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Veicoli:Passaggio di proprietà

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Se avete deciso di acquistare un'auto, una moto o un altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il P.R.A. e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Di seguito sono indicate le informazioni utili per garantire una corretta presentazione della pratica e, soprattutto, per porsi al riparo o per sanare qualunque inconveniente che potrebbe eventualmente derivare dall'acquisto o dalla vendita di un veicolo.

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La pratica di passaggio di proprietà al P.R.A.
La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo risultante al P.R.A. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'atto di vendita. La documentazione da presentare è la seguente:
Se il veicolo è dotato di foglio complementare:
mod. NP - 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il P.R.A.)
foglio complementare
atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme:
1) dichiarazione unilaterale di vendita (scrittura privata con firma autenticata del venditore) in duplice originale in bollo
2) dichiarazione di vendita verbale in forma bilaterale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo
3) atto pubblico, in originale
4) sentenza, in originale
Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp):

il CdP, che costituisce il documento di proprietà, deve essere utilizzato sia per redigere nell'apposito spazio previsto sul "retro" la dichiarazione di vendita con firma autenticata dal notaio, sia come nota di richiesta della pratica al P.R.A.

Nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione cartacea:
mod. NP - 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il P.R.A.);
atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme:
1) dichiarazione bilaterale di vendita verbale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo
2) atto pubblico, in originale
3) sentenza, in originale
ATTENZIONE
In entrambi i casi, se l'acquirente è un cittadino italiano nato all'estero o un cittadino straniero residente in Italia occorre integrare la documentazione con almeno uno dei seguenti documenti:
autocertificazione comprovante la residenza in Italia
copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione
certificato di residenza
certificato di cittadinanza
In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare la documentazione con:
mod NP - 3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di proprietà)
denuncia sporta dall'intestatario del veicolo, presso gli organi di pubblica sicurezza in originale o copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
È importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell'acquirente che del venditore

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Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'A.I.R.E.)
Se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. occorre produrre al P.R.A.:
certificazione di residenza indicante l'iscrizione all'A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo all'estero
oppure
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L. 127/97, oppure (nel caso in cui l'acquirente si presenti personalmente agli sportelli del P.R.A.)documento di riconoscimento in corso di validità.

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Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile.
Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l'atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688". L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell'acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C.

Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T.(Imposta Provinciale di Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e A.P.I.E.T.)

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Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli.
La legge finanziaria 1998 ha previsto delle agevolazioni da applicarsi alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. Pertanto gli atti di natura traslativa o dichiarativa formati dal 1° gennaio 1998 aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli adattati sono esenti dal pagamento della I.P.T. Per godere delle agevolazioni l'interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art.8 comma 4 della Legge finanziaria 1998". Inoltre per le formalità diverse dalla prima iscrizione, al fine delle verifica della rispondenza della caratteristiche tecniche del veicolo all'indicazione di legge, deve essere allegata alla usuale documentazione anche la fotocopia della carta di circolazione (da cui risulti l'adattamento riguardante la locomozione) oppure copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, da cui risulti che la persona è stata riconosciuta portatrice di handicap con ridotte o impedite capacità motorie, oppure copia dell'istanza rivolta al Ministero delle Finanze per ottenere l'esenzione dall'IPT.
Le suddette agevolazioni sono previste esclusivamente per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

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Agevolazioni per i veicoli storici
Agevolazioni per il pagamento della I.P.T. sono previste anche per i veicoli storici.
Infatti, l'art. 63 del collegato alla Finanziaria 2000, L. 21/11/2000 n. 342, ha previsto che per gli atti relativi a tali veicoli di cui viene richiesta la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) a partire dal 10 dicembre 2000, l'imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)

Per godere di tali agevolazioni, l'interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art, 63, comma 4 della Legge 21 novembre 2000, n.342"

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Le pratiche alla Motorizzazione Civile
Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A., a norma dell'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo.

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