ARTICOLI C.d.S. MODIFICATI nel 2000

Con il D.L.vo 30/12/1999 n.507
sono state depenalizzate alcuni articoli (infrazioni)
ecco quali:

PATENTE:

Articolo

Sanzione

Pagamento in misura ridotta

Sanzioni accessorie

Art. 116 comma 13°
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver mai conseguito la patente di guida oppure che guida senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

da Lire
4.000.000 a Lire
16.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

Art. 126 comma 7°
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta.

da Lire
242.400
a Lire
969.600

Lire
242.400

fermo del veicolo per 2 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

 

CONTRASSEGNI DI CICLOMOTORI

Articolo

Sanzione

Pagamento in misura ridotta

Sanzioni accessorie

Art. 97 comma 9°
Chiunque abusivamente fabbrica, vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con ciclomotore con contrassegno alterato o contraffatto

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

 

ALTRE INFRAZIONI... meno comuni

Articolo

Sanzione

Pagamento in misura ridotta

Sanzioni accessorie

Art. 74 comma 6°
Contraffazione, asportazione, alterazione, cancellazione di targhetta del costruttore o nuomero di identificazione del telaio

da Lire
4.000.000 a Lire
16.000.000

Lire
4.000.000

nessuna

Art. 83 comma 6°
Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza

da Lire
4.000.000 a Lire
24.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

Art. 88 comma 3°
Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non adibito a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione o autorizzazione

da Lire
4.000.000 a Lire
24.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

Art. 100 comma 12°
Chiunque circola con un veicolo munito con targa non propria o contraffatta

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

Art. 113 comma 5°
Targhe delle macchine agricole e dei rimorchi

si applicano le sanzioni previste dagli art. 100, 101, 102

non ammesso

si applicano anche le sanzioni accessorie degli art. 100, 101, 102

Art. 114 comma 7°
Sanzioni per le violazioni riguardanti la circolazione su strada di macchine operatrici

si applicano le sanzioni previste per le macchine agricole

non ammesso

si applicano anche le sanzioni accessorie degli art. 100, 101, 102

Art. 124 comma 4°
Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116 comma 13°

vedi art. 116 comma 13°

vedi art. 116 comma 13°

vedi art. 116 comma 13°

Art. 136 comma 6°
A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste dall'art. 116 comma 13°

da Lire
4.000.000 a Lire
16.000.000

non ammesso

fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni

Art. 168 comma 8°
Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

sospensione della Carta di Circolazione e sospensione della Patente di guida da 2 a 6 mesi

Art. 176 comma 19°
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

sospensione della Patente di guida da 6 a 24 mesi


 

CIRCOLAZIONE con Documenti
RITIRATI o SOSPESI

Articolo

Sanzione

Pagamento in misura ridotta

Sanzioni accessorie

Art. 216 comma 6°
Chiunque durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi
(salvo il caso in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa)

+

confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate

Art.217 comma 6°
Chiunque durante il periodo di sospensione della Carta di Circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

sospensione della Patente di guida da 3 a 12 mesi

+

confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate

Art.218 comma 6°
Chiunque durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente con lo stesso veicolo

da Lire
3.000.000 a Lire
12.000.000

non ammesso

revoca della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi

+

confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate


NOTE FINALI sui nuovi fermi amministrativi introdotti:

Art. 214 comma 1°

Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento (396). Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativco del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica facendone menzione nel verbale di contestazione.

Art. 214 comma 1°bis

Nel caso in cui si riversi nell'ipotesi di questo comma (di recente aggiunta) è opportunno convocare il proprietario per gli accertamenti di legge redigendo un verbale di sommarie informazioni da persona informata sui fatti, facendo sottoscrivere la dichiarazione resa. L'onere della prova relativamente all'ipotesi di cui al comma sub 1 bis, spetta naturalmente al proprietario del veicolo. Naturalmente nel caso che tale situazione possa essere immediatamente accertata, la restituzione deve avvenire sul posto stesso dell'accertamento senza procedere al fermo del veicolo.

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