Patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. Conferimento di
incarico ad avvocato di libero foro - Illegittimità
Fonte:
sito web MIUR - 31 marzo 2003
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei
servizi nel territorio
Ufficio XI
Nota
31 marzo 2003
Prot.
n. 1213/03
Oggetto:
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Conferimento di incarico ad avvocato di libero
foro - Illegittimità
Si fa
seguito alla circolare n. 109 del 9.10.2002 con la
quale l'Ufficio Gabinetto, nel trasmettere la
circolare n. 46 del 26.9.02 dell'Avvocatura
Generale in materia di patrocinio delle
Amministrazioni pubbliche, sottolineava l'obbligo
in capo all'Amministrazione statale e, quindi,
anche alle istituzioni scolastiche, di avvalersi
esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura di
Stato ed il divieto di affidare il patrocinio ad
avvocati del libero foro.
Al
riguardo, si segnala che il Tar Campania, con una
recente sentenza, ha statuito l'inammissibilità
della costituzione in giudizio di un dirigente
scolastico che aveva affidato la propria difesa ad
avvocato privato, ed ha trasmesso la sentenza
stessa alla competente sezione giurisdizionale
della Procura della Corte dei Conti "per le
valutazioni di competenza in ordine all'eventuale
sussistenza di danni erariali derivanti dal
conferimento del mandato al citato libero
professionista".
Per
evitare il ripetersi di analoghe situazioni con
conseguente rischio di denuncia di danni erariali,
si pregano codesti Uffici di richiamare
l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla
questione.
IL
DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani
Gabinetto
Circolare
Ministeriale 9 ottobre 2002, n. 109
VCG/R
Prot. n. 11609/MR
Oggetto:
Circolare 26 settembre 2002, n. 46/2002 (prot. n.
17465/AMM) dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Con la
circolare in oggetto vengono forniti generali
chiarimenti interpretativi ed applicativi circa la
normativa che disciplina l'istituto del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, con specifico
riferimento agli artt. 1 (1° comma), 5 (1°
comma) e 43 (commi 1, 3, 4 e 5) del R.D.
30/10/1933, n. 1611 nonché all'art. 10 della L.
3/4/1979, n. 103 recante integrazioni al già
citato art. 43, comma 5 (riguardante il patrocinio
speciale dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi
delle regioni a statuto ordinario).
In
relazione agli artt. 1 (comma 1) e 5 (comma 1) del
suindicato R.D. n. 1611/1933, disposizioni
legislative che più interessano, appare opportuno
richiamare sia la circolare ministeriale n. 35 del
19/2/2001 che la nota di questo Ufficio n.
45926/BL del 29/12/1999, concernenti,
rispettivamente, l'obbligo in capo
all'Amministrazione statale (e quindi, di
riflesso, anche alle istituzioni scolastiche) di
avvalersi esclusivamente del patrocinio
dell'Avvocatura di Stato ed il divieto di affidare
il patrocinio ad avvocati del libero foro, fatte
salve, ovviamente, le previste ipotesi di
eccezione.
In merito all'ultimo capoverso della già citata
C.M. n. 35/2001, sembra utile precisare che quanto
ivi anticipato ha poi trovato, come noto, concreto
riscontro in apposita norma integrativa di cui
all'articolo unico, comma 1, lettera b), del
D.P.R. 4/8/2001, n. 352.
Premesso
quanto sopra, tenuto particolare conto della
rilevanza generale dei fondamentali contenuti
giuridici posti a base della materia trattata,
vorranno codesti Uffici Scolastici Regionali
cortesemente provvedere alla diffusione della
allegata circolare sul patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato sia presso i Centri dei Servizi
Amministrativi che presso le istituzioni
scolastiche rientranti nel proprio ambito
territoriale.
Codesti
Uffici Scolastici vorranno altresì cortesemente
comunicare che la presente circolare, unitamente
ai relativi allegati, può essere consultata ed
acquisita sui siti Internet ed Intranet di questo
Ministero.
IL
CAPO DI GABINETTO
F.to DIPACE
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