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La tassa automobilistica
Per quanto riguarda infine il "bollo auto", si può ottenere l'esonero dal
pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione di data certa che
dimostri l'indisponibilità del veicolo. Si può quindi essere esonerati dal versamento
dei bolli auto - con decorrenza dalla data dell'atto- se si esibisce un atto di vendita
redatto nelle forme di legge, anche se non trascritto al P.R.A. E' quindi buona norma,
quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti consegnati
all'acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare dell'atto
di vendita.
E' infine possibile, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere
l'obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al P.R.A. la perdita di possesso
del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quest'ultima però fa cessare l'obbligo tributario dal momento in cui viene presentata
mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d'imposta.
Si fa riferimento, in concreto, alla seguente casistica esplicativa:
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consegna del veicolo a
concessionario poi fallito o recosi irreperibile |
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vendita a favore di persona della
quale si ignorino in tutto o in parte i dati essenziali per la trascrizione al P.R.A. |
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cessazione della circolazione
effettuata in data anteriore al 30.06.1998 con indisponibilità della documentazione
consegnata al demolitore |
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cessazione della circolazione per
cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo all'estero |
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