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Ciclomotori: acquisto e vendita

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Il trasferimento di proprietà' dei ciclomotori segue il normale regime dei beni mobili non registrati.
In pratica, non vi e' alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà: la "targa" del ciclomotore identifica infatti il "responsabile della circolazione" e non il veicolo, e quindi può essere smontata da un ciclomotore e messa su un altro.
Non e' neanche necessario l'atto scritto, che però sarà opportuno richiedere o rilasciare quantomeno come ricevuta dell'importo pagato e della provenienza del veicolo o del trasferimento degli oneri e delle responsabilità connessi al possesso del veicolo.
Vi sono tuttavia alcune precauzioni da adottare.
Se si è venditori, per quanto detto sopra, è necessario levare la "targa" prima di cedere il ciclomotore. E' inoltre obbligatorio cedere all'acquirente il "certificato di idoneità tecnica", in originale (o, se smarrito, il suo equivalente emesso dalla Motorizzazione Civile, ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore.
Se si e' acquirenti, occorre pretendere la consegna del "certificato di idoneità tecnica" (in originale o, se smarrito, il suo equivalente, emesso dalla Motorizzazione), controllando che il numero di telaio ivi indicato corrisponda a quello effettivamente marchiato (in modo chiaro e completo) sul ciclomotore. Occorre subito provvedere il veicolo di "targa" e di assicurazione per il ciclomotore specifico, identificato come fabbrica, tipo e telaio. Infatti, anche se con una sola "targa" si possono alternativamente utilizzare più' ciclomotori, e' necessario che ognuno di essi, quando circola, sia coperto da polizza RCA.
Occorre poi ricordare che il minore degli anni 18, secondo il codice civile, non ha la "capacita' di agire": pertanto, la vendita da o a favore di un minorenne e' soggetta al rischio di annullabilità' del contratto.

 

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