SPAZIO APERTO
verso il primo contratto della dirigenza scolastica
(Fonte: UIL Scuola www.uilscuola.it)

SOMMARIO
        1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
        2. L’EVOLUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
        3. RICOGNIZIONE E PROPOSIZIONE DELL’AREA DI CONTRATTAZIONE
        4. LA RETRIBUZIONE DIRIGENZIALE
        5. BOZZA DI PIATTAFORMA UNITARIA
        6. SPAZIO APERTO - DALLA BOZZA ALLA PIATTAFORMA
Nella convinzione che la formulazione di una piattaforma contrattuale all’interno di un coordinamento ristretto di rappresentanza dirigenziale sia del tutto pretenziosa oltre che inefficace per oggettivi limiti esperenziali sulla emergente area della dirigenza scolastica, la UIL si prefigge di documentare il processo di contrattazione in progress e di dare spazio aperto a contributi, suggerimenti, osservazioni funzionali alla strutturazione di una piattaforma che sia conosciuta, condivisa, frutto di uno sforzo collettivo di valorizzazione del nuovo profilo dirigenziale sotto l’aspetto professionale, giuridico, retributivo.
Rispetto all’iter contrattuale, lo spazio aperto prevede le fasi di:
Informazione/documentazione da parte del gruppo di coordinamento;
Raccolta ed elaborazione di contributi e proposte;
Sintesi ed implementazione della bozza contrattuale;
La scelta metodologica e procedurale di cooperazione per la elaborazione della piattaforma contrattuale sarà sostenuta dai moderni canali della information technology:
Sito web UIL SCUOLA;
E-mail referente spazio aperto
La qualità della piattaforma contrattuale sarà, evidentemente, commisurata alla sinergia di esperienze, idee e proposte operative di quanti hanno , a tutt’oggi, sostenuto il processo di trasformazione della scuola e ne rivendicano l’autonomia istituzionale e dirigenziale.
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Dal 1992 i Governi che si sono succeduti, ed in particolare l’attuale governo in carico, hanno disegnato l’architettura del sistema formativo attraverso una serie di provvedimenti legislativi qui di seguito enucleati:
Legge n°59 del 15.03.1997 -Trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali;

Art 21 CAPO IV-autonomia scolastica; comma 1

Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione (…) sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche. (…)
Comma 2
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n° 400. (…)
Comma 17
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
(…)
Regolamento dell’autonomia scolastica del 05.02.1999;
TITOLO II.
CAPO1 ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
ART. 14 Comma 1
A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con (…)

Dimensionamento ottimale dell ‘istituzione scolastica;

Riforma degli organi collegiali - DL 30.07.1999 n°233;

Riordino dei cicli scolastici;

Le disposizioni di legge citate diverranno operative a partire da 1° settembre 2000, con l’applicazione del regolamento dell’autonomia scolastica.

In specie, la fa se applicativa del regolamento, nella scuola a dimensionamento ottimale, comporta l’assunzione di responsabilità (art.14) tali da legittimare una contrattualizzazione dei contenuti relativi alla funzione dirigenziale

L’EVOLUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Tra le tante novità che caratterizzeranno l’avvio del nuovo millennio per la Scuola, di sicuro interesse per le implicazioni nel settore della formazione delle giovani generazioni è l’inquadramento dei capi di istiuto nell’area dirigenziale.
Il percorso che porterà i capi di istituto alla dirigenza scolastica include le seguenti tappe normative:
DPR 417 del 1974 (Decreti delegati 1974)
Testo unico n° 297 del 1994
DL n°29 del 03.02.1993
Art. 19 sostituito dall’Art.13 d.lgs. 31,3,1998 n°80 "incarichi di funzione dirigenziale" :
1. per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.
2. tutti gli incarichi di direzione degli uffici dell’Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore ai due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell’art.24.
Legge n° 59 del 15.03.1999 art.21 comma 16-17
art.21 comma 16
"nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con individuazione de nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi di istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e della autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche"(…)
art.21 comma 17
"il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree"(…)
DL 6.03.1998 n° 59
Art.25 bis comma 1
"nell’ambito dell’Amministrazione Scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto(…)
"i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale (…)"
Art. 25 ter
"i capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assumono la qualifica di dirigente (…) salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio"
DDL n°6560
art.4 comma 1
" i capi di istituto di cui all’art. 24-ter comma 5, del D.Lgs. 03 febbraio1993 n°29, introdotto dall’art. 01 del D.lgs. 06 marzo 1998 n° 59, che hanno assolt l’obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali e assumono la qualifica dirigenziale alla data del primo settembre 2000 (…)
art.4 comma 2
"la preposizione alle istituzioni scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali" (…)

