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Patente  rilascio

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La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). E' possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E' obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
  Requisiti necessari per conseguire la patente

fisici e psichici

Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.

  morali
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Tipologie di patente e Certificati di Abilitazione Professionale (CAP)

TIPO VEICOLO, ETA', PATENTE E CAP, NOTE

1
a trazione animale
min.14
2
ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri (massa a vuoto fino a 350 kg, vel. fino a 45 km/h, motore fino a 50 cmc o pot. fino a 4 kw)
min.14
 
3
macchine agricole con massa o dimensione non superiore a quella prescritta per i motoveicoli, senza passeggeri
min.16
pat.A
4
motocicli fino a 125 cmc e 11kw, senza passeggero
min.16
pat.A1 (B)
Con pat. B solo in ambito nazionale; per guida in Paesi UE occorre esame pratico supplementare. Vedi anche la nota "guida di motocicli", in fondo alla tabella.
5
motocarri (tricicli con motore oltre 50 cmc e vel. oltre 45 km/h)
min.16
pat.A1
6
quadricicli (massa a vuoto fino a 400 kg e pot. fino a 15 kw)
min.16
pat.A1
7
motocicli fino a 125 cmc e 11kw, con passeggero
min.18
pat.A1 (B)
Con pat. B solo in ambito nazionale; per guida in Paesi UE occorre esame pratico supplementare. Vedi anche la nota "guida di motocicli", in fondo alla tabella.
8
motocicli fino a 25 kw e fino a 0,16 kw/kg; motocicli con sidecar fino a 0,16 kw/kg
min.18
pat.A "limitata"
La prova d'esame viene condotta con veicolo di cilindrata, potenza e velocità limitati ("accesso graduale"). Le limitazioni di potenza e rapporto potenza/tara si applicano anche in fase di esercitazione. Vedi anche la nota "guida di motocicli", in fondo alla tabella.
9
autoveicoli fino a 3.500 kg e posti fino a 8 + 1 (compresi autocaravan), + rimorchio fino a 750 kg
min.18
pat.B
10
autoveicoli fino a 3.500 kg e posti fino a 8 +1, + rimorchio per complessivi max 3.500 kg, con massa complessiva del rimorchio non sup. alla massa a vuoto della motrice
min.18
pat.B
11
macchine agricole con altre persone a bordo o che superano i limiti di massa o dimensione dei motocicli
min.18
pat.B
12
macchine operatrici eccezionali
min.18
pat.C
La pat. C abilita anche per la B
13
autoveicoli fino a 3.500 kg e posti a sedere fino a 8 + 1 (compresi autocaravan), con rimorchio superiore ai limiti per la patente B
min.18
pat.B+E
14
autoveicoli (escl. autobus) oltre 3.500 kg (compresi autocaravan), + rimorchio fino a 750 kg
min.18
pat.C
La pat. C abilita anche per la B
15
autoveicoli (escl. autobus) oltre 3.500 kg (compresi autocaravan) + rimorchio oltre 750 kg e complessivamente fino a 7.500 kg
min.18
pat.C+E
La pat. C abilita anche per la B
16
autoveicoli trasp. cose oltre 7.500 kg, compreso eventuale rimorchio fino a 750 kg
min.18
pat.C cap.KC
La pat. C abilita anche per la B; per la pat C. occorre essere in possesso di pat. B.
17
autoveicoli trasp. cose oltre 7.500 kg, compreso eventuale rimorchio oltre a 750 kg
min.18
pat.C+E cap.KC
La pat. C abilita anche per la B; per la pat C. occorre essere in possesso di pat. B.
18
motocicli oltre 25 kw e 0,16 kw/kg motocicli con sidecar oltre 0,16 kw/kg
min.20
pat.A (B)
Dopo due anni dal conseguimento della pat. A "limitata" (vedi n.8); immediatamente, se la prova d'esame ad almeno 21 anni di età è condotta con motociclo di almeno 35 Kw. Con pat. B solo in territorio nazionale e solo se conseguita prima del 26/4/1988; in territorio UE solo dopo superamento prova pratica supplementare come per pat. A. Vedi anche la nota "guida di motocicli", in fondo alla tabella.
19
motocarrozzette in servizio di piazza o noleggio con conducente
min.21
pat.A cap.KA
CAP richiesto solo se il veicolo è in servizio taxi o noleggio
20
Autovetture in servizio taxi o noleggio con conducente
min.21
pat.B cap.KB
21
mezzi adibiti a servizi di emergenza fino a 3.500 kg
min.21
pat.B
22
autoveicoli (escl. autobus) oltre 7.500 kg
min.21
pat.C
per la pat. C occorre essere in possesso di pat.B.
23
mezzi adibiti a servizi di emergenza oltre 3.500 kg
min.21
pat.C
La pat. C abilita anche per la B; per la pat. C occorre essere in possesso di pat. B.
24
autoveicoli per trasporto persone oltre 8 + 1 posti anche con rimorchio fino a 750 kg
min.21 max.65
pat.D cap.KD
CAP richiesto solo se il veicolo è in servizio di linea, noleggio con conducente, scuolabus. La pat. D abilita anche per la pat. C e la pat. B; per la pat. D occorre essere in possesso di pat.B.
25
autoveicoli per trasporto persone oltre 8 + 1 posti con rimorchio oltre 750 kg
min.21 max.65
pat.D+E cap.KD
CAP richiesto solo se il veicolo è in servizio di linea, noleggio con conducente, scuolabus. La pat. D abilita anche per la pat. C e la pat. B; per la pat. D occorre essere in possesso di pat.B.
Guida di motocicli.

