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Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 20.6.2002, n. 121 |
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Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Il Presidente della Repubblica Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Emana il seguente decreto-legge: Articolo 1 Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 2 Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce" sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare". Articolo 3 Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)". Articolo 4 Sulle
autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre
strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del
comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive
fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento
stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Articolo 5 Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Data a Roma, addì 20 giugno 2002 Firmato
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