Ricreazione
scolastica: pochi minuti di relax e anni d'inferno
Tecnica
della Scuola - 7
febbraio 2003
di Santi Coniglio
La Procura della
Repubblica formula l'accusa di "concorso in
lesioni colpose" per un fatto avvenuto nel
1999.
L'episodio, riportato dal Corriere della Sera del
7 febbraio 2003, risale al 7 ottobre 1999,
scenario una scuola superiore di Milano,
l'Istituto tecnico industriale "Giorgi",
durante i minuti di ricreazione.
L'insegnante dell'ora precedente è già andata
via e gli studenti, nei pochi minuti che l'orario
delle lezioni riserva alla ricreazione, si
scatenano. In particolare, contro un compagno, 14
anni, matricola di primo anno, costringendolo al
muro a subire il "caricone": calci e
pugni a volontà. Il ragazzo cade al suolo, perde
i sensi, è ricoverato in ospedale.
Le conseguenze si sono rivelate gravissime per la
giovane vittima: paraplegia, monoparesi, un anno
sulla sedia a rotelle.
Gli studenti, che non si sono resi conto della
violenza dell'attacco, sono stati giudicati dal
Tribunale dei minori. Chi avrebbe dovuto
sorvegliare, evitando che gli studenti si
spingessero a tanto?
Adesso arriva l'accusa, da parte della
Magistratura, per omissione di vigilanza,
all'insegnante dell'ora, al vicepreside e al
preside.
Diciamo subito che siamo solidali con lo studente
malmenato e con la sua famiglia. Non è
concepibile che nella scuola, luogo di cultura e
di formazione, possano aver luogo episodi di tale
inaudita violenza. Ma a chi attribuire la
responsabilità dei fatti?
Lasciamo ai giudici la risposta a questo
interrogativo. Vogliamo ricordare ai docenti (e
dirigenti) che, per essere sollevati da colpa e
responsabilità bisogna che:
- l'insegnante sia in grado di provare di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno;
- dimostri, se era presente, che l'evento non era
prevedibile, perché improvviso e di conseguenza
non evitabile.
- se era assente, deve provare che l'attività
degli alunni non implicava alcun rischio, tenuto
conto dell'età e della maturità degli stessi e
che comunque l'assenza era giustificata ed era
predisposta la sostituzione con altra persona
qualificata.
Ricordiamo anche che i minuti di ricreazione, in
genere, non costituiscono interruzione
dell'attività didattica e l'insegnante è tenuto
non solo ad essere presente, ma a porre in atto il
complesso di attività volte a realizzare le
finalità stabilite dalla legge (Cassazione penale
Sez. IV del 23 marzo 1981).
In conclusione: ricreazione sì, ma non per i
docenti! Almeno se vogliono assolvere il compito
istituzionale che le famiglie e la società a loro
delegano, e se desiderano evitare lunghi anni di
costosi strascichi e pendenze giudiziarie!
|