AASSOCIAZIONE MUSICALE
 
Gli associati:
4 SAFETYPINS
12/OTTAVI
SCAKKO MATTO
NEURODELIRI
VANZOCCO
PENCID
BASE GROOVE
 

Statuto

Art. 1 Costituzione E’ costituita l’associazione denominata “Il Parto dei Rumori”, senza scopo di lucro, senza distinzione di alcun genere. L’associazione non distribuisce utili o avanzi né diretti né indiretti. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

Art. 2 Sede La sede legale dell’associazione è in San Miniato, Via F. Sforza, n. 44.

Art. 3 Scopi Gli scopi dell’associazione sono: favorire ed incentivare lo sviluppo della musica originale come strumento indispensabile per la comunicazione sociale, organizzare eventi pubblici ed occasioni di aggregazione per consentire a gruppi musicali e singoli musicisti emergenti di esibirsi in pubblico, creare un circuito di collaborazione tra i vari gruppi musicali, organizzare e gestire una scuola di musica. In particolare si propone di: Organizzare almeno una volta l’anno un evento musicale pubblico dove possano suonare parte dei gruppi musicali

Art. 4 I Soci Onorari Sono nominati dal consiglio a suo insindacabile giudizio. La qualifica onoraria è gratuita, non necessita di rinnovo annuale e conferisce gli stessi diritti dei soci ordinari. I Soci Ordinari Sono musicisti singoli o appartenenti a gruppi musicali emergenti non sottoposti a contratti discografici che facciano principalmente musica propria, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio o dall’assemblea. Per associarsi occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo accettando lo statuto ed i regolamenti senza riserva alcuna. La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi e non è rivalutabile in caso di recesso. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni. I soci hanno diritto di partecipare all’assemblea, di votare, direttamente o per delega, su tutto quanto è di competenza di essa e, se maggiorenni, di essere eletti nelle cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci cessano di appartenere all’associazione per: dimissioni, mancato pagamento della quota associativa per 4 mesi, per inosservanza dello statuto o dei regolamenti interni.

Art. 5 Organi dell’Associazione Sono organi dell’associazione: l’assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Consulta dei rappresentanti dei gruppi (se nominata dal Consiglio).

Art. 6 L’Assemblea dei soci L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, e comunque entro il 30 Aprile. L’assemblea ha il compito di: approvare i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio, eleggere ogni 3 anni i membri del consiglio, approvare eventuali modifiche statutarie, approvare eventuali regolamenti interni, deliberare sugli argomenti all’ O.d.G. proposti, l’assemblea si può riunire in seduta straordinaria su richiesta del presidente, del consiglio o di un terzo dei soci.

Art. 7 Convocazione dell’assemblea La convocazione all’assemblea deve essere fatta venti giorni prima della data fissata, con comunicazione a mezzo posta o e-mail ad ogni avente diritto a parteciparvi ovvero al rappresentante del gruppo, contenente l’O.d.G., il luogo, la data, e l’ora delle convocazioni. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che sia trascorsa un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Delle deliberazioni e decisioni prese dall’assemblea, nonché del bilancio consuntivo e preventivo, verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando avvisi affissi nei locali, o tramite posta o e – mail.

Art. 8 Deleghe Nell’Assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato con delega da un altro socio avente diritto. Nessun intervenuto potrà avere più di 2 deleghe.

Art. 9 Modalità di votazione Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese per appello nominale, alzata di mano o per scrutinio segreto, a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 11 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, 2-7 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Le cariche sociali sono gratuite e danno il solo diritto al rimborso delle spese effettuate per conto dell’Associazione.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha il compito di: Deliberare sulla ammissione, sospensione, espulsione dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto, redigere i bilanci consuntivi e preventivi ed i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale .

Art. 12 Il Presidente Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le assemblee e le adunanze del consiglio, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue mansioni sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 13 Il Segretario Il segretario si occupa degli atti amministrativi e burocratici, redige e cura i verbali del Consiglio e dell’Assemblea dei soci.

Art. 14 Il Tesoriere Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, lo schedario, il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il registro; è custode del patrimonio dell’associazione. I pagamenti devono farsi con firma congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 15 Esercizio sociale e bilancio L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Entro tale data è approvato anche il bilancio preventivo.

Art. 16 Entrate e patrimonio sociale L’Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Costituiscono entrate: Quote sociali, contributi volontari da soci o privati, contributi da enti pubblici, rimborsi per convenzioni, proventi per prestazioni di servizi ai soci, entrate per attività commerciali marginali. Il patrimonio sociale è costituito da: Lasciti testamentari, rendite di beni mobili e immobili dell’associazione.

Art. 17 Modifiche Statutarie Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall’assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18 Durata e scioglimento dell’Associazione L’Associazione ha durata illimitata. Può tuttavia essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci in prima ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento tutto il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di associazioni che hanno finalità simili, con assoluta esclusione di devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Art. 19 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.


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