuarsi per via diplomatica.
- Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre
persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli
affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali
targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
- Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei
confronti del titolare dell'autoveicolo.
- La validita' delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte
di circolazione rilasciate a norma del comma 2 al momento in cui cessa lo status
diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver
luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocita', salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali .
(Sommario) |
Art.
132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
- Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, o a quelle di cui
all'art.53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.131, se prescritte, sono ammessi
a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'ltalia.
- Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno stabilite nel regolamento.
- Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. str.)
(Identificazione dei veicoli immatricolati negli
Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)
- Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto Codice,
qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve
essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere
conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito
oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.
- La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo,
dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo
bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e
l'asse minore di 115 mm.
- La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul
veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una
superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel
secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in
posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del
veicolo medesimo.
(Sommario) |
Art.
133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
- Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
- La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
- Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia e' vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato
di immatricolazione del veicolo.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. str.)
(Identificazione dei veicoli immatricolati
negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)
- Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto Codice,
qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve
essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere
conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito
oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.
- La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo,
dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo
bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e
l'asse minore di 115 mm.
- La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul
veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una
superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel
secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in
posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del
veicolo medesimo.
(Sommario) |
Art.
134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri.
- Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente
o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle
formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
- Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 340 (Art. 134 Cod. str)
(Immatricolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
- L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del
Codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di stranieri
ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il
rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita autorizzazione della
stessa Direzione.
- La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione
con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente
alle lettere a) e b), e' la seguente:
- bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
- dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure
dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani
residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione
in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici,
la residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo
svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverra' definitiva
con la presentazione della dichiarazione consolare dichiarazione fatta ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano
all'estero);
- dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta
di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta
di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le
modalita' all'uopo dettate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando
la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di
circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
(Sommario) |
Art.
135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
- I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia
da oltre un anno
- Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'ltalia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in
particolari convenzioni Internazionali.
- I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e'
prescritto, altresi', il possesso di un certificato di abilitazione profes sionale o di
altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato
stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli
abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata
rilasciata la patente.
- Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita', quando prescritto, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si
applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
(Sommario) |
Art. 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri da Stati della Comunita'
europea
- I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno
Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la residenza
anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta
patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente
senza sostenere l'esame di ido neita' di cui all'art. 121. La patente sostituita e'
restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha rilasciato la nuova patente,
all'autorita' dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano
per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari,
fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
- Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti
psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120.Il controllo
dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
- L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato
membro della Comunita' europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti psichici e
fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il termine stabilito per la
patente da sostituire.
- Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in sostituzione di una
precedente patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a
quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
- A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto
documento abilitativo, rilasciati di uno Stato estero, non piu' in corso di validita' si
applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale.
- A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre
un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validita' ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra
in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validita'.
(Sommario) |
Art.
137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida
- I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
- I competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente
(Sommario) |
Art.
138 Veicoli e conducenti delle Forze armate
- Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento .
- I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di
una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti
competenti, conformemente a quanto previsto dall'art.10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
- Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale
in servizio: a) all'addestramento, all'individuazione, e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di
guida, che abiliti soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze
armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di
teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
- Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
- Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli delle corrispondenti
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di
concerto con il Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorita' dallaquale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o, dalla cessazione dal servizio.
- Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore
di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti,
purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio.
- I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
- La caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
- Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e
le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
- In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico .
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del
fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato e della Protezione civile.
- Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e'
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
- La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
(Sommario) |
Art.
139 Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale
- Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il
servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere
munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario,
tutti i dati alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da
cui dipende.
- La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto delle provincia
nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta
del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e
le modalita' per il rilascio di tale patente.
- La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art.
138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1
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Art.
140 Principio informatore della circolazione
- Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale.
- I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
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