Statuto
Art. 1 Costituzione E costituita
lassociazione denominata Il Parto dei Rumori, senza
scopo di lucro, senza distinzione di alcun genere. Lassociazione
non distribuisce utili o avanzi né diretti né indiretti.
Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti
dalla legge.
Art. 2 Sede La sede legale dellassociazione
è in San Miniato, Via F. Sforza, n. 44.
Art. 3 Scopi Gli scopi dellassociazione
sono: favorire ed incentivare lo sviluppo della musica originale come
strumento indispensabile per la comunicazione sociale, organizzare eventi
pubblici ed occasioni di aggregazione per consentire a gruppi musicali
e singoli musicisti emergenti di esibirsi in pubblico, creare un circuito
di collaborazione tra i vari gruppi musicali, organizzare e gestire
una scuola di musica. In particolare si propone di: Organizzare almeno
una volta lanno un evento musicale pubblico dove possano suonare
parte dei gruppi musicali
Art. 4 I Soci Onorari Sono nominati dal
consiglio a suo insindacabile giudizio. La qualifica onoraria è
gratuita, non necessita di rinnovo annuale e conferisce gli stessi diritti
dei soci ordinari. I Soci Ordinari Sono musicisti singoli o appartenenti
a gruppi musicali emergenti non sottoposti a contratti discografici
che facciano principalmente musica propria, in regola con il pagamento
delle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio o dallassemblea.
Per associarsi occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo accettando
lo statuto ed i regolamenti senza riserva alcuna. La quota sociale è
personale, non può essere ceduta a terzi e non è rivalutabile
in caso di recesso. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri
individuati dallo statuto o dai regolamenti interni. I soci hanno diritto
di partecipare allassemblea, di votare, direttamente o per delega,
su tutto quanto è di competenza di essa e, se maggiorenni, di
essere eletti nelle cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo
voto. I soci cessano di appartenere allassociazione per: dimissioni,
mancato pagamento della quota associativa per 4 mesi, per inosservanza
dello statuto o dei regolamenti interni.
Art. 5 Organi dellAssociazione
Sono organi dellassociazione: lassemblea dei soci, il Presidente,
il Consiglio Direttivo, la Consulta dei rappresentanti dei gruppi (se
nominata dal Consiglio).
Art. 6 LAssemblea dei soci Lassemblea
dei soci si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta lanno,
e comunque entro il 30 Aprile. Lassemblea ha il compito di: approvare
i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio, eleggere
ogni 3 anni i membri del consiglio, approvare eventuali modifiche statutarie,
approvare eventuali regolamenti interni, deliberare sugli argomenti
all O.d.G. proposti, lassemblea si può riunire in
seduta straordinaria su richiesta del presidente, del consiglio o di
un terzo dei soci.
Art. 7 Convocazione dellassemblea
La convocazione allassemblea deve essere fatta venti giorni prima
della data fissata, con comunicazione a mezzo posta o e-mail ad ogni
avente diritto a parteciparvi ovvero al rappresentante del gruppo, contenente
lO.d.G., il luogo, la data, e lora delle convocazioni. LAssemblea
è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei
soci, ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima
che sia trascorsa unora dalla prima, qualunque sia il numero dei
soci presenti. Delle deliberazioni e decisioni prese dallassemblea,
nonché del bilancio consuntivo e preventivo, verrà data
adeguata informazione ai soci utilizzando avvisi affissi nei locali,
o tramite posta o e mail.
Art. 8 Deleghe NellAssemblea ogni
avente diritto al voto può essere rappresentato con delega da
un altro socio avente diritto. Nessun intervenuto potrà avere
più di 2 deleghe.
Art. 9 Modalità di votazione Le
deliberazioni dellassemblea vengono prese per appello nominale,
alzata di mano o per scrutinio segreto, a maggioranza relativa dei presenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio
Direttivo è composto da 6 a 11 membri: il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario, il Tesoriere, 2-7 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo
resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio
elegge tra i consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il segretario
e il tesoriere. Le cariche sociali sono gratuite e danno il solo diritto
al rimborso delle spese effettuate per conto dellAssociazione.
Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: Deliberare sulla ammissione,
sospensione, espulsione dei soci, curare lesecuzione delle deliberazioni
dellAssemblea, redigere i programmi delle attività sociali
previste dallo statuto, redigere i bilanci consuntivi e preventivi ed
i regolamenti interni da sottoporre allapprovazione dellAssemblea,
stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti allattività
sociale .
Art. 12 Il Presidente Il presidente ha
la rappresentanza legale e la firma sociale, rappresenta lAssociazione
di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le assemblee e le
adunanze del consiglio, adotta provvedimenti a carattere durgenza
con lobbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione
successiva. In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue mansioni
sono assolte dal Vicepresidente.
Art. 13 Il Segretario Il segretario si
occupa degli atti amministrativi e burocratici, redige e cura i verbali
del Consiglio e dellAssemblea dei soci.
Art. 14 Il Tesoriere Il Tesoriere tiene
il registro delle entrate e delle uscite, lo schedario, il tesseramento
dei soci, di cui tiene aggiornato il registro; è custode del
patrimonio dellassociazione. I pagamenti devono farsi con firma
congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Art. 15 Esercizio sociale e bilancio
Lesercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Il bilancio consuntivo è approvato dallAssemblea dei soci
entro il 30 Aprile dellanno successivo. Entro tale data è
approvato anche il bilancio preventivo.
Art. 16 Entrate e patrimonio sociale
LAssociazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.
Costituiscono entrate: Quote sociali, contributi volontari da soci o
privati, contributi da enti pubblici, rimborsi per convenzioni, proventi
per prestazioni di servizi ai soci, entrate per attività commerciali
marginali. Il patrimonio sociale è costituito da: Lasciti testamentari,
rendite di beni mobili e immobili dellassociazione.
Art. 17 Modifiche Statutarie Ogni eventuale
modifica al presente Statuto deve essere approvata dallassemblea
dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 18 Durata e scioglimento dellAssociazione
LAssociazione ha durata illimitata. Può tuttavia essere
sciolta con deliberazione dellassemblea dei soci in prima ed in
seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci. In caso
di scioglimento tutto il patrimonio residuo dovrà essere devoluto
in favore di associazioni che hanno finalità simili, con assoluta
esclusione di devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.
Art. 19 Norma di rinvio Per quanto non
previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni in materia.
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