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Veicoli:Consigli utili per l'acquisto

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Avete deciso di acquistare un veicolo nuovo? Vediamo, passo dopo passo, cosa bisogna fare per essere in regola

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Con questi termini si indicano diverse direttive di omologazione:
la Euro 1 indica la direttiva 91/441; il rispetto dei limiti di emissione da essa stabiliti impose l'adozione della "marmitta catalitica" sulle vetture nuove;
- la Euro 2 indica l'insieme delle direttive 93/59 e 94/12: i veicoli omologati secondo questa direttiva non potranno più essere immatricolati come nuovi dopo l'1/1/2001, a meno che non si tratti di "veicoli di fine serie";
- la Euro 3 indica la direttiva 98/69: a partire dall'1/1/2001 potranno essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di "veicoli di fine serie". Esiste anche una "norma Euro 4", costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella medesima direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall'1/1/2006.
I contenuti delle singole "norme" sono riportate in un'apposita pagina.
Nell'evoluzione dalla direttiva 91/441 alla direttiva 98/69 sono cambiati non solo i limiti di emissione, ma soprattutto le metodologie di prova e di misura; pertanto, alcuni valori della prima direttiva si raddoppierebbero se misurati secondo la direttiva 98/69. Cfr. in proposito il documento, in lingua inglese, elaborato dal Department of Environment del Regno Unito.

Tutte le Case operanti sul mercato italiano hanno chiesto ed ottenuto di poter continuare a vendere ed immatricolare come "fine serie", nel corso del 2001, una quantità di veicoli rispondenti alla norma Euro2 pari al 10% di quelli da loro immatricolati nel corso del 2000.
Per le autovetture, si tratta di circa 240.000 unità, che saranno offerte in vendita negli autosaloni accanto alle vetture di più recente omologazione. Per esse è lecito attendersi e richiedere condizioni di vendita ben più favorevoli.
Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva, consentendo l'acquisto a prezzo notevolmente scontato.

Tuttavia, per chi:

- utilizza il veicolo in zone soggette a provvedimenti di blocchi selettivi della circolazione (secondo le caratteristiche del veicolo) per motivi di tutela della qualità dell'aria, ed inoltre
- è intenzionato a tenere il veicolo per un discreto numero di anni (almeno 5 o 6), ed inoltre
- considera il veicolo un mezzo di trasporto irrinunciabile e quindi eccessivamente onerosa la prospettiva di essere soggetto a "blocchi della circolazione"

può essere importante acquistare una vettura adeguata alle norme Euro3 od Euro4 anziché alla norma Euro2.
In questo modo potrà evitare con presumibile maggiore facilità i rischi di blocco della circolazione che, in prospettiva, potrebbero colpire - in ragione dei superiori valori di emissioni inquinanti - anche le vetture Euro2 od Euro 1, finora esenti da limitazioni (salvo in casi sporadici).
In questo caso è necessario controllare, prima di impegnarsi nell'acquisto, secondo quale direttiva o "norma" è stato omologato il veicolo.
Il venditore è sempre in grado - eventualmente consultando la Casa - di stabilire se il veicolo che si sta acquistando (identificato con il numero di telaio) è omologato secondo Euro2, 3 oppure 4. In caso di dubbio è opportuno far inserire nel contratto o nella "commissione di acquisto" la clausola che il rispetto dei limiti di cui alla direttiva 98/69 parte A oppure B (Euro 3 e 4, rispettivamente) è requisito indispensabile.
Sui veicoli già immatricolati occorre controllare quanto indicato al rigo V.9 della "parte tecnica" della carta di circolazione, dove appunto sono indicate le sigle della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo.
Uguale cautela dovrà essere usata anche nell'acquisto dei piccoli veicoli trasporto merci (di massa fino a 1.350 kg), per i quali la deroga per "fine serie" riguarda il 30% degli analoghi veicoli immatricolati nel 2000.

Per ulteriori particolari si rinvia ai testi delle direttive, alle ulteriori informazioni presenti sul sito dell'Unione Europea ed ai provvedimenti nazionali di recepimento. Non e' possibile fornire integrazioni o chiarimenti attraverso e-mail.
I veicoli alimentati a GPL o a GN (gas naturale, cioe' metano) sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti.

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