Patente
comunitaria. Riconoscimento e conversione.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono
equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di
guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in
Italia la sua residenza ha tre possibilità:
a) può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un
anno dall'acquisizione della residenza in Italia;
b) può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso
deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un
ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo
insieme a:
1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza
anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);
2) attestazione dei versamenti prescritti ( su c/c 4028; su c/c n. 9001). In seguito a
tale richiesta l'ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale
è indicata, tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere
apposto sul documento di guida.
c) può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere
inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o
distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio
per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari |