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Uso del casco
Casco obbligatorio dal 30 marzo 2000
Per effetto della Legge 7/12/99 n.472 art.33, in S.O.G.U 16/12/1999
n.220/L, l'uso del casco dal 30 marzo 2000 è diventatoobbligatorio per tutti i conducenti
di ciclomotori e motocicli, indipendentemente dalla loro età. Si riporta il testo
dell'art.171 del codice della strada modificato dalla citata norma.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1.È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi
cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli eventuali passeggeri (1).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e
motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash,
nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di
sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma (2).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa e al
pagamento di una multa. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione
pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e
chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo
non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di multa.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Così modificato dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999
n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n.
220/L, con decorrenza 30/3/2000. |