Secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale del 16 gennaio 2000, a partire dal 2001 saranno soggetti a revisione anche:
a) |
i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (*), il cui
certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982, esclusi
quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo
il 31 dicembre 1998; (*) la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds, in
nota |
b) |
i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto
promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso
speciale, immatricolati per la prima volta prima entro il 31 dicembre 1982, esclusi quelli
che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo il 31
dicembre 1998; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con
conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale. |
Le revisioni dovranno essere effettuate:
- entro il 30 giugno, per i veicoli il cui certificato
di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo o che siano
stati immatricolati per la prima volta nello stesso periodo delle "annate"
chiamate alla revisione;
- entro il 30 giugno, per i veicoli il cui certificato di
idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° aprile ed il 30 giugno o che siano stati
immatricolati per la prima volta nello stesso periodo;
- entro il 30 settembre, per i veicoli il cui certificato
di idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 30 settembre o che siano
stati immatricolati per la prima volta nello stesso periodo;
- entro il 30 novembre, per i veicoli il cui certificato di
idoneità tecnica sia stato rilasciato tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre o che siano
stai immatricolati per la prima volta nello stesso periodo.
Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli
autoveicoli.
La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale
della Motorizzazione o presso officine private convenzionate. La prenotazione per una data
successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in
cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra
indicate, previste per gli autoveicoli. |