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Veicoli:Acquisto veicolo nuovo |
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Acquisto veicolo
nuovo. Le pratiche amministrative per l'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno studio di consulenza automobilistica ("agenzia di pratiche auto") di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta "messa su strada", il cui costo viene calcolato nel prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. "prezzo "chiavi in mano". |
La prima pratica da svolgere riguarda
l'assegnazione della targa. Per far ciò, chi acquista deve fornire al concessionario il
proprio certificato di residenza ed il Codice fiscale, per avviare la pratica di
immatricolazione presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e per redigere
l'atto di vendita, che deve essere registrato al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico, gestito dall'ACI). |
Il certificato di residenza può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione, di norma, deve avvenire davanti al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione e l'interessato deve farsi riconoscere con un documento d'identità. Con una circolare del 30 giugno '97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l'autocertificazione può essere resa anche non in presenza dell'addetto alla ricezione purché venga esibito un documento di identità, se l'interessato presenta la pratica di persona, o venga allegata una fotocopia del documento stesso, se a presentare la pratica è un delegato o un agenzia. La circolare, infine, vieta di chiedere il certificato di residenza se quest'ultima è contenuta in un valido documento di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. L'Ufficio della Motorizzazione Civile rilascia le targhe e la carta di circolazione. Quest'ultima è generalmente quella "provvisoria" - "foglio di via" -, ha validità 90 giorni e deve, poi, essere sostituita dal documento definitivo. |
Iscrizione al P.R.A.
Entro sessanta giorni dalla data di rilascio della Carta di circolazione definitiva, occorre presentare la richiesta di iscrizione al P.R.A. La registrazione al P.R.A. è importante perché attua quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico - patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi. Tutti gli uffici del P.R.A. sono stati integralmente informatizzati ed operano con procedure automatizzate che consentono di rilasciare rapidamente agli automobilisti i documenti di cui hanno bisogno, con consegna anche a vista per singole pratiche (cioè in un tempo massimo di norma di circa 15 minuti dalla presentazione della domanda) oppure con invio a domicilio dei certificati richiesti. L'iscrizione al P.R.A. si effettua presentando, all'ufficio della provincia in cui risiede l'acquirente del veicolo, la richiesta su un apposito modulo, denominato "nota di iscrizione", che è distribuito, gratuitamente, presso lo stesso P.R.A. Sul retro della nota di iscrizione deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola, è il concessionario), autenticata da un notaio. Alla nota di iscrizione e alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Questi documenti debbono essere presentati al P.R.A., che provvede a riscuotere anche gli importi, a titolo di imposta, dovuti per la registrazione della proprietà dei veicoli. Il gettito dell'imposta di registrazione è destinato alle Province. Sulla base della richiesta, il P.R.A. registra la proprietà del veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il "Certificato di proprietà" (Cdp), che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il P.R.A., ma, non essendo un documento necessario per la circolazione, può tranquillamente ed opportunamente essere conservato a casa piuttosto che nell'autovettura. |
E se non ci si
iscrive entro i termini? Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione a P.R.A.; in questo caso, tuttavia, la legge prevede l'applicazione di alcune sovrattasse, che possono giungere fino al doppio delle imposte dovute, oltre agli interessi moratori. Se, invece, l'iscrizione non è effettuata entro 90 giorni, la Direzione della Motorizzazione Civile provvede - su segnalazione del P.R.A. - tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione su strada. |
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