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Patente estera

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Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:

a) può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia;

b) può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:

1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);

2) attestazione dei versamenti prescritti ( su c/c 4028; su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l'ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.

c) può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari

  Patente extracomunitaria. Conversione.

I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l'esame di idoneità, purchè si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.

Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite
(aggiornato al 20 marzo 2001)

Arabia Saudita
Germania
Malaysia
Slovenia
Austria
Giappone
Malta
Spagna
Belgio
Gran Bretagna
Marocco
Sri-Lanka
Bulgaria
Grecia
Norvegia
Sudan
Cipro
Iran
Oman
Svezia
Corea
Irlanda
Paesi Bassi
Svizzera
Croazia
Islanda
Macedonia
Tunisia
Danimarca
Isole Mauritius
Polonia
Turchia
Emirati Arabi Uniti
Israele
Portogallo
Ungheria
Filippine
Libia
Principato di Monaco
Vietnam
Finlandia
Liechtenstein
San Marino
Francia
Lussemburgo
Siria

Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

Canada
Personale Diplomatico e Consolare
Cile
Diplomatici e loro familiari
Stati Uniti
Personale Diplomatico e Consolare
Zambia
Cittadini in missione governativa e loro familiari
Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l'ufficio della Motorizzazione della propria provincia.


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