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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 Venezia

Prot. n. 2883/C2      Venezia, 31 marzo 2003

Oggetto: Incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici (art. 26 CCNL – Area V dirigenza scolastica sottoscritto in data 01.03.2002).-

 

Questa Direzione Generale intende fornire alcune linee di indirizzo in ordine agli incarichi aggiuntivi conferibili ai dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 26 del CCNL – Area V dirigenza scolastica sottoscritto in data 01.03.2002.

Le indicazioni che seguono sono frutto del documento di lavoro elaborato dalla Commissione Bilaterale Regionale istituita ai sensi dell’art. 10 del suddetto contratto.

Premessa

I riferimenti normativi di carattere generale circa l’assunzione di incarichi aggiuntivi da parte dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, e quindi anche dei dirigenti scolastici, si rinvengono nell’articolo  24 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, Testo Unico “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Il comma 3, articolo 24, del D. Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che il trattamento economico attribuito ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni “remunera tutte le funzioni ed i compiti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti  dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.”

E’ il concetto dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti che trova specifica disciplina per i dirigenti scolastici nell’art. 26 del CCNL – Area V sottoscritto in data 01.03.2002.

 

 

Incarichi Aggiuntivi

 

L’art. 26 del CCNL – Area V dirigenza scolastica prevede diversi tipi di incarichi aggiuntivi che possono essere classificati come di seguito:

 

 

1.      Incarichi obbligatori

 

Il primo comma dell’articolo 26 individua, con elencazione tassativa, gli incarichi aggiuntivi obbligatori, conferiti dall’Amministrazione Scolastica, sulla base delle norme vigenti, che il Dirigente Scolastico è tenuto ad accettare. Essi sono:

a)  Presidenza di commissioni d’esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore;

b) Presidenza di commissione d’esame di licenza media;

c) Reggenza d’altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;

d) Presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;

e) Direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola;

f)  Funzione di commissario governativo.

Comunemente nel linguaggio normativo per “Amministrazione Scolastica” si intende fare riferimento agli Uffici centrali e periferici del MIUR. A conferma  che anche il primo comma dell’art.26 abbia voluto usare l’espressione nel suo significato normativo più comune è da un lato la natura degli incarichi elencati, il cui conferimento compete esclusivamente (salvo quello del punto e)) all’Ufficio Scolastico Regionale  e dall’altro l’obbligatorietà degli stessi che presuppone l’esistenza di un rapporto di gerarchia.

Va sottolineato che i compensi per gli incarichi obbligatori devono essere interamente corrisposti agli interessati, come disposto dall’art. 9 del CNI del 23 settembre 2002.

Si tratta, quindi, degli unici incarichi aggiuntivi sottratti al regime generale della onnicomprensività della retribuzione.

2. Incarichi conferiti ai sensi del comma 2

I Dirigenti Scolastici sono liberi di accettare gli incarichi di cui al secondo comma del medesimo art. 26.

 Rientrano in questa tipologia in primo luogo gli incarichi conferiti dall’Amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio, diversi da quelli del punto precedente. In questo caso per “Amministrazione” si devono intendere tutti gli organi del MIUR, comprese le Istituzioni Scolastiche.

 In secondo luogo rientrano gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi, direttamente o su designazione dell’Amministrazione di appartenenza

Tutti i compensi dovuti dall’Amministrazione o da terzi confluiscono integralmente nel fondo regionale, per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti i dirigenti scolastici.

Tuttavia, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono questi incarichi aggiuntivi, è loro corrisposta dall’Ufficio Scolastico  Regionale, in relazione a ciascun incarico svolto, la quota del 30% della somma che confluisce al fondo regionale; questa quota è attribuita in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

Nel conferimento degli incarichi aggiuntivi, l’Ufficio Scolastico Regionale segue i criteri di valutazione degli obiettivi, priorità e programmi assegnati ad ogni Dirigente Scolastico, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali e della rotazione degli incarichi, oggetto di informativa alle OO. SS..

3. Incarichi assunti sulla base di finanziamenti esterni

Questa tipologia d’incarichi è rappresentata da quelli assunti, ovviamente a seguito di deliberazioni del Consiglio d’Istituto, per l’attuazione d’iniziative e la realizzazione di programmi specifici e finalizzati con finanziamenti totalmente esterni (Fondo sociale europeo, fondi strutturali, risorse finanziarie assegnate dagli EE.LL., ecc.).

Anche questi incarichi non sono obbligatori e il relativo compenso deve essere versato interamente al fondo regionale. Tuttavia, allo scopo di incentivare la dirigenza scolastica verso nuove attività di potenziamento dell’offerta formativa, possibilmente con il reperimento di risorse finanziarie messe a disposizione da terzi, la parte del  compenso da corrispondere al dirigente scolastico interessato sarà pari all'80%, che la Direzione Regionale verserà in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

Incarichi ex art. 53 D.Lvo 165/01

Ovviamente continuano a trovare applicazione anche per i dirigenti scolastici le disposizioni dell’art. 53 del  Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, che riguarda la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi nonché degli incarichi per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Quindi, gli incarichi conferiti ai dirigenti scolastici da terzi e da Amministrazioni Pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, non in ragione dell’ufficio dirigenziale bensì in ragione di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro non sono collocabili tra quelli previsti dall’articolo 26 del CCNL – area V della dirigenza scolastica del 01.03.2002. Pertanto, le competenze spettanti sono integralmente corrisposte al dirigente scolastico e non confluiscono ai fondi regionali per la retribuzione di posizione  e di risultato.

L’autorizzazione allo svolgimento dei detti incarichi deve essere preventivamente richiesta al Direttore Scolastico Regionale. Resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell’art.53 circa il valore legale da attribuire al silenzio dell’Amministrazione protrattosi oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Anche per i dirigenti scolastici gli incarichi conferiti devono essere oggetto di comunicazione all’anagrafe delle prestazioni, alle scadenze prestabilite.

Docenti incaricati della Direzione delle Istituzioni Scolastiche

 Le indicazioni fornite in ordine agli incarichi aggiuntivi e al loro regime retributivo non trovano applicazione nei confronti del personale docente incaricato della direzione delle Istituzioni Scolastiche in quanto sia lo status giuridico che la struttura della retribuzione dei medesimi non è riconducibile al regime contrattuale proprio della dirigenza scolastica.

  

Indicazioni operative

Come noto, la C.M. n. 103 del 23/9/2002 prevede che i compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività, quindi quelli di cui ai punti 2 e 3 della presente nota, confluiscono dal 23 settembre 2002 interamente al fondo regionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti i dirigenti scolastici e non devono essere più liquidati ai singoli interessati.

A riguardo si informa che sono in corso i necessari contatti fra il Servizio per gli affari economico-finanziari del M.I.U.R. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di individuare il capitolo del bilancio dello Stato al quale i soggetti che conferiscono tali incarichi dovranno versare i relativi compensi.

Pertanto sarà cura di questa Direzione Generale indicare, non appena noto, il numero del capitolo di bilancio e la modalità di comunicazione e versamento dei compensi. Nelle more le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti che hanno conferito gli incarichi di cui ai punti 2 e 3 tratterranno i relativi compensi astenendosi dal liquidarli ai dirigenti scolastici interessati.

L’Ufficio Scolastico Regionale terrà la contabilità dei compensi che affluiscono al fondo regionale al fine di “restituire” agli interessati, in occasione dell’annuale liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti scolastici della regione, la quota del 30% e dell’80% dei compensi dovuti, rispettivamente, per gli incarichi di cui ai punti 2 e 3 della presente nota.

 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE (Enzo Martinelli)

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