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Per essere in regola - Uso dei dispositivi di sicurezza

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Cinture di sicurezza
E' obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, se presenti. Se non presenti, ma esistono gli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo, nel rispetto delle norme di omologazione, è obbligatorio installarle ed utilizzarle. Non sono tenuti all'uso delle cinture di sicurezza:
gli appartenenti alle forze di polizia e polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  gli addetti ai servizi di vigilanza;
  i conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitario in caso di interventi di urgenza;
  i conducenti di autoveicoli per trasporto persone in servizio pubblico di piazza o adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; i passeggeri però rimangono obbligati all'uso delle cinture;
  gli istruttori di guida in servizio;
  le donne in stato di gravidanza con certificazione medica che attesti uno stato di rischio in caso di uso delle cinture;
  le persone affette da patologie particolari che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria), con il conseguente obbligo di utilizzarle.
  Uso del casco
Casco obbligatorio dal 30 marzo 2000

Per effetto della Legge 7/12/99 n.472 art.33, in S.O.G.U 16/12/1999 n.220/L, l'uso del casco dal 30 marzo 2000 è diventatoobbligatorio per tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli, indipendentemente dalla loro età. Si riporta il testo dell'art.171 del codice della strada modificato dalla citata norma.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1.È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli eventuali passeggeri (1).

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma (2).

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa e al pagamento di una multa. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di multa.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Così modificato dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33, legge 7 dicembre 1999, n. 472, in S.O.G.U. 16/12/1999 n. 220/L, con decorrenza 30/3/2000.
  Misure di sicurezza per il trasporto di minori
Per i bambini di età inferiore ai dodici anni con statura al di sotto di un metro e mezzo devono essere utilizzati particolari sistemi di ritenuta, adeguati al loro peso e statura. Si tratta, a seconda delle diverse classi di peso e/o di età, di seggiolini o di rialzi da applicare al sedile per mezzo delle cinture di sicurezza esistenti e dotati, a loro volta, di cinture proprie. Eccezionalmente, quando nei posti posteriori il veicolo non sia dotato di sistemi di ritenuta a loro adatti e solo quando si tratta di bambini di età fino a tre anni (in particolare quando si tratti di trasporti occasionali su veicolo che normalmente non li trasportano, e quando il sistema di ritenuta eventualmente presente è già occupato da altro bambino), è possibile il trasporto non protetto, purché siano accompagnati sul posto posteriore da un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
  Trasporto degli animali
E' consentito il trasporto di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purché esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di animale particolarmente irrequieto.

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