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Veicoli Mancata trascrizione al PRA

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Cosa fare se l'acquirente non trascrive al P.R.A. il passaggio di proprietà
Se l'acquirente non trascrive al P.R.A. il passaggio di proprietà, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).
Per ovviare a queste sgradevolissime evenienze, sono previsti una serie di rimedi.
Trascrizione "a tutela del venditore"
Innanzitutto il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice originale): in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono però a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e IPT ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al P.R.A.
Ricorso alla Magistratura
E' possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l'avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l'atto al P.R.A. Ci si può anche rivolgere al Giudice di Pace evitando i tempi lunghi del Tribunale. Dev'essere evidenziato lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al P.R.A. (attestata con certificato cronologico relativo al veicolo da richiedere agli sportelli del P.R.A.) da parte dell'acquirente (del quale devono essere indicati tutti i dati) e devono essere prodotte tutte le prove possibili (es: documenti in originale o in copia, estratti conto da cui risulti un pagamento effettuato per l'acquisto del veicolo) anche testimoniali, e dev'essere richiesto al Giudice di pronunciarsi con sentenza o ordinanza che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al P.R.A. e, dall'altro, ordini al Conservatore del P.R.A. di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri a carico del venditore.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche nel caso in cui per il disbrigo delle pratiche relative ad un passaggio di proprietà ci sia rivolti ad una Agenzia di pratiche auto che non abbia provveduto e risulti poi fallita. In tal caso, è determinante produrre come mezzo di prova la ricevuta dei pagamenti all'Agenzia per l'effettuazione delle pratiche al P.R.A. ed alla Motorizzazione Civile.
La tassa automobilistica
Per quanto riguarda infine il "bollo auto", si può ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione di data certa che dimostri l'indisponibilità del veicolo. Si può quindi essere esonerati dal versamento dei bolli auto - con decorrenza dalla data dell'atto- se si esibisce un atto di vendita redatto nelle forme di legge, anche se non trascritto al P.R.A. E' quindi buona norma, quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti consegnati all'acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare dell'atto di vendita.
E' infine possibile, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere l'obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest'ultima però fa cessare l'obbligo tributario dal momento in cui viene presentata mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d'imposta.
Si fa riferimento, in concreto, alla seguente casistica esplicativa:
consegna del veicolo a concessionario poi fallito o recosi irreperibile
vendita a favore di persona della quale si ignorino in tutto o in parte i dati essenziali per la trascrizione al P.R.A.
cessazione della circolazione effettuata in data anteriore al 30.06.1998 con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore
cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo all'estero
Per una più completa disamina dei casi di esonero, si suggerisce di consultare la Circolare 11 maggio 1998 del Ministero delle Finanze

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