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Divieto di fumare

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L'articolo 52 della legge finanziaria per il 2002 ha aggravato le sanzioni per chi contravviene al divieto di fumare e per chi é tenuto a farlo rispettare.La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2002, non comporta l'estensione del divieto di fumare ai pubblici esercizi Il divieto di fumare in Italia esiste nei luoghi specificatamente indicati nella circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 ovvero in :

corsie d'ospedale;

aule delle scuole di ogni ordine e grado;

autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;

metropolitane;

sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;

compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;

compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;

sale chiuse di cinema e teatro;

sale chiuse da ballo (escluse quelle con impianto di riciclo dell'aria conforme alle prescrizioni);

sale-corse;

sale riunioni di accademie;

musei;

biblioteche;

sale di lettura aperte al pubblico;

pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico;

locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto e a titolo esemplificativo la circolare precisa che il divieto si applica nei seguenti "locali chiusi adibiti a pubblica riunione:

ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi);

scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni);
uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale; uffici del catasto, uffici collocamento);

uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi);

distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);

uffici I.V.A., uffici del registro;

uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;

uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica);

banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

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