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Cautela nella guida: Uso delle cinture di sicurezza e seggiolini

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    (art. 172 Codice della Strada)

    L’uso dei dispositivi di ritenuta (cinture di sicurezza e seggiolini per bambini) è obbligatorio in via generale, per i conducenti ed i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli a motore: 

con almeno 4 ruote destinate al trasporto di persone aventi non più di 8 posti a sedere escluso il conducente; 

adibiti al solo trasporto di persone aventi più di 8 posti con massa fino a 5 t ; 

adibiti al trasporto merci aventi una massa non superiore a 3,5 t ad eccezione degli occupanti dei sedili posteriori;

    Eccezioni e particolarità:

    Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza: 

gli appartenenti alle forze di Polizia, ai corpi di Polizia Municipale, del servizio antincendio e sanitario nell’ espletamento dei servizi di emergenza; 

gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano servizi di scorte; 

i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza (taxi) ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; 

coloro che svolgono funzioni di istruttori di guida accompagnando legittimamente chi si esercita alla guida; 

le persone affette da patologie particolari che costituiscono controindicazioni specifiche all’ uso delle cinture purché dotate di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie con l’indicazione della durata dell’ impedimento; 

le donne in stato di gravidanza allorquando il ginecologo curante certifichi una condizione di rischio per il nascituro; 

i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico, quando circolano nei centri abitati a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici;  

i bambini di età inferiore ai 3 anni che occupano i sedili posteriori se sono trasportati in un veicolo in cui i sistemi di ritenute non sono disponibili purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.

 

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