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Patente Furto e smarrimento

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Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, č necessario presentare denuncia all'autoritā di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrā autenticata dalla stessa autoritā.
Quest'ultima rilascerā contestualmente un permesso provvisorio di guida della validitā di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato riceverā il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validitā del permesso provvisorio di guida č automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente.
Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.

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