MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE
GENERALE
Calle
dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 Venezia
Prot.
n. 2883/C2 Venezia,
31 marzo 2003
Oggetto:
Incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici
(art. 26 CCNL – Area V dirigenza scolastica
sottoscritto in data 01.03.2002).-
Questa
Direzione Generale intende fornire alcune linee di
indirizzo in ordine agli incarichi aggiuntivi
conferibili ai dirigenti scolastici ai sensi
dell’art. 26 del CCNL – Area V dirigenza
scolastica sottoscritto in data 01.03.2002.
Le
indicazioni che seguono sono frutto del documento
di lavoro elaborato dalla Commissione Bilaterale
Regionale istituita ai sensi dell’art. 10 del
suddetto contratto.
Premessa
I
riferimenti normativi di carattere generale circa
l’assunzione di incarichi aggiuntivi da parte
dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, e
quindi anche dei dirigenti scolastici, si
rinvengono nell’articolo 24 del Decreto
Legislativo 30.03.2001, n. 165, Testo Unico
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”. Il comma 3, articolo 24, del D. Lgs.
165/2001 stabilisce, infatti, che il trattamento
economico attribuito ai dirigenti delle Pubbliche
Amministrazioni “remunera tutte le funzioni
ed i compiti […] nonché qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall’amministrazione presso
cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza.”
E’
il concetto dell’onnicomprensività della
retribuzione dei dirigenti che trova specifica
disciplina per i dirigenti scolastici nell’art.
26 del CCNL – Area V sottoscritto in data
01.03.2002.
Incarichi
Aggiuntivi
L’art.
26 del CCNL – Area V dirigenza scolastica
prevede diversi tipi di incarichi aggiuntivi che
possono essere classificati come di seguito:
Il
primo comma dell’articolo 26 individua, con
elencazione tassativa, gli incarichi aggiuntivi obbligatori,
conferiti dall’Amministrazione Scolastica,
sulla base delle norme vigenti, che il Dirigente
Scolastico è tenuto ad accettare. Essi sono:
a) Presidenza di commissioni d’esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore;
b) Presidenza di
commissione d’esame di licenza media;
c) Reggenza d’altra
istituzione scolastica, oltre quella affidata con
incarico dirigenziale;
d) Presidenza di
commissioni o sottocommissioni di concorso a
cattedre;
e) Direzione e/o
docenza in corsi di formazione aggiornamento per
il personale della scuola;
f) Funzione di
commissario governativo.
Comunemente
nel linguaggio normativo per “Amministrazione
Scolastica” si intende fare riferimento agli
Uffici centrali e periferici del MIUR. A conferma
che anche il primo comma dell’art.26 abbia
voluto usare l’espressione nel suo significato
normativo più comune è da un lato la natura
degli incarichi elencati, il cui conferimento
compete esclusivamente (salvo quello del punto e))
all’Ufficio Scolastico Regionale e
dall’altro l’obbligatorietà degli stessi che
presuppone l’esistenza di un rapporto di
gerarchia.
Va
sottolineato che i compensi per gli incarichi
obbligatori devono essere interamente corrisposti
agli interessati, come disposto dall’art. 9 del
CNI del 23 settembre 2002.
Si
tratta, quindi, degli unici incarichi aggiuntivi
sottratti al regime generale della
onnicomprensività della retribuzione.
2.
Incarichi conferiti ai sensi del comma 2
|
I
Dirigenti Scolastici sono liberi di accettare gli
incarichi di cui al secondo comma del medesimo
art. 26.
Rientrano
in questa tipologia in primo luogo gli incarichi
conferiti dall’Amministrazione presso cui i
dirigenti prestano servizio, diversi da quelli del
punto precedente. In questo caso per
“Amministrazione” si devono intendere tutti
gli organi del MIUR, comprese le Istituzioni
Scolastiche.
In
secondo luogo rientrano gli incarichi conferiti
in ragione dell’ufficio dirigenziale da altre
Amministrazioni pubbliche o da terzi,
direttamente o su designazione
dell’Amministrazione di appartenenza
Tutti
i compensi dovuti dall’Amministrazione o da
terzi confluiscono integralmente nel fondo
regionale, per essere destinati alla retribuzione
di posizione e di risultato di tutti i dirigenti
scolastici.
Tuttavia,
allo scopo di remunerare il maggiore impegno e
responsabilità dei dirigenti scolastici che
svolgono questi incarichi aggiuntivi, è loro
corrisposta dall’Ufficio Scolastico
Regionale, in relazione a ciascun incarico svolto,
la quota del 30% della somma che confluisce al
fondo regionale; questa quota è attribuita in
aggiunta alla retribuzione di risultato
eventualmente spettante.
