ASSOCIAZIONE PARCO DELL'ASSUNTA  -  CASTEL CASTAGNA  (TE)

Home Sommario

Lo Statuto
Progetti ed Eventi Lo Statuto Il Parco

[In allestimento] sito in costruzione

La Chiesa

 

ART. 1

                            SEDE – SCOPO - FINALITA’- DURATA

 1.1

E’ costituita l’ASSOCIAZIONE  “PARCO dell’ASSUNTA”. La sede dell’Associazione viene fissata in Castel Castagna (TE), …………………………………………………………………., fintantoché …………………………………………………………………………………………………………… , proprietaria dei locali, e ……………………………………. lo consentiranno a loro insindacabile giudizio, o qualora il Comune di CASTEL CASTAGNA destini un locale idoneo all’Associazione stessa.

1.2

L’Associazione PARCO dell’ASSUNTA ha lo scopo di costituire nell’ambito del territorio in cui opera una comunità democratica che stimoli e promuova ogni attività che si ritenga idonea alla crescita e allo sviluppo di una cultura sociale, tutela civica ed ambientale. L’Associazione potrà inoltre;

-         avviare ogni altra iniziativa di tipo promozionale, culturale e sociale che verrà ritenuta utile, da parte del consiglio di amministrazione, al raggiungimento dello scopo sociale.

-         esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di autofinanziamento

-         può promuovere, allestire, sviluppare e/o gestire convegni, conferenze,seminari, proiezioni di film e documenti, spettacoli teatrali, concerti, lezioni, corsi di vario genere per bambini, ragazzi, adulti, incontri, interventi di carattere sportivo e ricreativo, nelle istituzioni pubbliche e private, munendosi di tutti i mezzi e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente.

-         Promuovere concorsi e mostre o manifestazioni che consentano di sviluppare e favorire l’arricchimento culturale.

-         Attività editoriale; gestione di un sito e portali internet, pubblicazione di bollettini d’informazione varie.

-         è anche l’organismo attraverso il quale si realizza in forma permanente la consultazione e la partecipazione all’attività amministrativa del Comune.

-         per raggiungere le proprie finalità l'Associazione può anche operare in sinergia con altre istituzioni, in Italia e all'estero, che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte e, comunque, scopi analoghi a quelli statutari, anche partecipando a progetti di partenariato. L'Associazione si avvale dell'operato dei propri soci, di stagisti e di volontari nonché, quando necessario e con delibera del Consiglio direttivo, di personale dipendente, di collaboratori occasionali, di collaboratori autonomi, di collaboratori coordinati e continuativi, impiegati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro. Per l'attuazione di propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare, altresì, artisti, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato, estraneo all'Associazione.

-         Esso è apartitico senza fini di lucro.

 1.3

Possono far parte all’associazione;

le persone fisiche maggiorenni ;

le persone giuridiche, gli Enti o le Associazioni (per tramite di loro rappresentante);

che condividono idee, finalità, scopi ed obiettivi dell’associazione espressi nello statuto e che si impegnino a realizzarlo.

 1.4

La presente Associazione ha durata fino a che ne sia deliberato lo scioglimento in seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci Effettivi e comunque fino a che sia compiuta l’intera liquidazione del fondo comune. La durata dell’ASSOCIAZIONE è distinta in anni finanziari ed in anni sociali. L’anno finanziario e l’anno sociale coincidono con l’anno solare.  

ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO

ART. 2

DECENTRAMENTO TERRITORIALE

2.1

Il territorio in cui opera l’Associazione è di seguito riportato:

Comune di Castel Castagna e Frazioni

Nel caso se ne presentasse la necessità, l'Associazione può aprire sedi in altri Paesi della Comunità Europea o nei Paesi extracomunitari

Art. 4)  FONDO COMUNE. I contributi dei Soci, ogni altro contributo ricevuto, le eventuali eccedenze attive di ogni anno finanziario ed i beni acquistati con tali fondi costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Finché dura l’Associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la quota in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea, che ne ha deliberato lo scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione del fondo comune e decidere come vada devoluto l’eventuale avanzo.

 

 

 

 

Home ] La Chiesa ]

Copyright © 2003 ASSOCIAZIONE PARCO DELL'ASSUNTA
Aggiornato il: 05 ottobre 2003