DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA PER CICLOMOTORI


Ci sono due tipi di documento che il conducente di ciclomotore deve avere con sé e che sono specifici per questo tipo di veicolo:

Certificato di idoneità tecnica (il cosiddetto "librettino"): questo documento, che non è nominativo (non vi è riportato, cioè, il nome del proprietario), contiene i dati di identificazione (tra cui il numero di telaio) e costruttivi (dati tecnici e numeri di omologazione del motore, del silenziatore, ecc.) del ciclomotore.
Qualora venga smarrito, rubato o deteriorato si deve richiederne un duplicato agli uffici della Motorizzazione Civile, che viene rilasciato previa visita di collaudo del ciclomotore per verificare la sua conformità al tipo omologato. Contrariamente a quanto accade per le carte di circolazione degli altri veicoli, non è previsto alcun documento sostitutivo che autorizzi a circolare in attesa del duplicato; a tal fine non ha alcun valore neppure la denuncia presentata presso un organo di Polizia. Quindi, tenendo presente che non è consentito circolare avendo con sé solo la fotocopia del certificato originale, è conveniente conservare questo documento con molta attenzione!

Documento di riconoscimento: il documento più usato dai ciclomotoristi è senz'altro la carta di identità. Non è però l'unico valido, in quanto per legge sono considerati equivalenti tutti quelli muniti di fotografia e rilasciati da una amministrazione dello Stato, come le patenti di guida, i libretti di porto d'armi e i passaporti.
Qualche problema si pone invece per i quattordicenni, poiché la carta di identità non viene rilasciata a chi non ha compiuto i quindici anni di età; è perciò necessario richiedere ad un ufficio anagrafico un certificato con i dati di nascita su cui deve essere applicata una foto, vidimata dall'ufficio.

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