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Il conto proprio - Autotrasporto di cose - Licenza

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(Legge 06/06/1974 nr. 298)

 

  • UN VEICOLO SI INTENDE ADIBITO AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO PROPRIO QUANDO SERVE PER SODDISFARE ESIGENZE PROFESSIONALI O COMMERCIALI DELL’INTESTATARIO.

  • LE MERCI TRASPORTATE, PERCIO’, SONO DEL TRASPORTATORE OPPURE APPARTENGONO A PERSONE CON CUI L’INTESTATARIO HA RAPPORTI IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELLA SUA IMPRESA (MERCIA LUI CONSEGNATE PER ESSERE RIPARATE, MODIFICATE, TRASFORMATE, ECC.).

  • CONSEGUENTEMENTE, IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E’ QUELLO ESEGUITO DA PERSONE FISICHE OVVERO GIURIDICHE, ENTI PRIVATI O PUBBLICI PER ESIGENZE PROPRIE QUANDO CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

                A) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà;

 

                B) i preposti alla guida ed alla scorta, se non esercitate personalmente dal titolare della                          licenza, risultino lavoratori dipendenti (art. 5 D.P.R. 783/77 - sono equiparati i

                     componenti delle famiglie nel caso di imprese artigiane art. 2083 C.C.) ;

 

                C) il trasporto non costituisce attività econòmicamente prevalente e rappresenti solo                          un’attività complementare o accessoria rispetto all’attività principale.

  • SI HA UN’ATTIVITA’ COMPLEMENTARE O ACCESSORIA QUANDO:

1)   le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche hanno stretta attinenza con l’attività principale

 

2)   l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa

 

3)   le merci trasportate appartengono alle stesse persone o siano dalle medesime prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione, o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate, ecc.

 

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