RICOGNIZIONE E PROPOSIZIONE DELLL’AREA CONTRATTUALE

ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE
DELLA DIRIGENZA - 24 NOVEMBRE 1998 -
La determinazione delle autonome aree di contrattazione art, 2 Accordo 24 novembre 1998, Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n°292, S.O. è come di seguito strutturata:
- Art.2 -determinazione delle autonome aree (…)
1 Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti:
-ministeri;
-enti pubblici non economici;
-aziende ed amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo;
-istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
-università;
Area comprendente i dirigenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale;
Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.
La proposizione di una distinta ed autonoma area contrattuale della dirigenza scolastica attraverso l’atto di indirizzo all’Aran discende dal riconoscimento delle peculiari responsabilità didattico-formative, organizzative, amministrative e gestionali richieste dal nuovo profilo professionale del dirigente scolastico .

ATTO DI INDIRIZZO DEL GOVERNO ALL’ARAN

"L’organismo di coordinamento, preso atto della posizione favorevole espressa dai rappresentanti dei comitati di settore approva l’atto di indirizzo all’Aran per la modifica del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 24 novembre 1998 relativamente alla collocazione dei dirigenti scolastici che di seguito si trascrive:
"il contratto collettivo nazionale quadro del 24 novembre 1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione per la dirigenza dovrà essere modificato in modo da prevedere, per la dirigenza scolastica (capi di istituto), la costituzione di una apposita, separata area di contrattazione collettiva, autonoma nell’ambito del comparto scuola, come previsto dall’ art, 21 comma 17 della legge 59 del 1997.

LA RETRIBUZIONE DIRIGENZIALE

Il processo di ricognizione e proposizione degli aspetti retributivi del nuovo dirigente scolastico muovE dall’analisi comparata degli ambiti retributivi nelle aree dirigenziali ex accordo quadro- 24 novembre 1998 - e rispettive attribuzioni stipendiali.
Dalla lettura dei contratti stipulati per il periodo 1994/97 emerge che lo stipendio tabellare è proprio della qualifica unica dirigenziale.
La retribuzione di posizione è, invece, determinata dalla graduazione delle funzioni, che - a titolo esemplificativo- nel comparto Regioni e Autonomie Locali è articolata in tre livelli secondo criteri differenziali di responsabilità gestionali:
(…)ampia autonomia gestionale nell’ambito di indirizzi politici e responsabilità di impostare e seguire politiche o funzioni pubbliche di ampio raggio curando il funzionamento di distinte e complesse tipologie di servizi e interventi;
(…)responsabilità di raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento di strutture e alla gestione di importanti risorse economiche e umane;
(…)responsabilità gestionali per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni
(ex art,40 -retribuzione di posizione di direzione di struttura CCNL Comparto Dirigenza EE.LL anno 1994/97)

QUADRO SINOTTICO-COMPARATIVO

AMBITI RETRIBUTIVI

CONTRATTO PUBBLICA DIRIGENZA

STANDARD STIPENDIALE PRESIDI

STIPENDIO TABELLARE

37.632.000

DA 32.147.000 A 57.099.000

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE

14.326.000

12.983.000

INDENNITA’ DI DIREZIONE

==

DA 4.728.00 A 12.000.000

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

DA 17.000.000 A 82.000.000

 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

· quota contrattuale risultante da positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione. · Quota destinata solo al 10 o 20% del personale dirigente come premio per la qualità della prestazione individuale

 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA’

Valore degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta dei ratei maturati

 

LE PRECONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI RETRIBUTIVI DELLA PIATTAFORMA CONTRATTUALE SONO RICONDEUCIBILI A:

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LEGATA ALLA COMPLESSITA’.
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