Con patente B. Se si ha la patente B italiana rilasciata prima dell'1/1/1986 si possono guidare motocicli, di qualunque cilindrata e potenza, sia in Italia che in Paesi UE; se la patente B italiana è stata rilasciata nel periodo compreso tra l'1/1/1986 ed il 25/4/1988 si possono guidare motocicli solo in Italia, mentre per guidare negli altri Paesi occorre superare una "prova pratica". Se si ha una patente B rilasciata a partire dal 26/4/1988, si possono guidare sul territorio italiano solo motocicli fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kW, ma per la guida di motocicli (di qualunque potenza) negli altri Paesi occorre superare un esame teorico (a programma ridotto) e pratico che estende la validità della patente B.

Con patenti A1. Se si è in possesso di patente A1 rilasciata fino al 30/9/1999, al compimento dei 18 anni essa si trasforma automaticamente in patente A "limitata", che consente la guida di motocicli fino a 25 kw e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg; al compimento dei 21 anni si trasforma automaticamente in patente A "illimitata" . Se invece la patente A1 è stata rilasciata a partire dall'1/10/1999, per poter guidare motocicli oltre 125 cc e 11 kW occorre (qualunque sia l'età successivamente raggiunta) conseguire la patente A, nella versione "ad accesso graduale" o "ad accesso diretto", con l'effettuazione di una specifica prova pratica.

Con patente A. La patente A può essere conseguita svolgendo la prova pratica in due modi: 1) ad "accesso graduale" (l'unico possibile se si ha meno di 21 anni), con motociclo di potenza limitata (fino a 25 kw, almeno 120 cc); ad "accesso diretto", con motocicli oltre 35 kW e solo se si hanno almeno 21 anni. Se la prova pratica è del primo tipo, solo dopo due anni di anzianità di patente ed almeno 20 anni di età si potranno guidare motocicli oltre 25 kW e con rapporto potenza peso oltre 0,16 kW/kg. Se la prova pratica è del secondo tipo, da subito si possono guidare motocicli oltre 25 kW.
Come ottenere la patente
Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
  Esame di idoneità
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.
  Esercitazioni alla guida
L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P" (principiante). La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
  Limitazioni per i neopatentati
Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:

1. i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;

2. i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.

  Guida senza patente
Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con una sanzione pecuniaria  il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato)  Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa . Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.
Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito anche esso con una sanzione amministrativa e la sospensione della patente  non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).

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