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contenuti delle singole "norme" sono riportate in un'apposita pagina.
Nell'evoluzione dalla direttiva 91/441 alla direttiva 98/69 sono cambiati non solo i
limiti di emissione, ma soprattutto le metodologie di prova e di misura; pertanto, alcuni
valori della prima direttiva si raddoppierebbero se misurati secondo la direttiva 98/69.
Cfr. in proposito il documento, in lingua inglese, elaborato dal Department of Environment
del Regno Unito. Tutte le Case operanti sul mercato italiano hanno chiesto ed ottenuto
di poter continuare a vendere ed immatricolare come "fine serie", nel corso del
2001, una quantità di veicoli rispondenti alla norma Euro2 pari al 10% di quelli da loro
immatricolati nel corso del 2000.
Per le autovetture, si tratta di circa 240.000 unità, che saranno offerte in vendita
negli autosaloni accanto alle vetture di più recente omologazione. Per esse è lecito
attendersi e richiedere condizioni di vendita ben più favorevoli.
Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive
diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella
successiva, consentendo l'acquisto a prezzo notevolmente scontato.
Tuttavia, per chi:
- utilizza il veicolo in zone soggette a provvedimenti di blocchi selettivi della
circolazione (secondo le caratteristiche del veicolo) per motivi di tutela della qualità
dell'aria, ed inoltre
- è intenzionato a tenere il veicolo per un discreto numero di anni (almeno 5 o 6), ed
inoltre
- considera il veicolo un mezzo di trasporto irrinunciabile e quindi eccessivamente
onerosa la prospettiva di essere soggetto a "blocchi della circolazione"
può essere importante acquistare una vettura adeguata alle norme Euro3 od Euro4
anziché alla norma Euro2.
In questo modo potrà evitare con presumibile maggiore facilità i rischi di blocco della
circolazione che, in prospettiva, potrebbero colpire - in ragione dei superiori valori di
emissioni inquinanti - anche le vetture Euro2 od Euro 1, finora esenti da limitazioni
(salvo in casi sporadici).
In questo caso è necessario controllare, prima di impegnarsi nell'acquisto, secondo quale
direttiva o "norma" è stato omologato il veicolo.
Il venditore è sempre in grado - eventualmente consultando la Casa - di stabilire se il
veicolo che si sta acquistando (identificato con il numero di telaio) è omologato secondo
Euro2, 3 oppure 4. In caso di dubbio è opportuno far inserire nel contratto o nella
"commissione di acquisto" la clausola che il rispetto dei limiti di cui alla
direttiva 98/69 parte A oppure B (Euro 3 e 4, rispettivamente) è requisito
indispensabile.
Sui veicoli già immatricolati occorre controllare quanto indicato al rigo V.9 della
"parte tecnica" della carta di circolazione, dove appunto sono indicate le sigle
della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il
veicolo.
Uguale cautela dovrà essere usata anche nell'acquisto dei piccoli veicoli trasporto merci
(di massa fino a 1.350 kg), per i quali la deroga per "fine serie" riguarda il
30% degli analoghi veicoli immatricolati nel 2000.
Per ulteriori particolari si rinvia ai testi delle direttive, alle ulteriori
informazioni presenti sul sito dell'Unione Europea ed ai provvedimenti nazionali di
recepimento. Non e' possibile fornire integrazioni o chiarimenti attraverso e-mail.
I veicoli alimentati a GPL o a GN (gas naturale, cioe' metano) sono soggetti alla
direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce
che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli
stessi limiti. |