L'incognita
del “secondo canale”/2: la variabile
costituzionale
Fonte:
newsletter settimanale
di Tuttoscuola,
http://www.tuttoscuola.com
n.
82, 23 dicembre 2002
Il nuovo
titolo V della Costituzione
prevede
all'art.
117 che
“le
norme generali
sull'istruzione” e
la determinazione
dei “livelli
essenziali
delle prestazioni” rientrano nella
competenza
esclusiva
dello Stato.
E' materia di
legislazione
concorrente
l'“istruzione,
salva
l'autonomia delle
istituzioni
scolastiche,
e con
esclusione
dell'istruzione
e della formazione professionale…”. Tuttavia,
nelle
materie di
legislazione concorrente
la determinazione
dei principi
fondamentali
spetta allo Stato. Inoltre nell'art. 117 e'
stabilito che
lo Stato
coordina la finanza pubblica ed
e' titolare
di competenze
esclusive in
materia fiscale.
In tale
contesto il cosiddetto “secondo canale”
incontra una serie
di
limiti che
riducono gli enormi spazi
di dipendenza
dalle
decisioni
assunte a
livello regionale e rendono improbabile
la deriva
verso
venti sistemi
formativi regionali. Rischio invece da
cui non
sembra
immune il
“progetto Bossi” di devoluzione, che
potrebbe
favorire
il
divario tra
regioni ricche, in grado di esercitare le nuove
competenze
e regioni
povere che non potrebbero sfruttare
le nuove
opportunità
istituzionali.
Inoltre il
disegno di legge Bossi potrebbe avere
anche
una ricaduta
sullo stato
giuridico e sui profili professionali del
personale della
scuola, che
potrebbero essere fortemente differenziati
da regione
a
regione.
Prospettiva questa che non sarebbe certamente ben
vista dalla
gran parte dei
dipendenti della scuola.
La
questione
e' approfondita
sul prossimo
numero
del mensile
Tuttoscuola.
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