Nel
conferimento degli incarichi aggiuntivi,
l’Ufficio Scolastico Regionale segue i criteri
di valutazione degli obiettivi, priorità e
programmi assegnati ad ogni Dirigente Scolastico,
del relativo impegno e responsabilità, delle
capacità professionali e della rotazione degli
incarichi, oggetto di informativa alle OO. SS..
3.
Incarichi assunti sulla base di
finanziamenti esterni
|
Questa
tipologia d’incarichi è rappresentata da
quelli assunti, ovviamente a seguito di
deliberazioni del Consiglio d’Istituto, per
l’attuazione d’iniziative e la realizzazione
di programmi specifici e finalizzati con
finanziamenti totalmente esterni (Fondo
sociale europeo, fondi strutturali, risorse
finanziarie assegnate dagli EE.LL., ecc.).
Anche
questi incarichi non sono obbligatori e il
relativo compenso deve essere versato interamente
al fondo regionale. Tuttavia, allo scopo di
incentivare la dirigenza scolastica verso nuove
attività di potenziamento dell’offerta
formativa, possibilmente con il reperimento di
risorse finanziarie messe a disposizione da terzi,
la parte del compenso da corrispondere al
dirigente scolastico interessato sarà pari
all'80%, che la Direzione Regionale verserà in
aggiunta alla retribuzione di risultato
eventualmente spettante.
Incarichi ex art. 53 D.Lvo
165/01
Ovviamente
continuano a trovare applicazione anche per i
dirigenti scolastici le disposizioni dell’art.
53 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.
165, che riguarda la disciplina delle
incompatibilità e del cumulo di impieghi nonché
degli incarichi per tutti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Quindi,
gli incarichi conferiti ai dirigenti scolastici da
terzi e da Amministrazioni Pubbliche, diverse da
quelle di appartenenza, non in ragione
dell’ufficio dirigenziale bensì in ragione di
una particolare specializzazione professionale,
culturale o scientifica desumibile dalla
formazione, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro non sono collocabili
tra quelli previsti dall’articolo 26 del CCNL
– area V della dirigenza scolastica del
01.03.2002. Pertanto, le competenze spettanti sono
integralmente corrisposte al dirigente scolastico
e non confluiscono ai fondi regionali per la
retribuzione di posizione e di risultato.
L’autorizzazione
allo svolgimento dei detti incarichi deve essere
preventivamente richiesta al Direttore Scolastico
Regionale. Resta fermo quanto previsto dal comma
10 dell’art.53 circa il valore legale da
attribuire al silenzio dell’Amministrazione
protrattosi oltre il termine di 30 giorni dalla
ricezione della richiesta.
Anche
per i dirigenti scolastici gli incarichi conferiti
devono essere oggetto di comunicazione
all’anagrafe delle prestazioni, alle scadenze
prestabilite.
Docenti
incaricati della Direzione delle Istituzioni
Scolastiche
Le
indicazioni fornite in ordine agli incarichi
aggiuntivi e al loro regime retributivo non
trovano applicazione nei confronti del personale
docente incaricato della direzione delle
Istituzioni Scolastiche in quanto sia lo status
giuridico che la struttura della retribuzione dei
medesimi non è riconducibile al regime
contrattuale proprio della dirigenza scolastica.
Indicazioni
operative
Come
noto, la C.M. n. 103 del 23/9/2002 prevede che i
compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi
soggetti al regime dell’onnicomprensività,
quindi quelli di cui ai punti 2 e 3 della presente
nota, confluiscono dal 23 settembre 2002
interamente al fondo regionale destinato alla
retribuzione di posizione e di risultato di tutti
i dirigenti scolastici e non devono essere più
liquidati ai singoli interessati.
A
riguardo si informa che sono in corso i necessari
contatti fra il Servizio per gli affari
economico-finanziari del M.I.U.R. e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al fine di
individuare il capitolo del bilancio dello Stato
al quale i soggetti che conferiscono tali
incarichi dovranno versare i relativi compensi.
Pertanto
sarà cura di questa Direzione Generale indicare,
non appena noto, il numero del capitolo di
bilancio e la modalità di comunicazione e
versamento dei compensi. Nelle more le istituzioni
scolastiche e gli altri soggetti che hanno
conferito gli incarichi di cui ai punti 2 e 3
tratterranno i relativi compensi astenendosi dal
liquidarli ai dirigenti scolastici interessati.
L’Ufficio
Scolastico Regionale terrà la contabilità dei
compensi che affluiscono al fondo regionale al
fine di “restituire” agli interessati, in
occasione dell’annuale liquidazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti scolastici
della regione, la quota del 30% e dell’80% dei
compensi dovuti, rispettivamente, per gli
incarichi di cui ai punti 2 e 3 della presente
nota.
f.to
IL DIRETTORE GENERALE (Enzo Martinelli)
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