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Per essere in regola - Revisioni

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Modalità di revisione periodica dei veicoli per l'anno 2001
Per le revisioni degli autoveicoli e rimorchi non è prevista, nell'anno 2001, l'emissione di circolari che ne stabiliscano tempi e modalità. È infatti entrato a regime quanto previsto dall'articolo. 80 del Codice della Strada, che stabilisce che per le autovetture "la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia''. Il decreto ministeriale 6 agosto 1998 n. 408 ha inoltre disposto i termini entro i quali i veicoli devono essere sottoposti a revisione.
Si precisa innanzitutto che:
il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non esclude quindi che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
  per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell'anno di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
  per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
  le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.
  Veicoli chiamati alla revisione
Tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:
a) autobus;
b) autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
e) autoambulanze.
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2001, ed anche i veicoli che, nell'anno 2001, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente dall'estero).
Devono inoltre sostenere la revisione nell'anno 2001 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
f) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1997, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2000 o lo saranno nel 2001, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2000 (ad esempio a seguito di incidente).
g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2000 o lo saranno nel 2001, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2000;
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2000 o lo saranno nel 2001, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2000.
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere da f) ad h) che hanno effettuato la revisione nel 1999 devono nuovamente eseguire la revisione nell'anno 2001. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.
Nel corso del 2001 saranno soggetti a revisione anche i motocicli ed i ciclomotori, secondo le modalità specifiche indicate alla fine di questa pagina.
  Termine di scadenza della revisione
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g), h).
  Dove effettuare la revisione
Per effettuare la revisione periodica ci si può rivolgere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ("Motorizzazione") per qualsiasi tipo di veicolo, mentre per la revisione periodica dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ci si può rivolgere sia al Dipartimento dei Trasporti Terrestri sia ad officine convenzionate, la cui lista è disponibile presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento e sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (www.trasportinavigazione.it).
Ai fini della revisione, può essere effettuata la prenotazione, la quale se è eseguita entro il termine stabilito per la revisione stessa, consente soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale di circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova. Tale regola non si applica agli altri veicoli. Si consiglia pertanto di provvedere con congruo anticipo alla prenotazione della revisione, contattando anche più officine autorizzate.
  Oggetto della revisione
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
  Sanzioni
L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa  nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia del veicolo, determinato dagli agenti verbalizzanti.

Schema esplicativo e note di precisazione

Categoria
Obbligo di revisione 2001
Anno di immatricolazione
Motocicli Motocarrozzette Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri
Si, vedi alla fine della pagina
Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente
Si
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2001
Autovetture uso privatoAutoveicoli trasporto promiscuo persone e coseAutocaravanAutocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellateAutoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellateQuadricicli a motore
Si
Fino al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 2000
Autoambulanze Autobus Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto specifico, mezzi d'opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
Si
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2001
Rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.)
Si
Fino al 31/12/1997, esclusi quelli già revisionati nel 2000
Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
Si
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2001
Carrelli appendice
Si
Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili
  Revisione dei motoveicoli
Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2000, a partire dal 2001 saranno soggetti a revisione anche:
a) i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (*), il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo il 31 dicembre 1998; (*) la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds, in nota
b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati per la prima volta prima entro il 31 dicembre 1982, esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo il 31 dicembre 1998; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.

Le revisioni dovranno essere effettuate:

- entro il 30 giugno, per i veicoli il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo o che siano stati immatricolati per la prima volta nello stesso periodo delle "annate" chiamate alla revisione;
- entro il 30 giugno, per i veicoli il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° aprile ed il 30 giugno o che siano stati immatricolati per la prima volta nello stesso periodo;
- entro il 30 settembre, per i veicoli il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 30 settembre o che siano stati immatricolati per la prima volta nello stesso periodo;
- entro il 30 novembre, per i veicoli il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre o che siano stai immatricolati per la prima volta nello stesso periodo.

Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli.

La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale della Motorizzazione o presso officine private convenzionate. La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.


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