LA PATENTE DI GUIDA PER I MOTOCICLI

Validità delle patenti

Adempimenti sulle patenti


Validità delle patenti

Le norme sulle patenti di guida per i motocicli hanno subito negli ultimi anni sostanziali modifiche. Tra l'altro, queste hanno comportato una diversa validità delle patenti a seconda della data di rilascio, fatto che ha ingenerato spesso confusione e dubbi. La tabella sottostante mostra la situazione attuale; deve essere letta e interpretata con attenzione, poiché necessariamente vi sono riportati termini tecnici che possono renderne difficile la comprensione. In particolare, per l'interpretazione delle sigle riportate nella colonna "Cilindrata o rapporto potenza/tara", si possono consultare le note in fondo alla tabella.

Categoria
patente
Data
conseguimento
Età Cilindrata o rapporto potenza/tara
A o B fino al 25/04/1988 - tutte
B dopo il 25/04/1988 - inferiore o uguale a 125cc e con potenza uguale o inferiore a 11Kw
A dal 26/04/1988 al 30/09/93 - tutte
dopo il 30/09/93 fino a 18 anni inferiore o uguale a 125cc e con potenza uguale o inferiore a 11Kw
da 18 a 20 anni uguale o inferiore a 25Kw e uguale o inferiore a 0,16Kw/kg
superiore a 20 anni ma con patente da meno di 2 anni (*) uguale o inferiore a 25Kw e uguale o inferiore a 0,16Kw/kg
superiore a 20 anni e con patente da oltre 2 anni tutte
(*): la limitazione non si applica a chi, compiuti 21 anni, supera una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti
Nota: nelle carte di circolazione dei motocicli meno recenti la potenza è espressa in cavalli (CV); occorre convertire questo dato in Chilowatt (Kw). Per fare ciò si moltiplica il numero di CV riportato per il fattore fisso 0,736. Si può a questo punto risalire al rapporto potenza-tara (Kw/Kg) dividendo la potenza ottenuta per la tara del motociclo (riportata sulla carta di circolazione).

Adempimenti sulle patenti

Si ricorda anzitutto che le patenti di guida devono essere rinnovate entro la data di scadenza che vi è riportata. Ecco poi cosa fare in questi altri casi:

Smarrimento, furto o distruzione della patente: occorre anzitutto recarsi entro 48 ore presso un organo di Polizia per presentare la denuncia, della quale viene rilasciata ricevuta. Trascorsi trenta giorni di tempo dalla data della denuncia senza che la patente sia stata ritrovata si deve richiederne il duplicato alla Motorizzazione Civile. Per le patenti rilasciate in data anteriore al 1/10/1995 occorre richiedere preventivamente alla Prefettura competente una dichiarazione che attesti la data di scadenza della patente da duplicare; in alternativa si può presentare un certificato medico ad uso di rinnovo della patente (in tal caso, ovviamente, il duplicato avrà validità a partire dalla data del suo rilascio). In caso di distruzione della patente la domanda di duplicazione può essere presentata immediatamente. In attesa del duplicato è consentito circolare con il "documento provvisorio di guida" che viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile previa esibizione della copia della denuncia; è valido per un mese e può eventualmente essere rinnovato in attesa del duplicato.

Deterioramento della patente: se la patente risulta parzialmente illeggibile in uno dei suoi dati essenziali (numero, generalità del titolare, data di validità) oppure se la foto che vi è apposta non è più attuale, occorre presentare la domanda di duplicato alla Motorizzazione Civile. Non è necessario presentare la denuncia, ma qualora non sia leggibile la data di scadenza della patente occorre seguire la procedura riportata nella casistica precedente riguardo alle patenti rilasciate prima del 1/10/1995. La patente originale rimane in possesso all'interessato fino al rilascio del duplicato, allorché deve essere restituita.

Trasferimento di residenza dell'intestatario: l'operazione di aggiornamento è molto semplice: infatti è sufficiente informare l'ufficio anagrafe del comune, al momento in cui si comunica l'avvenuto cambiamento di residenza, che si è intestatari di una patente. L'ufficio stesso provvede a comunicare il nuovo indirizzo alla Motorizzazione Civile, che a sua volta invia per posta all'interessato un tagliando da apporre sulla patente. La stessa procedura viene applicata contemporaneamente per la carta di circolazione.


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