UN INCREDIBILE INCIPIT MA POI IL TESTO…

Sinossi e commento all'Atto di indirizzo per l'area V

© - di Paolo Quintavalla - ©

Finalmente l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il tanto atteso Atto di Indirizzo (d'ora in poi A.d.I.) per il Personale dirigenziale scolastico dell'Area V. Questo importante documento costituisce il necessario quadro generale che permette l'avvio delle trattative vere e proprie tra l'ARAN e le OO.SS. di categoria. E' l'indispensabile cornice in cui si colloca, per la parte normativa ed economica, il nostro primo Contratto di dirigenti scolastici per il biennio 2000-2000.

Queste note vogliono essere una rapida sintesi e uno stringato commento al testo, per facilitarne la lettura.

Premessa

Sarà sicuramente balzato agli occhi di tutti che il documento comincia con un clamoroso scivolone, con questo incredibile incipit: "A seguito delle sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali è emanato l'atto di indirizzo per il CCNL del personale scolastico dell'area V." (d'ora in poi grassetto a cura del redattore). Ma come, l'Atto doveva essere emanato nel lontano autunno 1999, abbiamo aspettato oltre un anno, abbiamo subito la frustrazione della scadenza per la definizione del Contratto, fissata per legge alla data del 30 marzo 2000 e disattesa dal Governo e ora ci dicono, nero su bianco, che esce questo documento non perché indispensabile e preliminare all'avvio delle trattative ma perché, di grazia, è stato sollecitato dalle OO.SS? Ma che modo distorto è questo di concepire i rapporti giuridici e istituzionali all'interno dell'Amministrazione statale? Un po’ come se un genitore o un docente chiedesse ad un dirigente scolastico un documento dovuto per legge e, dopo una lunga e frustrata attesa, si sentisse rispondere: "Caro signore le rilascio il documento non perché le spetta ma perché, sa, sono stato sollecitato…"

C'è anche un'altra perla nel testo nella premessa del punto 2: " II dirigente scolastico esercita le funzioni indicate nell'art.25 bis del d.lgs. n.29 del 1993. Ad egli spettano poteri di direzione ecc". L'ignoto estensore, evidentemente, fatica con la grammatica ma il peccato, tutto sommato, appare veniale e perdonabile. Ciò che interessa e andare a verificare la sostanza.

Testo preliminare

Il testo dell'Atto, per fortuna, si riprende e decolla, presentando anche diversi elementi di interesse, pur senza sostanziali novità rispetto a ciò che già si sapeva o ci si aspettava. Infatti, subito in premessa, afferma:

  • Le risorse finanziarie disponibili sono quelle attualmente stanziate nella legge finanziaria 2000 e quelle previste dalla legge finanziaria 2001, cioè 200 miliardi annui.
  • Il principio di base a cui deve ispirarsi la contrattazione consiste nel riallineamento retributivo della dirigenza scolastica con le altre figure dirigenziali del pubblico impiego. Questo per noi DD.SS. è un punto di ancoraggio davvero essenziale. Essendo nella scomoda posizione degli ultimi arrivati nelle Aree dobbiamo subito rivendicare la piena equiparazione con le altre categorie dirigenziali. Si apre, tuttavia, un problema immediato ed inevitabile: sono sufficienti i 200 miliardi annui stanziati in Finanziaria 2001 per operare l'aggancio con il trattamento economico delle altre dirigenze? La risposta è semplice: sicuramente no. L'ANP, ad esempio, ha sempre sostenuto che per realizzare questo scopo di miliardi ne occorrono 300 e ha proposto in tal senso al Parlamento un emendamento alla Finanziaria. Gli altri Sindacati non si sono ancora espressi in merito. E allora quale soluzione adottare? Il problema è aperto.

Lo sfondo di riferimento

L'Atto prosegue citando due testi fondamentali emanati dalla Funzione Pubblica che dovranno fungere da cornice generale per la definizione del Contratto e che rappresentano il necessario punto di riferimento per ARAN e OO.SS:

  • "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001 " del 10 giugno 1998
  • "Atto di indirizzo all'ARAN per il rinnovo contrattuale relativo al secondo biennio economico 2000/2001 per il personale dei comparti di contrattazione e delle aree dirigenziali" del 25 febbraio 2000

I testi sono stati allegati all'Atto e converrà, quindi, tenerli nella debita considerazione perché l'ARAN è tenuto ad attenersi agli indirizzi generali contenuti in tali documenti e non solo alle ulteriori direttive dell'A.d.I.

