l'ISTITUZIONE delle G.E.V.

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

L.R. 29 DICEMBRE 1980, N. 105 e successive modificazioni.

Art. 1 (Finalità)

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto dalle guardie giurate incaricate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui alla presente legge. Esso svolge le seguenti funzioni:

- promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

- concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28, all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d'incarico;

- offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico.

Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 255 dei R.D. 6 maggio 1940, n. 635, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Art. 2 (Enti organizzatori dei servizio)

L'organizzazione dei servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

- agli Enti gestori dei Parchi Regionali per i territori di rispettiva competenza;

- alle Comunità montane, per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali;

- alle Province ed ai Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle Comunità montane.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio competono alla Regione.