(art. 172 Codice della Strada)
Luso dei dispositivi di ritenuta (cinture di sicurezza e seggiolini per
bambini) è obbligatorio in via generale, per i conducenti ed i passeggeri delle seguenti
categorie di veicoli a motore:
con almeno 4 ruote destinate al trasporto di persone aventi non più di 8 posti a
sedere escluso il conducente;
adibiti al solo trasporto di persone aventi più di 8 posti con massa fino a 5 t
;
adibiti al trasporto merci aventi una massa non superiore a 3,5 t ad eccezione degli
occupanti dei sedili posteriori;
Eccezioni e particolarità:
Sono esentati dallobbligo di indossare le cinture di sicurezza:
gli appartenenti alle forze di Polizia, ai corpi di Polizia Municipale, del servizio
antincendio e sanitario nell espletamento dei servizi di emergenza;
gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che
effettuano servizi di scorte;
i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico da
piazza (taxi) ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri
abitati;
coloro che svolgono funzioni di istruttori di guida accompagnando legittimamente chi si
esercita alla guida;
le persone affette da patologie particolari che costituiscono controindicazioni
specifiche all uso delle cinture purché dotate di certificazione rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie con lindicazione della durata dell
impedimento;
le donne in stato di gravidanza allorquando il ginecologo curante certifichi una
condizione di rischio per il nascituro;
i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di
persone in servizio pubblico, quando circolano nei centri abitati a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici;
i bambini di età inferiore ai 3 anni che occupano i sedili posteriori se sono
trasportati in un veicolo in cui i sistemi di ritenute non sono disponibili purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
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