RACCOLTA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SUL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Roma, 28 ottobre 1998
Oggetto: Oneri per il pagamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani nelle scuole (art. 3, comma 2, legge 11 gennaio 1996 n. 23)
Il Ministero della Pubblica Istruzione, in merito alla problematica, citata in oggetto, con nota GAB/IV prot. n. 25962/BL in data 23 marzo u.s. ha richiesto a questa Presidenza un intervento chiarificatore al fine di dirimere la questione interpretativa relativa all'art. 3, comma 2 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, concernente norme per l'edilizia scolastica.
Tale disposizione, utilizzando nella fattispecie l'ampia dizione di "spese varie d'ufficio", dispone una non chiara individuazione del soggetto sul quale far gravare gli oneri relativi al pagamento della tassa "de qua" negli istituti scolastici.
In ordine a tale competenza, l'Amministrazione richiedente ha ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge predetta, gli Enti locali, cioè Comuni e Province, quali soggetti competenti all'assolvimento di tale tributo.
Al fine di pervenire ad un chiarimento interpretativo, questo Ufficio ha provveduto ad indire in data 22 maggio u.s. un'apposita riunione, alla quale sono state invitate le Amministrazioni competenti.
Nel corso di tale riunione il Ministero della Pubblica Istruzione ha ribadito l'interpretazione della norma in questione, come testé espressa, mentre i rappresentanti dei Ministeri delle Finanze e dell'Interno, pur concordando nell'individuazione del Comune quale Ente competente per l'assolvimento degli oneri della tassa in questione solo relativamente alle scuole materne, hanno sottolineato la distinzione tra la voce "spese varie d'ufficio", contemplata dall'art. 3, comma 2, e la voce "spese normali di gestione", definita dagli artt. 107, 159 e 190 del
Il Capo del Dipartimento
del Coordinamento amministrativo
(Cons. Mario L. Torsello)
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Circolare n.3
Roma, 14 gennaio 1999
MINISTERO DELL'INTERNO
Oggetto: Oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole
L'emanazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in tema di edilizia scolastica, ha fatto sorgere dubbi interpretativi circa l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole.
Al riguardo, si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di coordinamento amministrativo, ha espresso l'unito intervento chiarificatore riguardo alla problematica considerata. Alla stregua delle considerazioni argomentative ivi svolte, la Presidenza ha ritenuto che l'onere relativo al pagamento della tassa è da intendersi a carico degli Enti locali ai quali, ai sensi dell'articolo 3 della legge di riferimento, spetta la gestione degli edifici scolastici.
Gli oneri a carico degli Enti locali derivanti dall'applicazione della presente circolare decorrono dall'esercizio 1999.
IL DIRETTORE GENERALE
GELATI
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
GABINETTO
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Circolare Ministeriale n.11- Prot.n. 34988/BL
Roma, 20 gennaio 1999
Oggetto: Oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole
Questo Ministero con la nota n. 30126 del 28 luglio 1998 comunicò di aver richiamato nuovamente l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli oneri per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte delle istituzioni scolastiche.
In proposito si fa rilevare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28/10/1998 ha reso il parere che si trasmette nel quale viene affermato che dette spese, come ogni altra spesa rientrante tra "le spese varie d'ufficio" di cui all'art. 3 della legge 11/01/1996, n.23, sono a carico degli Enti locali (Comuni o Province) obbligati alla sopportazione dei relativi oneri.
Con l'occasione si trasmette anche la circolare n. 3/99 del 14/01/1999 con la quale il Ministero dell'Interno fa proprio il suddetto parere.
Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma anche al fine della necessaria diffusione ad ogni soggetto interessato.
IL CAPO DI GABINETTO
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