La premessa dell'Atto di indirizzo

La Premessa del documento contiene la citazione delle fonti normative (D. L.vo n.59/98, i precedenti artt.25 bis, 25 ter e 28 bis del D. L.vo n. 29/93 e, soprattutto, l'art.21, comma 6, della legge n.59/97) ed esplicita i principi di base:

  1. l'attribuzione della qualifica dirigenziale, previa frequenza di apposito corso di formazione, ai capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative dotate di personalità giuridica e di autonomia didattica e amministrativa;
  2. l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali;
  3. il raccordo tra i nuovi compiti dei dirigenti scolastici e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
  4. la revisione del sistema di reclutamento.

Altri punti di aggancio: la riforma del sistema scolastico e la specificità

della dirigenza scolastica

Si afferma, inoltre che il nuovo quadro normativo della dirigenza scolastica deve essere connesso con i principi generali scaturenti dal processo di riforma dei sistema scolastico in corso di realizzazione.
Un altro passo della premessa riafferma il principio fondamentale già citato "La legge n.59 del 1997, con i conseguenti provvedimenti attuativi, ha voluto introdurre anche nella scuola - pur tenendo conto delle indiscutibili peculiarità di questa realtà istituzionale - una dirigenza accomunata alla dirigenza degli altri comparti pubblici da alcuni caratteri salienti, pur in presenza di indubbi tratti di specificità.". Traduzione: occorrerà da una parte rivendicare l'aggancio retributivo con le altre dirigenze ma, nello stesso tempo, l'armonizzazione sul piano normativo con gli istituti previsti per le altre dirigenze pubbliche non potrà trascurare la necessità di difendere i nostri caratteri specifici in quanto dirigenti operanti in un settore peculiare come la scuola.

Definizione dei compiti del dirigente scolastico

I testo richiama, quindi, i compiti e il ruolo del dirigente scolastico, definiti dall'art.25 bis del d.lgs. n.29 del 1993, il quale:

  • assicura la direzione e il coordinamento delle attività educative e didattiche dell'istituto scolastico autonomo
  • cura lo sviluppo dell'interazione tra scuole ed enti locali;
  • promuove l'attivazione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e con la società civile del territorio
  • sovrintende alla predisposizione del piano dell'offerta formativa corrispondente alle esigenze formative del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali;

Naturalmente queste funzioni dovranno essere esercitate nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle responsabilità riconosciute nel processo di attuazione dell'autonomia al personale della scuola, ai genitori e agli studenti..

Al dirigente scolastico spettano

  • poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane
  • l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale
  • la gestione unitaria dell'istituzione e la sua legale rappresentanza
  • la responsabilità della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio
  • l'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa
  • la titolarità delle relazioni sindacali all'interno dell'Istituto
    Inoltre il dirigente scolastico assicura:
  • l'integrazione di componenti, soggettività e risorse per garantire le condizioni per il miglioramento e !o sviluppo dell'organizzazione scolastica
  • l'orientamento della sua azione professionale al raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi definiti dal Piano dell'offerta formativa di istituto,
  • la promozione del monitoraggio dei processi e la rilevazione dei risultati relativi al funzionamento dell'istituto,
  • un'azione propulsiva e di indirizzo, che esercita secondo i poteri e le responsabilità proprie del dirigente della pubblica amministrazione.
    I dirigenti scolastici
  • rispondono in ordine ai risultati valutati tenendo conto della specificità delle funzioni di ordine didattico-formativo, organizzativo, amministrativo e gestionale propria delle istituzioni scolastiche. Come si evince il testo afferma chiaramente il principio della responsabilità di risultati che è ciò che caratterizza e distingue tipicamente il dirigente. Come presidi e direttori didattici eravamo di fatto responsabili dei risultati ma non di diritto. Viene affermato per la terza volta il principio della specificità che caratterizza la dirigenza scolastica.

Un ulteriore riferimento

L'ARAN, in generale, dovrà fare riferimento alle "Linee guida per i contratti collettivi per le aree dirigenziali per il quadriennio 1994-97", documento emanato in data 2.6.1995. Si richiamano in proposito le "rilevanti innovazioni nella gestione delle risorse manageriali da parte delle singole amministrazioni" che dovranno essere confermate. Ci si dovrà ispirare, in sostanza al principio di managerialità. Ma sarà un bell'esercizio, nel concreto, realizzarlo nelle scuole autonome senza risorse e con bilanci dimezzati e strozzati, ad esempio, da una tassa assurda come la TARSU!

