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Veicoli:Cessione ad un concessionario o ad un rivenditore di auto

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Se si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili due eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo.

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In caso di vendita:
deve essere redatto l'atto di vendita in favore della concessionaria;
entro 60 giorni, l'acquirente (cioè la concessionaria) deve richiedere la trascrizione dell'atto al P.R.A. competente (e, cioè, all'Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico della provincia in cui è residente l'intestatario del veicolo risultante dagli archivi del P.R.A.).
il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.
Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al P.R.A., è prevista l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI
 
In caso di consegna per la rivendita:
deve essere redatta la "procura a vendere" in favore della concessionaria.
Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato.
In questo caso, è necessario accertarsi che :
il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto");
che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al P.R.A. il successivo passaggio di proprietà.
In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).
E' pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare un passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo.

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