LE PAROLE E I FATTI

 

Un caso emblematico di incoerenza

 

Nota redazionale: verso la fine del 1999 il Collegio dei Docenti del 3° Circolo di Parma approvò un documento di protesta e di richiesta di abrogazione nei confronti delle disposizioni relative all’obbligo di sostituzione dei colleghi assenti fino a cinque giorni. Il testo fu inviato al Ministero, ai Sindacati, ai rappresentanti del settore Scuola dei maggiori partiti politici. L’on.le Valentina Aprea, allora responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia, in segno di sostegno inviò cortesemente copia dell’interrogazione parlamentare, che si trascrive di seguito, al Circolo che aveva diretto in qualità di direttrice didattica a metà degli anni ’80.

Ora l’on.le Aprea è sottosegretario MIUR e si presume che sia corresponsabile della elaborazione dei commi riguardanti la scuola all’interno della Legge Finanziaria 2002. Purtroppo i fatti, quando si è collocati al Governo, sono troppo spesso in radicale contrasto con le affermazioni che si fanno quando si è collocati all’opposizione. Purtroppo è molto più facile difendere i diritti degli alunni e la qualità del servizio scolastico attraverso le parole che non attraverso i fatti. (p. q.)

 

LE PAROLE

I FATTI

Dal resoconto stenografico “Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata” – Camera dei Deputati – n.5-06860 – Aprea. “Utilizzazione di insegnanti elementari per la sostituzione del personale docente assente

 

APREAAl ministro della Pubblica Istruzione. Per sapere – premesso che:

       molti collegi dei docenti della scuola elementare hanno giudicato profondamente sbagliata la circolare ministeriale 20 gennaio 1998, n. 18, concernente l’utilizzazione degli insegnanti elementari per la sostituzione del personale docente assente per periodi non superiori a 5 giorni, laddove prescrive che: “9.3. Qualora si verifichino assenze di docenti per non più di cinque giorni la quota dell’orario annuale di insegnamento eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, di competenza di ciascun docente, è destinata alla sostituzione di colleghi assenti nell’ambito del medesimo plesso scolastico”;

     detta disposizione è restrittiva rispetto a quanto stabilito dal CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 e dal CCNI del 31 agosto 1999 e non risulta in sintonia né con l’autonomia didattica ed organizzativa, né con l’intensa progettualità che caratterizza la scuola elementare. La circolare ministeriale n. 18 riduce drasticamente il monte ore di contemporaneità che passa da 200 a 110 ore per classe. La contemporaneità nell’attività didattica della scuola primaria è nata dall’esigenza ineludibile di seguire, a piccoli gruppi, alunni con diversi ritmi di apprendimento, per qualificare l’insegnamento con momenti di ricerca, di laboratorio da organizzarsi anche a classi aperte -:

     se non intenda abrogare, o perlomeno modificare, la circolare 20 gennaio 1998, n. 18 provvedendo ad eliminare le pesanti limitazioni alla contemporaneità nella scuola elementare italiana, in sede Ocse riconosciuta tra le migliori istituzioni primarie.” (5-06860)

 

Nella risposta “Question time Onorevole Aprea” il ministro P.I.  rispondeva che l’utilizzazione degli insegnanti di scuola elementare per periodi non superiori a cinque giorni è stata prevista dall’art. 1, comm 72 della legge 23,12.1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997). Alla disposizione si è data attuazione con i CCNL scuola e con la C.M. n. 18/1998. In ogni caso - ricordava il ministro – è stato “comunque assicurato 110 ore da destinare alle attività autonomamente programmate e deliberate dal collegio dei docenti al fine di effettuare recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni in condizioni di difficoltà di apprendimento e di sviluppo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge Finanziaria 2002

 

Art. 13 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

(omissis)
 5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.
6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.
(omissis)