Queste linee guida saranno tenute presenti garantendo la compatibilità della collocazione della dirigenza nello specifico settore della scuola (quarta citazione del principio). Perciò "si dovranno selezionare gli istituti già regolati in modo uniforme al fine di verificarne l'applicabilità alla dirigenza scolastica". Questo significa che alcuni istituti contrattuali dovranno essere regolati in modo uniforme mentre altri potranno mantenere relativi "margini di differenziazione in relazione alle peculiarità delle amministrazioni".

Contenuti contrattuali

I contenuti del Contratto dovranno, per quanto possibile, rendere compatibile la disciplina della dirigenza scolastica con la disciplina generale della dirigenza pubblica e riguarderanno

  • Gli assetti contrattuali;
  • I modelli relazionali;
  • Gli istituti della valutazione e della responsabilità dirigenziale;
  • La formazione;
  • La retribuzione;
  • L'orario di lavoro;
  • Il sistema delle assenze - ferie - infortuni sul lavoro - contenzioso - copertura assicurativa - estinzione del rapporto di lavoro;
  • La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Gli assetti contrattuali

Il sistema contrattuale prevede due livelli:

  • il contratto collettivo nazionale
  • il contratto collettivo integrativo regionale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro definirà gli istituti fondamentali che riguardano gli elementi del rapporto di lavoro e costituirà, quindi, la fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici. Al suo interno verranno identificati i soggetti e le materie da demandale alla contrattazione integrativa regionale.
Il CCNL definirà inoltre la mobilità regionale ed interregionale, gli istituti della valutazione e la formazione.
Il contratto collettivo integrativo a livello regionale regolamenterà le materie appositamente rinviate a tale livello negoziale dal CCNL. In particolare, il contratto integrativo disciplinerà anche le pari opportunità e l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza.

Modelli delle relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali si ispirerà ai seguenti modelli:

  • informazione che sarà sia a livello nazionale sia a livello regionale, periodica e tempestiva e che si realizzerà anche "tramite specifici incontri con cadenza almeno annuale".
  • consultazione/concertazione: le OO.SS avendo diritto all'informazione possono attivare, previa formale richiesta scritta, una fase di esame congiunto con la parte pubblica
  • procedura di raffreddamento: le parti si asterranno da iniziative unilaterali sulle materie oggetto del confronto durante le fasi di consultazione/ concertazione e nella fase di avvio del negoziato relativo alla contrattazione integrativa.

Valutazione e responsabilità dirigenziale

Il testo, richiamando diverse fonti normative afferma con nettezza che "I principi sulla valutazione e sulla responsabilità dirigenziale disciplinati dal d.lgs. n.29 del 1993 vanno direttamente applicati al dirigente scolastico." . Tali principi, tuttavia, dovranno essere "conformati alle specificità del dirigente nell'organizzazione scolastica". Le funzioni del dirigente scolastico, infatti, devono tenere conto sia della libertà di insegnamento del corpo docente che impedisce l'assimilazione del rapporto fra dirigente scolastico e docente ad un modello di tipo gerarchico sia delle funzioni esercitate dagli organi collegiali.

L'ARAN si limiterà a negoziare la disciplina sulla mobilità professionale e a specificare le procedure di garanzia del dirigente nel procedimento di valutazione.

Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, in ogni caso, deve:

  • "essere inteso anche come uno strumento per stimolare il miglioramento del servizio delle istituzioni scolastiche e delle prestazioni individuali"
  • "essere correlato alla pianificazione dell'offerta formativa regionale e ai relativi i standard di servizio attesi dalle istituzioni scolastiche"
  • "prevedere l'apprezzamento delle iniziative promosse, dei processi attivati e dei risultati conseguiti, considerati sia in relazione ai poteri e alle responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici sia ai risultati dell'istituzione scolastica complessivamente intesa."

La formazione dei dirigenti

Il contratto dovrà creare le condizioni per "la costituzione di un sistema di formazione permanente dei dirigenti scolastici (…) correlato alle esigenze di sostegno e valorizzazione delle competenze dei dirigenti scolastici e allo sviluppo professionale". Le iniziative di formazione saranno attuate in relazione ai processi di cambiamento nel sistema d'istruzione e dovranno contare su necessarie e adeguate risorse.

Retribuzione

"La disciplina del rapporto di lavoro e la regolamentazione del trattamento economico dettati per la dirigenza pubblica vengono estesi, con gli opportuni adattamenti, ai dirigenti scolastici. Il trattamento economico del dirigente scolastico sarà modellato sulla disciplina generale di riferimento per le altre dirigenze pubbliche con applicazione dei principi della onnicomprensività." Il principio di equiparazione non solo normativa ma anche economica è affermato ancora una volta.
Il trattamento retributivo previsto:

  • remunererà tutte le funzioni ed i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti
  • riassorbirà qualsiasi altra indennità goduta in precedenza
  • prevederà un nuovo trattamento tabellare dei dirigenti scolastici
  • sopprimerà gli automatismi stipendiali precedenti
  • sarà determinato in trattamento retributivo fondamentale costituito:
  • dalla retribuzione tabellare
  • dall'indennità integrativa speciale
  • e trattamento retributivo accessorio (o retribuzione variabile) articolato in:
  • retribuzione di posizione che verrà attribuita in relazione alle funzioni conferite, alla complessità organizzativa, alle specifiche caratteristiche degli incarichi, alle connesse responsabilità.
  • retribuzione di risultato che verrà attribuita in relazione al raggiungimento degli obiettivi certificati dalle strutture preposte alla valutazione. Nella fase transitoria si terrà conto della valutazione dei capi d'istituto effettuata nell'anno scolastico 1999/2000.

Orario di lavoro

"L'orario di lavoro è autodeterminato in relazione agli obiettivi e alle necessità funzionali dell'istituzione scolastica e dell'Amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi e risultati."

Cade la precedente determinazione delle 36 ore settimanali di lavoro. Dietro c'è il riconoscimento che la professione del dirigente non è esecutiva né impiegatizia. Ma è una magra consolazione se si pensa che per la maggior parte dei dirigenti da anni il limite delle 36 ore settimanali era ed è ampiamente e sistematicamente sfondato.

Altri istituti contrattuali

" Il contratto collettivo procederà a definire, in analogia con quanto stabilito per la dirigenza degli altri comparti, le materie relative al sistema del periodo di prova, alle assenze, alle ferie, agli infortuni sul lavoro, all'estinzione del rapporto di lavoro, al contenzioso, e alla copertura assicurativa per responsabilità patrimoniale." Particolare importanza assume, in questa "nuova stagione" della politica scolastica e in rapporto alle nuove responsabilità assunte, la necessità di una adeguata tutela dell'azione dirigenziale sul piano assicurativo e sul piano legale. Fatti salvi ovviamente i casi di dolo, di frode o colpa grave, il D.S. deve avere la garanzia di non dover rispondere in proprio degli eventuali errori commessi nell'esercizio delle proprie funzioni ma deve essere sostenuto, in ogni momento, dall'Amministrazione sia sul piano patrimoniale sia sul piano della tutela legale in caso di contenzioso.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

"Il C.C.N.L. potrà determinare contrattualmente le ipotesi, le condizioni e le forme di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro"

Conferimento e revoca degli incarichi

Ai dirigenti scolastici saranno applicate le norme (al capo II del titolo II) del d.lgs. n.29 del 1993 relative alla dirigenza.

Gli incarichi dirigenziali sono temporanei. Tale principio, tuttavia, "va adeguatamente adattata alla peculiarità di una figura professionale come quella del dirigente scolastico, che è strumento operativo dell'autonomia scolastica."

L'ARAN non potrà negoziare quelle materie, come i modi di conferimento degli incarichi, che rientrano nei discrezionali poteri unilaterali dell'amministrazione.

Mobilità

Il principio della temporaneità degli incarichi e la rotazione dovrà essere contemperato con gli aspetti della dirigenza scolastica, cioè con le esigenze di stabilità del servizio educativo e della continuità dell'offerta formativa della scuola. La durata dell'incarico dev'essere compreso nell'arco temporale che va da due a sette anni. Si afferma il principio, comunque, che "l'inizio e la cessazione degli incarichi deve comunque coincidere con le cadenze dell'anno scolastico".
"Nel contratto saranno definite le modalità di applicazione alla dirigenza scolastica dei criteri generali relativi alla rotazione degli incarichi".

Incarichi

Ai dirigenti privi di incarico di direzione "possono essere assegnate presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche autonome".
Inoltre verrà prevista una specifica disciplina per la mobilità verticale. Tale disciplina "dovrà tenere conto della necessità di dettare regole relative alla mobilità, tra settori formativi diversi (scuola elementare e media - scuola secondaria superiore - istituti educativi), prevedendone i relativi requisiti".
Fra questi requisiti è compresa "la partecipazione a specifici moduli formativi con connesso esame finale".

Gli incarichi e la relativa assegnazione della sede saranno conferiti "sulla base delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente scolastico, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza nonché, per quanto possibile, delle preferenze ove espresse".

Pubblicità

Per disciplinare la mobilità orizzontale e verticale dei dirigenti scolastici e renderne trasparenti i meccanismi "l'amministrazione provvede a rendere pubbliche, nelle forme più opportune, le posizioni dirigenziali che si renderanno disponibili a seguito di pensionamenti o di scadenza di incarichi".

Crediti formativi e mobilità

Il Contratto definirà "gli effetti dei crediti formativi ai fini della mobilità professionale relativi alla positiva valutazione richiesta ai capi d'istituto che hanno frequentato il corso di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale".

Cessazione dell'incarico e relativa mobilità

In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza prevista, al fine dell'attribuzione di nuovo incarico, il contratto definirà le seguenti regole di priorità:

  • la mobilità, in primo luogo, avverrà in ambito provinciale
  • e in secondo luogo avverrà nell'ambito della regione rispetto alla sede di provenienza degli interessati

La mobilità avverrà sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, tenendo conto per quanto possibile delle preferenze espresse dai dirigenti.

Per quanto riguarda l'ambito nazionale "dovranno essere previsti limiti, condizioni e modalità per la mobilità interregionale, tenendo comunque conto della consistenza dei ruoli regionali".
I dirigenti scolastici possono essere utilizzati presso le sedi centrali o periferiche, nel limite di un contingente non superiore a cinquecento unità, per i compiti di supporto connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (art.26 della legge n.448 del 1998)

Risorse finanziarie

Le disponibilità finanziarie per i miglioramenti economici da attribuire al personale della scuola (oltre che a quello dipendente dal comparto Ministeri), relative al secondo biennio economico 2000-2001 sono quelle fissate dall'art.19, comma 1, della legge n. 448 del 1999. Tali disponibilità dovranno attenersi al principio per il quale la crescita delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rispetta "il tasso di inflazione programmato che risulta dal DPEF 2000-2001 e ammonta all'1,2 % per l'anno 2000 e all'1,1 % per l'anno 2001".

Per quanto riguarda le risorse aggiuntive va tenuto conto che "il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, ha indicato all'ARAN, sulla base del DPEF nell'ambito delle risorse stanziate nel disegno di legge finanziaria, le ulteriori risorse aggiuntive per la contrattazione del biennio economico 2000-2001 a recupero dell'inflazione programmata".

Altre indicazioni sulla retribuzione

Il testo afferma scarnamente che "Ai fini del finanziamento del CCNL "di ingresso" per la dirigenza scolastica, 1'ARAN potrà utilizzare tali risorse destinate al recupero dell'inflazione, nonché l'apposito stanziamento per l'anno 2001 previsto nel disegno di legge finanziaria, finalizzato al riallineamento retributivo della dirigenza scolastica con le altre figure dirigenziali, correlato in ragione d'anno in lire 200 miliardi." L'A.d.I. conferma che le risorse finanziarie disponibili sono quelle stanziate nella Legge Finanziaria 2001
Invece per quanto riguarda il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2000 il testo si avvicina ad una stringata, arrogante e inqualificabile impudenza in quanto " non risulta previsto alcun finanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse destinate all'intero comparto Scuola per l'anno 2000". Con un solo tratto di penna vengono cancellati 4 mesi di aumenti contrattuali dovuti. Dal 1° settembre ci hanno attribuito sul piano giuridico la qualifica dirigenziale ma fino al 31 dicembre 2000 non si potrà tradurre in coerenti ed adeguati aumenti retributivi. Davvero un bel modo di concepire il principio sinallagmatico, quello stesso per il quale è prevista la parità di retribuzione a parità di funzione. In sostanza abbiamo lavorato per quattro mesi da dirigenti ma ci pagheranno come appartenenti ancora al personale direttivo. Spero che i Sindacati di categoria facciano emergere questa palese incongruenza e si impegnino ad eliminare la piccola discriminazione che contiene. Per quale motivo dovremmo essere dirigenti parziali o a metà?

Durata del Contratto

Il Contratto relativo alla V autonoma area per la dirigenza scolastica:

  • avrà effetto a partire dal 1 settembre 2000, data di decorrenza dell'autonomia scolastica e dell'attribuzione della qualifica di dirigente scolastico ai Capi di istituto
  • resterà in vigore fino al 31 dicembre 2001
  • dovrà "permettere un riallineamento con il ciclo contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici."

© Paolo Quintavalla - 12 gennaio 2001 - L'utilizzazione del presente testo è consentita solo per l'uso personale. E' vietata qualsiasi duplicazione a stampa, totale o parziale, su libri, riviste o quotidiani o su mezzo elettronico on line oppure off line senza il consenso scritto dell'autore.

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